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Registrazione contabile delle operazioni in reverse charge

Come avviene la registrazione contabile delle operazioni in reverse charge? Come si movimentano i conti nella registrazione contabile e quali le indicazioni da riportare in fattura? Tutte le informazioni utili per la registrazione contabile delle operazioni in reverse charge.


Il reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore.

Quest’ultimo soggetto (cedente o prestatore) è tenuto emettere fattura senza addebitare l’imposta e ad indicare la norma che prevede l’applicazione del regime del reverse charge (articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/1972).

Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l’effetto dell’imposta. 

Il meccanismo del reverse charge si applica in svariate casistiche. Le più ricorrenti sono le seguenti:

  • Acquisti da fornitori intracomunitari;
  • Acquisti da San Marino e dal Vaticano;
  • Gli acquisti da subappaltatori nel settore edile;
  • Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici.

Per avere un elenco completo delle operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge potete fare riferimento a quanto riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale Iva

Ricordiamo che il soggetto passivo IVA tenuto ad applicare l’inversione contabile deve indicare nel quadro VJ della dichiarazione Iva l’imponibile e l’imposta relativi a tali operazioni (nel quadro VJ è prevista l’indicazione analitica rigo per rigo di ogni tipologia di acquisto di beni e di servizi che determina l’applicazione del reverse charge, mediante integrazione della fattura di acquisto ovvero mediante emissione di autofattura).

In questa guida, spiegheremo come registrare una fattura intracomunitaria con il meccanismo del reverse charge.

Il meccanismo di funzionamento del reverse charge

Il meccanismo dell’inversione contabile consiste nell’inversione dell’obbligo di assolvimento dell’Iva e può essere applicato esclusivamente alle operazioni poste in essere tra due soggetti passivi Iva.

Il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetta a reverse charge non è tenuto ad addebitare l’imposta tramite l’esercizio della rivalsa: nella fattura emessa sono indicati, in luogo del tributo, gli estremi della norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile. Vengono, pertanto, trasferiti sul soggetto acquirente del bene/servizio una serie di adempimenti necessari alla liquidazione dell’imposta.

L’acquirente è obbligato a riportare l’aliquota e l’importo dell’imposta in due modi diversi a seconda della natura dell’operazione effettuata, che può comportare a seconda della tipologia di acquisto effettuato:

  • L’obbligo di integrazione della fattura del fornitore con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta (operazioni intracomunitarie);
  • L’obbligo di emissione di una autofattura (operazioni extra-UE).

La fattura integrata, ovvero l’autofattura, deve poi essere registrata distintamente nel registro Iva acquisti e, contemporaneamente, nel registro Iva vendite dell’acquirente. In alternativa, possono essere utilizzati appositi registri Iva separati. Tale doppia registrazione comporta per l’acquirente sia Iva a credito che Iva a debito. Al contrario, per il venditore non rileverà alcuna Iva a debito in relazione alle operazioni effettuate in regime di reverse charge.

Solitamente, non è necessario effettuare alcun versamento effettivo all’erario relativo all’operazione in oggetto, in quanto, ad eccezione dei casi in cui trovano applicazione norme che prevedono l’indetraibilità del tributo assolto sugli acquisti, la doppia registrazione determina una neutralizzazione del debito con il credito dell’imposta.

Per capire come applicare concretamente il meccanismo del reverse charge è necessario effettuare una procedura volta prima all’aspetto legato alla fatturazione dell’operazione ed in seguito alla sua corretta registrazione contabile.

Adempimenti legati alla fatturazione in reverse charge

Per quanto riguarda la fattura ricevuta in regime di reverse charge, i passaggi da seguire sono i seguenti:

  • Integrazione della fattura con l’esposizione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/72;
  • Registrazione della fattura nel registro Iva acquisti;
  • Registrazione della fattura nel registro Iva vendite.

Attraverso l’effettuazione di questi adempimenti l’operazione diventerà neutra ai fini Iva e si verificherà l’inversione contabile degli obblighi Iva dal venditore all’acquirente. In pratica, integrare la fattura ricevuta vuol dire che il venditore rilascerà un documento privo di Iva, contenente la seguente annotazione:

Tale fattura dovrà essere integrata attraverso l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta dovuta ad opera di chi la riceve.

