L'agevolazione fiscale legata al c.d. “rientro dei cervelli” dedicato a ricercatori e docenti si estende per chi ha figli sia prima del trasferimento in Italia, su successivamente. Tuttavia, come termine ultimo vi è quello di scadenza del primo periodo agevolato (6 anni).
Infatti, il presupposto richiesto dalla norma per l’estensione del beneficio temporale può sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che il figlio minorenne e/o a carico sia nato (ovvero concesso in affido o adottato) entro il primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Si tratta di aspetto che si pone in linea con la finalità della norma che, incentivando di fatto la natalità, ha inteso “premiare” i nuclei familiari dei lavoratori che scelgono di vivere stabilmente nel nostro Paese, andando oltre le logiche di mera convenienza fiscale.
A chiarire questo aspetto è stata la Risposta ad interpello n. 274 – pubblicata in data 26 agosto 2020 in merito al regime speciale disciplinato dall'articolo 44 del D.L. n. 78/2010 che ha l'obiettivo di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti che si sono trasferiti all'estero. La norma, ormai a regime da anni, ha subito un importante impulso con l'approvazione del D.L. n. 34/19 (art. 5).
Rientro dei cervelli e figli nati prima del rientro in Italia: ottenimento dell'agevolazione potenziata
Nel caso della risposta ad interpello n. 274/20, l'istante è un cittadino italiano iscritto all'AIRE residente in Svizzera (con moglie e due figli minorenni) e ricercatore presso un’azienda farmaceutica laureato in biotecnologie molecolari. Questi ha chiesto di comprendere se nei suoi confronti fosse o meno possibile applicare il regime cd. “rientro dei cervelli” ed in particolare se potesse fruire della “versione potenziata” di cui al comma 3-ter avendo due figli minorenni fiscalmente a carico.
L'istante, avendo intenzione di accettare un'offerta di lavoro come ricercatore presso un'azienda farmaceutica italiana e rientrando in Italia con tutta la famiglia, chiede conferma circa la possibilità di beneficiare del regime fiscale di favore per i ricercatori che decidono di rientrare in Italia.
L'agevolazione per il rientro in Italia dei lavoratori in sintesi
L'agevolazione per il rientro dei ricercatori e docenti in Italia prevede l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai ricercatori o docenti che:
In possesso di titolo di laurea (italiano o estero);
Abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca o università all'estero per almeno due anni continuativi;
Siano stati non occasionalmente residenti all'estero;
Svolgere attività di ricerca e docenza in Italia;
Acquisire la residenza fiscale in Italia.
L'agevolazione si applica a condizione che il lavoratore e la sua famiglia si trasferiscano (fiscalmente) in Italia per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Sostanzialmente, viene richies...
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