La residenza fiscale, infatti, è uno dei principi cardine del nostro sistema tributario. Infatti, è in relazione a questa che si determinano i criteri di collegamento del reddito. Come per le persone fisiche, anche per le società è importante saper individuare correttamente lo Stato di residenza per evitare di incorrere in sanzioni in caso di accertamento.
In questo in questo articolo intendo andare ad analizzare le regole definite dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/86) per quanto riguarda la determinazione della residenza fiscale delle società, di persone e di capitali.
Questo aspetto diventa di fondamentale importanza sia quando si vuole capire se una società è tenuta a dichiarare in Italia i redditi percepiti dalla propria attività, sia se si vuole verificare se si può incorrere in problemi legati alla c.d. "esterovestizione" delle società ex art. 73 del TUIR. Si tratta di una problematica fiscale molto importante che deve essere analizzata ogni volta che si intende costituire (o si detiene) una società fuori dal territorio nazionale.
La residenza fiscale delle società
Nel nostro ordinamento tributario la residenza sotto il profilo fiscale delle società è sancita da due articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Si tratta dei seguenti:
NORMA
DESCRIZIONE
Art. 5, co. 3 del TUIR
Criteri di residenza per le società di persone
Art. 73, co. 3 del TUIR
Criteri di residenza per le società di capitali
Come anticipato, la corretta determinazione della residenza di una società è l'elemento propedeutico all'individuazione dei criteri di collegamento per la tassazione dei redditi prodotti nel periodo di imposta.
Negli ultimi anni l'Amministrazione finanziaria sta intensificando i controlli relativi all'identificazione della corretta residenza delle società, soprattutto nei casi di società costituite all'estero ma gestite ed amministrate dall'Italia. Per questo motivo, è fondamentale avere sempre ben chiare le regole che stanno alla base dell'identificazione della residenza sotto il profilo fiscale per le società.
Criteri di individuazione della residenza per le società di persone
L'articolo 5, comma 3, del DPR n. 917/86 afferma che sono da considerarsi residenti le società di persone e i soggetti che:
Si considerano residenti gli enti e le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Quindi, per le società di persone - ma lo vedremo anche per le società di capitali - sono tre gli elementi importanti che identificano la residenza fiscale. Si tratta della sede legale, della sede amministrativa e dell'oggetto principale dell'attività. Quando uno di questi elementi si trova sul territorio italiano la società acquisisce residenza italiana sotto il profilo tributario.
ESEMPIO:
Ad esempio, una LLC americana, con sede legale ed amministrativa negli St...
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