La registrazione contabile delle operazioni in reverse charge

Una volta integrata correttamente la fattura in reverse charge, occorre effettuare i corretti adempimenti legati alla contabilizzazione della stessa. La fattura, infatti, deve essere registrata nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite con le modalità che andremo a vedere di seguito.

La registrazione contabile delle operazioni in reverse charge

La registrazione nel registro Iva acquisti dovrà avvenire attraverso la seguente registrazione contabile:

Il reverse charge si caratterizza per essere un meccanismo neutro finanziariamente. Al fine di rendere neutra l’operazione occorre poi registrare la medesima fattura nel registro delle vendite come segue:

Infine, dovrà essere  stornata la posizione di debito IVA del fornitore “Alfa”:

Alla fine dell’operazione i conti che resteranno aperti sono quelli legati al costo “Prestazioni di servizi“, iscritto in Conto economico e il fornitore “Alfa”, iscritto con saldo avere in Stato patrimoniale. Finanziariamente, infine, si avrà il pagamento della fattura al fornitore, come indicato di seguito:

L’Iva a credito e l’Iva a debito iscritte nell’operazione si compenseranno finanziariamente nella liquidazione Iva successiva. Ricordiamo che la fattura integrata con l’Iva dovrà essere riportata e protocollata sia nel registro delle fatture di acquisto che in quello delle fatture di vendita.

L’operazione contabile appena descritta rappresenta esclusivamente un esempio di contabilizzazione. Oggi, infatti, i principali software dedicati alla contabilità permettono di effettuare la duplice registrazione sopra indicata, attraverso un unico movimento contabile combinato su entrambi i registri Iva.

Non applicazione del reverse charge su operazioni esenti Iva in Italia

Quando siamo di fronte ad una operazione in regime di inversione contabile, infatti, dobbiamo verificare un ulteriore condizione, ovvero che l’operazione, ove sia territorialmente rilevante in Italia, rientri tra le operazioni imponibili Iva. In questo caso il reverse charge trova corretta applicazione e con esso l’obbligo di emissione della fattura e di invio dei modelli intrastat.

Nel caso in cui, invece, l’operazione purché rilevante territorialmente in Italia, benefici di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione, come ad esempio, nel caso di determinate tipologie di operazioni esenti (ex articolo 22, comma 1, n. 6 del DPR n. 633/72) anche a seguito di opzione, ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/1972, il regime del reverse charge non deve essere applicato.

La ratio di questa disciplina è quello di evitare che alle operazioni irrilevanti ai fini territoriali sia riservato un trattamento, a livello di obblighi “formali“, ma anche sostanziali (come il versamento dell’Iva a debito, considerata l’esenzione dell’Iva a credito), più onerosi rispetto a quelli previsti per le operazioni interne di identica natura.

Circolare n 37/E/2011

Questo principio è ricavabile dalla Circolare n. 37/2011 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale è stato precisato che l’emissione della fattura non è obbligatoria per le prestazioni escluse dagli elenchi riepilogativi Intrastat, ovvero nel caso in cui l’operazione sia esente o comunque non assoggettata ad Iva nello Stato del committente.

Anche se nella Circolare non viene citato esplicitamente, si ritiene per analogia, che dal lato attivo, l’obbligo di fatturazione imposto dalla normativa è derogato a livello interpretativo, allo stesso modo, ma questa volta dal lato passivo, l’obbligo di reverse charge (autofatturazione o integrazione della fattura ricevuta, se trattasi di servizio generico) previsto dall’articolo 17, comma 2 del DPR n. 633/1972 risulti derogato, sempre sul piano amministrativo, quando il servizio reso al cessionario/committente italiano sia riconducibile alle operazioni esenti che, dal lato attivo, beneficiano del regime di esonero dall’obbligo di fatturazione.

La registrazione contabile di operazioni in reverse charge esenti

Ipotizziamo, quindi, le due fattispecie, dal lato attivo e passivo del rapporto:

  • Servizio esente effettuato dall’operatore italiano – L’operatore italiano che effettua un servizio esente la fattura non è obbligatoria, se ricorre la condizione di esonero di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972 o la dispensa di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 633/1972;
  • Servizio esente ricevuto dall’operatore italiano – L’operatore italiano che riceve un servizio esente da altro operatore comunitario o extracomunitario non è tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge, in quanto tale operazione, purché territorialmente rilevante in Italia, ai sensi dell’articolo 7-ter, risulta essere esente da Iva, ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972, operazione per la quale dal lato attivo non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (esonero ex articolo 22 del DPR n. 633/1972).

