Home IVA nei rapporti con l'estero Reverse charge interno: casistiche e integrazione della fattura

Reverse charge interno: casistiche e integrazione della fattura

Il reverse charge interno si applica a determinate operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti in Italia, in quei settori ove è più alto il rischio di evasione. Vediamo le principali casistiche di reverse charge interno.

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Il reverse charge è il meccanismo che consente di far ricadere gli obblighi Iva sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Il reverse charge si basa sul principio secondo cui l'Iva può essere assolta dal destinatario della vendita di un bene o sul prestatore di servizio e non sul cedente o prestatore. Ciò significa che il cedente o il prestatore emette la fattura senza addebitare l'Iva, perché si avvale del meccanismo di reverse charge, mentre il ricevente destinatario della cessione o della prestazione, ha l'obbligo di integrare l'Iva in fattura in base all'aliquota relativa all'operazione.

Il meccanismo di inversione contabile dell'Iva, nasce come strumento finalizzato alla lotta contro le frodi Iva. L'obiettivo è quello di impedire che chi effettua la cessione di un bene e chi lo acquisti, non versi l'imposta di valore aggiunto o ne chieda il rimborso all'Erario. Il reverse charge può essere applicato nei confronti delle operazioni intracomunitarie di acquisto, oppure nelle ipotesi previste per specifiche operazioni tra soggetti passivi stabiliti in Italia. Il meccanismo è applicabile a specifici settori nei quali è più alto il rischio di evasione. Andiamo ad analizzare adesso le principali operazioni di reverse charge interno, ovvero casistiche in cui l'inversione contabile si applica per operazioni Iva nazionali.

Quali sono le operazioni interne soggette al reverse charge?

Le operazioni soggette a reverse charge Iva, ai sensi del DPR n. 633/72 sono le seguenti:

Le cessioni “interne” di rottami e di altri materiali di recupero per le quali è previsto il pagamento dell’imposta da parte del cessionario, soggetto passivo Iva, comprese le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’opera, d’appalto e simili, (art. 74 commi 7 e 8 del DPR n. 633/72);

Le cessioni “interne” di oro da investimento, imponibili Iva per opzione, e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché le cessioni “interne” di oro diverso da quello da investimento (cd. “oro industriale”) e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta (art. 17 comma 5 del DPR n. 633/72);

Le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori, senza addebito d’imposta (art. 17 comma 6, lettera a) del DPR n. 633/72);

Le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, per pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72);

I trasferimenti di quote di gas a effetto serra (art. 17 comma 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater);

Le cessioni di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) abitativi o strumentali, imponibili Iva su opzione del cedente, (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter) del DPR n. 633/72);

Le cessioni, non al dettaglio, di dispositivi elettronici:

Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad u...

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