Riduzione dei termini di accertamento per i Forfettari che utilizzino la Fatturazione elettronica. E’ questa un’altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.
I soggetti che applicano il Regime Forfettario sono esonerati, (salvo scelta volontaria) dall’onere di utilizzo della Fatturazione elettronica, pur restando i vincoli disposti dalla Legge n. 244 del 2007 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2013, concernenti la fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Al fine di incentivare la scelta dei contribuenti di avvalersi della fatturazione elettronica, il nuovo art. 1, co. 74 della Legge n. 190 del 2014 dispone che:
Quindi, i contribuenti in Regime Forfettario con un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno, passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disposizione riguarda le Imposte sui redditi. Qualora il contribuente emetta anche una sola fattura in formato cartaceo, perde il beneficio.
Tracciabilità dei pagamenti
La riduzione dei termini di accertamento per i Forfettari si riduce di due anni, vediamo quando.
L’art. 3 del DLgs n. 127 del 2015, prevede che:
Quindi, l’art. 3 del DLgs n. 127 del 2015 prevede una riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni con un ammontare superiore a 500,00 euro.
Il beneficio, previsto dalla disposizione, opera a favore dei soggetti passivi IVA, identificati all’art. 1 del DLgs n. 127 del 2015, ossia i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.
Stante il riferimento ai soggetti passivi IVA, si dovrebbe escludere l’applicazione di questa disposizione ai soggetti che applicano il Regime Forfettario, che anche se non obbligati all’utilizzo della fatturazione elettronica, aderiscono comunque e garantiscano la tracciabilità dei pagamenti di operazioni con un ammontare superiore a 500,00 euro.
Sul punto, si prospetta che vengano adottati al più presto chiarimenti ufficiali.
La fruibilità di benefici fiscali
La Legge di Bilancio 2020, ha incluso il reddito assoggettato al Regime Forfettario ai fini della spettanza o nel computo della misura di agevolazioni di qualsiasi natura.
Quindi, la Legge n. 190 del 2014 al co. 75, prevede che, quando le disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento, per la spettanza, determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura, si tiene conto anche del reddito assoggettato al Regime Forfettario.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha affermato che, ai fini della comparazione del reddito, per stabilire quale genitore può beneficiare della detrazione per i figli a carico, rileva il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, al lordo dei contributi previdenziali.
Riduzione dei termini di accertamento per i Forfettari: conclusioni
Le modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2020, al Regime Forfettario comporta che nel caso in cui il contribuente Forfettario faccia utilizzo della fatturazione elettronica:
- Può beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 1 co. 74 della Legge n. 190 del 2014);
- Potrebbe beneficiare della riduzione di due anni dei tempi di decadenza, per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette, in caso in cui sia garantita la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 500,00 euro.
Non è chiaro perché i soggetti che applichino il Regime Forfettario, e utilizzino la fatturazione elettronica possano usufruire del beneficio previsto dalla Legge di Bilancio 2020, e non possano beneficiare dell’ulteriore riduzione dei termini di accertamento, già applicabile ai contribuenti ordinari.
Non sembra corretto affermare, quindi, che la riduzione dei termini di accertamento di due anni, sia un beneficio riservato esclusivamente ai contribuenti ordinari.