Esemplificando, quindi il finanziamento erogato alla società italiana da un istituto finanziario comunitario non deve essere soggetto a reverse charge (o autofatturato se reso da istituto extracomunitario), in quanto trattasi di un servizio di natura esente ex articolo 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633/1972 che, se fosse reso (anziché ricevuto) dalla società stessa, rientrerebbe nell’esonero di cui all’articolo 22, comma 1, n. 6) del DPR n. 633/1972.

Per approfondire: “Le sanzioni per errata applicazione dell’inversione contabile“.

Termine di registrazione delle fatture in reverse charge

Per effetto delle modifiche apportate agli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93 risultano ampliati rispetto al passato i termini per procedere agli adempimenti della fatturazione/integrazione e registrazione delle fatture soggette a reverse charge, ai sensi della disciplina Iva (DPR n. 633/72 e D.L. n. 331/93).

In particolare, per i beni, l’integrazione/registrazione della fattura deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese di ricevimento della fattura.

Per le prestazioni di servizi ricevute il documento ricevuto deve essere preventivamente integrato entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall’operatore comunitario o Extra-UE).

Termine di registrazione delle autofatture

Sia per i beni che per i servizi, inoltre, in caso di mancata ricezione della fattura il cessionario dovrà emettere autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5, D.L. n.331/93 (procedura di regolarizzazione).

Dal 1° gennaio 2013 tale procedura gode di una maggior termine nel senso che l’autofattura potrà essere emessa entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione qualora la fattura del soggetto comunitario non pervenga entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per le fatture ricevute con l’indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, invece, la fattura integrativa dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.

Per approfondire: Operazioni con l’estero: autofattura e integrazione

Conclusioni

La registrazione delle fatture in reverse charge è un aspetto fondamentale nella gestione della contabilità per le imprese che effettuano o ricevono transazioni in ambito internazionale o con specifici beni e servizi. Comprendere e applicare correttamente il meccanismo di reverse charge è cruciale per assicurare la conformità fiscale e per evitare errori che potrebbero portare a sanzioni. La capacità di gestire correttamente questo processo non solo semplifica le operazioni contabili, ma rafforza anche l’affidabilità e la trasparenza dell’impresa nei confronti delle autorità fiscali. Inoltre, la padronanza di questo sistema può fornire un vantaggio competitivo, soprattutto in un contesto economico sempre più globalizzato.

Domande frequenti

Che cos’è il reverse charge?

Il reverse charge è un meccanismo di imposizione dell’IVA che inverte l’onere del pagamento dell’IVA dal venditore al compratore in certe transazioni specifiche, principalmente quelle transfrontaliere o con beni/servizi particolari.

Quando si applica il reverse charge?

Si applica in situazioni specifiche, come nelle transazioni transfrontaliere tra aziende o in casi particolari previsti dalla normativa nazionale o comunitaria.

Come si registra una fattura in reverse charge?

Nella contabilità del compratore, l’IVA viene sia registrata come debito che come credito, annullandosi a vicenda. Questo implica che non vi è un effettivo esborso di IVA, ma solo una registrazione contabile.

Quali sono i rischi di una scorretta registrazione in reverse charge?

Una registrazione errata può portare a sanzioni e a problemi con le autorità fiscali, includendo la possibilità di pagamenti inesatti di IVA o di sanzioni per omessa o errata dichiarazione.

È necessario un software speciale per la registrazione delle fatture in reverse charge?

Mentre non è strettamente necessario, l’utilizzo di un software contabile che gestisce automaticamente il reverse charge può ridurre significativamente il rischio di errori e semplificare il processo contabile.

Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.

