Rientro dei cervelli esteso con figli prima o dopo il trasferimento

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In caso di figli nati prima dell'impatrio del ricercatore o docente in Italia l'agevolazione applicabile è quella estesa. Questo il chiarimento della risposta a interpello n. 274/20. L'agevolazione fiscale legata al c.d. “rientro dei cervelli” dedicato a ricercatori e docenti si estende per chi ha figli sia prima del trasferimento in Italia, su successivamente. Tuttavia, come termine ultimo vi è quello di scadenza del primo periodo agevolato (6 anni). Infatti, il presupposto richiesto dalla norma per l’estensione del beneficio temporale può sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che il figlio minorenne e/o a carico sia nato (ovvero concesso in affido o adottato) entro il primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Si tratta di aspetto che si pone in linea con la finalità della norma che, incentivando di fatto la natalità, ha inteso “premiare” i nuclei familiari dei lavoratori che scelgono di vivere stabilmente nel nostro Paese, andando oltre le logiche di mera convenienza fiscale. A chiarire questo aspetto è stata la Risposta ad interpello n. 274 – pubblicata in data 26 agosto 2020 in merito al regime speciale disciplinato dall'articolo 44 del D.L. n. 78/2010 che ha l'obiettivo di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti che si sono trasferiti all'estero. La norma, ormai a regime da anni, ha subito un importante impulso con l'approvazione del D.L. n. 34/19 (art. 5). Rientro dei cervelli e figli nati prima del rientro in Italia: ottenimento dell'agevolazione potenziata Nel caso della risposta ad interpello n. 274/20, l'istante è un cittadino italiano iscritto all'AIRE residente in Svizzera (con moglie e due figli minorenni) e ricercatore presso un’azienda farmaceutica laureato in biotecnologie molecolari. Questi ha chiesto di comprendere se nei suoi confronti fosse o meno possibile applicare il regime cd. “rientro dei cervelli” ed in particolare se potesse fruire della “versione potenziata” di cui al comma 3-ter avendo due figli minorenni fiscalmente a carico. L'istante, avendo intenzione di accettare un'offerta di lavoro come ricercatore presso un'azienda farmaceutica italiana e rientrando in Italia con tutta la famiglia, chiede conferma circa la possibilità di beneficiare del regime fiscale di favore per i ricercatori che decidono di rientrare in Italia. L'agevolazione per il rientro in Italia dei lavoratori in sintesi L'agevolazione per il rientro dei ricercatori e docenti in Italia prevede l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai ricercatori o docenti che:

In possesso di titolo di laurea (italiano o estero); Abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca o università all'estero per almeno due anni continuativi; Siano stati non occasionalmente residenti all'estero; Svolgere attività di ricerca e docenza in Italia; Acquisire la residenza fiscale in Italia.

L'agevolazione si ...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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