La remissione in bonis è una forma particolare di ravvedimento operoso, introdotta con l’art.2, comma 1, D.L. n. 16/12. Lo scopo è quello di evitare che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano la possibilità per il contribuente di fruire di alcuni benefici fiscali. L’adempimento deve essere eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e deve essere versata contestualmente la sanzione in misura fissa.
Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, ha come ultima possibilità quella di sfruttare la remissione in bonis.
Per poter usufruire di questa particolare ravvedimento é necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Vediamo, quindi, di approfondire in quali casi è applicabile la remissione in bonis e qual’è la procedura da seguire per ravvedere il comportamento omissivo tenuto e come effettuare il pagamento della sanzione.
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Che cos’è l’istituto della remissione in bonis?
L’art. 2 co. 1 del D.L. n. 16/12 prevede una particolare tipologia di ravvedimento (c.d. remissione in bonis) che ha l’obiettivo di evitare che dimenticanze relative a comunicazioni e ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, che abbia in ogni caso i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Questa disposizione prevede, quindi, la possibilità di mantenere benefici di natura fiscale e regimi opzionali che siano subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale anche in caso di omissione di detto obbligo presentando, ancorché tardivamente, la relativa comunicazione e versando apposita sanzione.
La remissione in bonis è un istituto che, tecnicamente, non ha inerenza con il ravvedimento operoso ma che, sostanzialmente, persegue lo stesso obiettivo, ovvero permettere al contribuente di sanare autonomamente una propria violazione.
Per quali violazioni può essere sfruttata la remissione in bonis
L’istituto della remissione in bonis può essere sfruttato esclusivamente in caso di violazione di specifici adempimenti comunicativi obbligatori. Le principali casistiche di applicazione della remissione in bonis sono le seguenti:
Modello EAS
Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro possono rimediare all’omissione.
Comunicazione dei lavori all’ENEA
Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all’invio di apposita comunicazione all’Enea (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis. L’istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:
- Comunicazioni omesse;
- Comunicazioni annullate;
- Le comunicazioni compilate on line ma non inviate.
Si ricorda che in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al bonus mobili, ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere trasmessa telematicamente all’Enea un’apposita comunicazione ex articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013, qualora e soltanto se da detti interventi derivi un risparmio energetico. Con riferimento a tale tipologia di comunicazione l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 46/E/2019, ha chiarito che in caso di omessa trasmissione, seppur trattasi di comunicazione obbligatoria per il contribuente, non si determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
Cedolare secca
La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:
- E’ già stata pagata l’imposta di registro;
- Non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’agenzia dell’entrate bensì verso altro soggetto.
Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax
Oltre alle comunicazioni sopra indicate vi sono altri regimi, come la trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), il consolidato nazionale (art. 119 del TUIR), la tonnage tax (art. 155 del TUIR ) e la determinazione della base imponibile IRAP degli imprenditori individuali e delle società di persone con le regole dettate per le società di capitali (art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97) devono essere indicate nella “dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione“.
Ai sensi dell’art. 7-quater co. 29 del D.L. n. 193/16 conv. Legge n. 225/16, le opzioni in oggetto rientrano nella remissione in bonis.
Pensiamo all’opzione per il consolidato fiscale relativa al triennio 2020-2022. Se nella dichiarazione dei redditi 2020 (relativa al 2019) si omette l’opzione, ci sarebbe tempo sino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (relativa al 2020) per la remissione in bonis.
La comunicazione da inviare con specifico modello
Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213/15 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:
- Variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- Interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- Perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- Opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell’articolo 5, D.Lgs. n. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
- Ppzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.
Liquidazione Iva di gruppo
Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l’articolo 73, comma 3, DPR n. 633/72, prevedendo che “l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione”. In altri termini, con la disposizione in esame:
- Si conferma che la volontà di avvalersi dell’Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall’ente o società controllante;
- L’opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.
L’opzione deve essere effettuata attraverso la compilazione del quadro VG del modello di dichiarazione Iva.
Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione
Con l’articolo 7-quater, comma 29, D.L. n. 193/16 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (provvedimento che ha introdotto l’istituto della remissione in bonis). In pratica, quindi è stata confermata l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis anche per i descritti casi nei quali l’opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.
Tabella riassuntiva applicazione della remissione in bonis
COMUNICAZIONE OMESSA | REMISSIONE IN BONIS |
---|---|
Modello Eas | SI |
Enea comunicazione di fine lavori | SI |
Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax | SI |
Cedolare secca | SI |
Liquidazione dell’Iva di gruppo | SI |
Regime Iva per cassa | SI |
In quali casi non è ammessa la remissione in bonis?
Stante quanto detto sinora l’istituto riguarda le omissioni di comunicazioni che devono avvenire nei confronti dell’ente impositore (e non di privati). Inoltre, l’istituto non è ammesso quando la mancata comunicazione non è frutto di dimenticanza, ma di scelta (vedasi la Circolare n. 47/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate).
Non rientrano nella sanatoria quelle comunicazioni o adempimenti formali la cui non tempestiva esecuzione assuma natura di mera irregolarità e dal cui mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni. E’ il caso, ad esempio dell’esterometro e alla comunicazione sulle minusvalenze. Allo stesso modo la remissione in bonis non riguarda i regimi opzionali dell’art. 1 co. 1 del DPR n. 442/97, che si attuano mediante comportamento concludente, ancorché sussista una comunicazione nella dichiarazione Iva.
Come usufruire della remissione in bonis?
Per poter effettuare la remissione in bonis il contribuente deve effettuare una specifica procedura composta da alcuni passaggi. In particolare, è necessario:
- Soddisfare i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- Effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine della prima dichiarazione utile. Questo prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- Versare contestualmente la sanzione fissa di 250 euro.
Vediamo questi aspetti con maggiore dettaglio.
Soddisfare i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento
La Circolare 38/E/12 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali requisiti “devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali”.
Effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
Per “prima dichiarazione utile” deve intendersi la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso (naturalmente se si tratta di imposte sui redditi). In questo computo non rileva il periodo di tolleranza dei novanta giorni ex art. 2 co. 7 del DPR 322/98 (c.d. “dichiarazione tardiva“).
Quindi, se, per ipotesi, il termine per effettuare la comunicazione scadesse nel mese di giugno, la remissione in bonis, se si tratta di imposte sui redditi, deve avvenire entro il termine dell’art. 2 del DPR n. 322/98 (salvo eventuali proroghe e diversi termini di presentazione).
Decorso il termine della “prima dichiarazione utile“, il contribuente non ha più la possibilità di usufruire della remissione in bonis. Qualora, per errore, avesse già tenuto la condotta propria di tale regime, rimane possibile sanare eventuali violazioni tramite ravvedimento operoso, fermo restando il rispetto dei termini ivi indicati.
Pagamento con modello F24 Elide della sanzione di 250 euro
Il versamento deve effettuato utilizzando i seguenti codici tributo con l’utilizzo del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE):
- Codice tributo: “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
- Codice tributo: “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.
Nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Inoltre, nella sezione “erario ed altro”, devono essere indicati:
- Nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- La voce “elementi identificativi”, deve essere lasciata in bianco;
- Nel campo “codice”, deve essere indicato il codice tributo;
- Nel campo “anno di riferimento”, si deve indicare l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
L’utilizzo per il pagamento della sanzione del modello F24 Elide non permette di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente.
Commenti:
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