48 COMMENTI

  1. Buon giorno
    Quesito:
    come registrare una fattura ricevuta da DKV Germania per acquisto di carburanti fatto in Italia. Con reverse charge? non mi è chiaro come fare considerando che per l’azienda che ha ricevuto la fattura l’Iva sui carburanti è deducibile solo al 40% ed il restante 60% è indeducibile e siamo in contabilità ordinaria.
    Grazie per la cortese risposta.

  2. Buongiorno
    ho un quesito:
    se un fornitore mi emette più fatture in uno stesso mese di competenza per servizi diversi tutti soggetti a R.C., devo fare una autofattura per ogni fattura ricevuta, o posso fare una unica autofattura riepilogativa (specificando magari i vari servizi)?
    Grazie
    Simona

  3. Ho ricevuto una fattura con il Reverse Charge art.17 c.6 per una riparazione della caldaia gas. Mi hanno fatto la fattura, in quanto richiesta, perché scarico il 50% delle spese domestiche in quanto uso promiscuo della Abitazione principale. Contabilità Semplificata. La mia professione di Consulente Finanziario mi porta ad emettere fatture ESENTI IVA art. 10. Come devo comportarmi con la registrazione della loro fattura e della mia autofattura ? e leggendo l’articolo sulla registrazione mi è venuto il dubbio che, essendo io esente IVA, posso essere non soggetto alla doppia registrazione ? (come l’esempio dell’esportatore extracomunitario). Grazie della cortese risposta. Stando a quanto riportato nello stesso articolo ho tempo ad emettere la fattura entro il 15 novembre 2017. Saluti.

  4. Salve Leonardo, nel suo caso lei dovrà registrare la fattura in reverse charge integrando l’Iva a credito e a debito. Tuttavia, non potendo detrarsi l’Iva a credito, il debito Iva della fattura dovrà essere versato con modello F24. Per gestire questi aspetti le serve qualcuno che possa aitarla.

  5. Salve, nel caso di una fattura di servizi internet (hosting e dominio) ricevuta da fornitore spagnolo con indicazione del reverse charge, bisogna inviare anche il modello intrastat?

  6. Buonasera,
    ho un dubbio circa la modalità di integrazione di fatture europee ricevute.
    Ovunque leggo che le fatture oggetto di reverse charge debbono essere integrate con l’indicazione dell’aliquota iva e dell’importo iva ma non ho mai letto come deve avvenire questa integrazione. Personalmente mi è stato insegnato che vanno integrate A BIRO indicando l’imponibile, l’aliquota iva, l’importo iva e il totale fattura ma ho visto che uno studio di commercialisti effettua l’integrazione a matita indicando solo l’aliquota e l’importo iva.
    E’ corretta questa procedura a matita? Posso quindi evitare di indicare sempre a biro anche l’imponibile e il totale fattura?
    Grazie per la cortese risposta.

  7. L’annotazione a matita sulle fattura soggette a reverse charge non è corretta, in quanto tale indicazione potrebbe essere soggetta a modifica. E’ opportuno fare l’annotazione a penna o con stampa.

  8. Buongiorno,
    ho un dubbio: esporto merce in Svizzera che viene fatturata al cliente svizzero con Art. 8 DPR 633 e, per lo sdoganamento, ricevo la fattura per disbrigo delle pratiche di esportazione da una agenzia doganale (società svizzera) quindi senza esposizione dell’IVA. Questa fattura è soggetta a reverse charge?
    grazie
    emi

  9. Salve Emi, è difficile da dire, perché bisogna vedere cosa riporta la fattura, ma dovrebbe trattarsi di fattura di servizi estera, a cui applicare reverse charge con meccanismo di autofatturazione.

  10. Buongiorno,

    sono un architetto che ha partita Iva con il regime Forfettario. In maniera sporadica lavoro con un cliente inglese.
    Come posso registrare la fattura? E’ soggetta al reverse change?

    Grazie Ilaria

  11. Ilaria, bisogna vedere una serie di aspetti prima di poter capire cosa fare con quella fattura. Se vuole mi contatti in privato.

  12. BUONASERA, SIAMO UN NEGOZIO AL DETTAGLIO DI TELEFONIA E ABBIAMO RICEVUTO UNA FATTURA PER ACQUISTO DI CELLULARI CON APPLICAZIONE DELL’IVA 22%.
    IL FORNITORE NON HA APPLICATO LA REVERSE CHARGE.
    VOLEVAMO SAPERE SE POSSIAMO REGISTRARE UGUALMENTE LA FATTURA E SE POSSIAMO ANDARE INCONTRO A DELLE SANZIONI.
    CORDIALI SALUTI.

