Il Decreto Sanzioni (D.Lgs n. 87/2024), rientrante nella riforma fiscale, è stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 giugno. Al suo interno è previsto un alleggerimento delle sanzioni tributarie: dalla riduzione delle percentuali da applicare alle sanzioni amministrative, alla linea più morbida in tema di sanzioni penali, con riguardo in particolare ai casi di evasione per necessità. Nessuno sconto invece è previsto in caso di frodi e violazioni più gravi. Nel provvedimento in esame troviamo poi inoltre la riduzione delle sanzioni anche con riguardo ai bonus edilizi.
Tutto questo denota un ulteriore passo in avanti della riforma fiscale avviata dal governo Draghi e portata avanti dall’Esecutivo firmato Meloni.
Nel settore edilizio gli sconti partiranno dal 1° settembre, prevedendo una sanzione simbolica di 250 euro per gli errori più gravi. Vediamo di seguito i dettagli.
Bonus edilizi: in cosa consiste la riduzione delle sanzioni
Il Decreto sanzioni intende fornire maggiore chiarezza in merito a ciò che dovrà pagare il contribuente che compensa un credito d’imposta in maniera illegittima, anche nei casi in cui ci sia stato solo un errore: ci sarà una netta distinzione fra crediti “inesistenti” e “non spettanti”, e si imporrà un aumento dei casi punibili con la sanzione più grave, dato dall’ampliamento della categoria dei crediti “inesistenti”. Al tempo stesso si procede con una riduzione delle sanzioni.
Per capire le differenze è bene specificare che i crediti non spettanti sono quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti; mentre i crediti inesistenti sono quelli per i quali mancano i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento.
Sul fronte dei bonus edilizi, nel caso di chi ne usufruisce, sono previste detrazioni fiscali da portare nella dichiarazione dei redditi. In pratica i beneficiari si ritrovano a vantare crediti nei confronti dello Stato. Ma se questi crediti hanno natura illegale, determinati da una frode o anche solo perchè è stato saltato un passaggio amministrativo, comportano sanzioni.
In precedenza era prevista una sanzione più pesante per i crediti “inesistenti” e una più leggera per quelli “non spettanti”. Nel primo caso, il contribuente era tenuto a una sanzione che andava dal 100% al 200% dell’importo compensato. Nel secondo caso la sanzione ammontava al 30%. Col nuovo decreto legislativo vengono abbassati questi parametri. Si prevede infatti che a partire dal 1° settembre 2024, una sanzione del 25% per i crediti “non spettanti” e una del 70% per quelli “inesistenti”. Quest’ultima, può in seguito essere aumentata della metà (105%) e fino al doppio (140%) nel caso in cui i crediti inesistenti siano fondati su fatti materiali “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”.
Prima del decreto erano ritenuti “inesistenti” solo i crediti d’imposta che rispondevano a un doppio requisito: l’assenza anche parziale dei presupposti di legge e la non rilevabilità di detta carenza tramite controlli fiscali automatizzati (si pensi per esempio ai crediti basati su documentazioni tecniche false che attestano lavori edilizi mai realmente realizzati). Da settembre invece si assisterà all’eliminazione del secondo requisito. Questo significa che la sanzione più grave potrà verificarsi con maggiore frequenza.
Bonus edilizi e crediti ‘non spettanti’
Per quanto riguarda i crediti “non spettanti”, in questa categoria rientrano quelli fondati su fatti reali ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità, nonché quelli utilizzati “in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” oppure “fruiti in misura superiore a quella prevista”. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta un caso frequente.
In questi casi col nuovo provvedimento le sanzioni scendono dal 30% al 25%. Ma non solo. Vengono fatti fuoriuscire dalla categoria di “non spettanti” tutti quei crediti d’imposta che non difettano di “specifici elementi o particolari qualità”, ma per i quali non siano stati rispettati i alcuni adempimenti amministrativi minori.
Per questa tipologia, giudicata meno grave, si prevede l’applicazione di una sanzione nella misura fissa di 250 euro. Per poter pagare questo importo è necessario però che vengano soddisfatte alcune condizioni. Il contribuente è infatti tenuto a rimuovere la violazione entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure entro 1 anno dalla commissione della violazione. Ulteriore condizione è che gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza.
Conclusioni
In arrivo novità sul fronte delle sanzioni conseguenti a violazioni compiute sui crediti derivanti dai bonus edilizi. A stabilirle è il Decreto Sanzioni che, dopo aver spiegato la differenza tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, pone l’attenzione sui casi meno gravi di violazione, prevedendo una sanzione in misura fissa pari a 250 euro.
Per poter però ‘beneficiare’ di questo sconto il contribuente deve rispettare alcune precise condizioni, che contemplano sostanzialmente la rimozione della violazione entro determinati termini.