  13. Dovete chiedere la modifica della fattura, altrimenti anche voi sarete passibili di sanzione.

  14. Buongiorno, ho ricevuto una fattura per pulizie di immobili con applicazione art. 17 c.6 lett.A-ter che ho contabilizzato emettendo autofattura.
    Il fornitore mi ha poi inviato una nota di credito del medesimo importo, indicando sempre l’art.17 c.6 lett.A-ter.
    Quando registro la nota di credito devo emettere un autofattura a storno?

  15. Buongiorno, Sono titolare di un’azienda, mi viene emessa una fattura per riparazioni indicando l’art.17 per il reverse charge; a mia volta dovrò addebitare e rifatturare tale fattura a chi dei miei clienti possiede in affitto l’immobile oggetto delle riparazioni. La mia domanda è: nella fattura che emetto l’importo del fornitore delle riparazioni devo segnarlo con l’art.17 e quindi in reverse? o con iva al 22%? E nella mia contabilità come dovrò registrare la fattura che emetto?

  16. Dovrà rifattuare allo stesso modo di come ha ricevuto la fattura orginaria, quindi in reverse.

  17. Buongiorno,

    Devo registrare una fattura d’acquisto soggetta a reverse del 30/06/17 di € 300.00 che il cliente mia ha portato solo oggi 10/4/18 (spesometro già inviato); La prima data utile a cui posso contabilizzarla è 12/02/18. Posso registrare normalmente oppure ci sono obblighi particolari da assolvere vista la competenza ad anno diverso da quello di contabilizzazione?
    Posso dedurre il costo?

    Grazie per i ragguagli

  18. Consiglio di imputare fatture da ricevere nell’anno precedente per dedursi almeno il costo e poi registrare la fattura in reverse nell’anno successivo con Iva a credito indetraibile. Dovrà poi pagare la sanzione per la ritardata registrazione della fattura. Sanzione pari al 100% dell’imposta evasa, riducibile con ravvedimento operoso. Per maggiori info: “Sanzioni per operazioni soggette a reverse charge

  19. Il meccanismo descritto è neutro per quanto riguarda l’Iva, che l’acquirente comunque non pagherebbe. Ma non capisco cosa accada all’Imponibile, che dovrebbe essere detratto, ma che nella doppia registrazione mi sembra che vada ad annullarsi. Non sarebbe quindi possibile detrarre la spesa. Dove sbaglio?

  20. La fattura è registrata con doppio protocollo, quindi sicuramente si registra un costo, che poi secondo le regole del Tuir, può anche essere deducibile dal reddito.

  21. buongiorno,
    cliente che emette fatture ai sensi dell’art.17 4/ter, per le fatture di acquisto l’iva è detraibile?

  22. In generale l’Iva sugli acquisti è detraibili, ma dipende ovviamente dall’operazione di acquisto effettuata.

  23. INFATTI SEGUE LE NORMALI REGOLE DI DETRAIBILITA’ DELL’IVA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ SVOLTA

  24. HO UNA FATTURA DI ACQUISTO IN REGIME DI REVERSE CHARGE DATATA 24/11/17 MA L’HO RICEVUTA IN DATA 25/10/18 COME SI REGISTRA ?CI SONO DELLE SANZIONI? L’IMPONIBILE DIVENTA UN COSTO INDEDUCIBILE?

  25. Buonasera,vorrei dei chiarimenti in merito al reverse charge gestisco la contabilità di una assicurazione che non versa iva .Quindi quando ricevo una fattura in reverse charge siamo tenuti a versare l’IVA.GrAzie

  26. Salve Patrizia, il reverse charge prevede la procedura indicata nell’articolo. Se l’azienda non ha diritto a detrarsi l’IVA registrata come “a credito”, dovrà versarla nella liquidazione IVA utile. Per maggiori info mi contatti per una consulenza.

  27. Buongiorno. Ho un dubbio riguardo la numerazione da assegnare alle fatture intra-comunitarie di prestazioni di servizi ricevute nella registrazione sul registro iva vendite. Per non dover creare un nuovo registro ho preferito non utilizzare una numerazione a parte per cui ho assegnato alla fattura intra il protocollo che spettava in quel momento alle mie fatture di vendita. Se il protocollo nel registro vendite assegnato era ad esempio 25, non ho emesso una fattura di vendita con numero 25 (in quanto occupata dalla fattura intra integrata) ma ho ripreso dal numero successivo: in sostanza non ho mai emesso fatture di vendita con numerazione coincidente al numero di protocollo assegnato alle fatture intra ricevute. E’ una procedura corretta? Grazie

  28. Salve Stefania, la procedura indicata è corretta, anche se è consigliabile istituire un sezionale separato in modo che non ci siano salti nella numerazione delle fatture elettroniche emesse.

  29. Buongiorno dott.Migliorini, sono di nuovo Stefania. Faccio riferimento alla Sua ultima risposta del 20/02/19:
    ” Salve Stefania, la procedura indicata è corretta, anche se è consigliabile istituire un sezionale separato in modo che non ci siano salti nella numerazione delle fatture elettroniche emesse. ”
    Un ultimo chiarimento:è consigliabile emettere autofatture o è comunque corretta anche la sola integrazione del documento ricevuto dal fornitore? Ancora grazie

  30. Salve, la nostra società ha ricevuto una fattura in regime di RC per servizi di manutenzione impianto elettrico. Ho provveduto ad integrare la fattura di acquisto con iva 22% e a registare la stessa nel registro acquisti e vendite. Essendo operazioni interne, è sufficiente l’integrazione della fattura con indicazione dell’Iva a penna sulla stessa fattura?
    In questo caso l’iva non sarà pagata da nessuno, visto che il rapporto è a due, cioè tra prestatore e committente.
    È giusta l’interpretazione?

  31. Le operazioni di reverse charge interno intervengono tra soggetti stabiliti in Italia. Si tratta di operazioni di cui all’articolo 17, commi quinto e sesto, del DPR n 633/72.
    Nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate e nella Circolare n 13/E/2018 è stato chiarito che in caso di reverse charge interno la fattura elettronica emessa dal cedente prestatore, in cui è stato riportato il codice “N6”, può essere “integrata elettronicamente” dal cessionario committente attraverso la predisposizione di un altro documento. Altrimenti, è possibile utilizzare la procedura “cartacea” da lei indicata, ma servirà un apposito sezionale dedicato.

  32. Salve sono un soggetto che si avvale del regima Iva regolamentato dall’art.36 bis, ho ricevuto una fattura di cessione intracomunitaria di beni esenti-articolo 138 direttiva 2006/112, come va gestita contabilmente annotandola sia sul registro acquisti che su quello vendite come facciamo per l’inversione contabile solo che in questo caso non integriamo l’iva in quanto non dovuta ?
    Grazie

  33. Buonasera, non riesco a capire il giro del rc, in pratica l’Erario con questo tipo di fatture non incassa iva da nessuno, ne dal venditore ne dall’acquirente, allora qual’è lo scopo del rc? Chiedo scusa ma registro da poco e non riesco a capire chi ci guadagna a fare questo giro.

  34. Buongiorno, vorrei dei chiarimenti per una societa’ di assicurazioni con esenzione IVA art. 10, quando riceve una fattura con reverse charge (pulizie ufficio) deve versare l?IVA?
    grazie

  35. C’è qualcosa che non quadre nelle scritture contabili… Credo che l’operazione nel registro delle vendite sia esattamente al contrario

  36. Le scrivo per capire se interpreto correttamente:
    Ricevo fattura italiana in “reverse charge” art 17……annoto nel registro acquisti con integrazione Iva…..niente nel registro vendite sezionale?
    Ricevo fattura intra ue stesso articolo….annoto nel registro acquisti con integrazione e non nelle vendite?

    Ricevo fattura con “inversione contabile” art 194 direttiva 2006/112 ..(fornitore cinese con partita Iva italiana)…come registro?

    Grazie mille!!!

  37. Le fatture in revese charge devono essere registrate sia con protocollo acquisti che protocollo vendite. Se ha dei dubbi il consiglio è quello di rivolgersi al commercialista che la segue nell’attività.

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