Remissione in bonis: guida completa

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Hai dimenticato una comunicazione fiscale o un’opzione? La sanatoria formale con sanzione fissa ti permette di recuperare benefici e regimi opzionali.

La remissione in bonis consente di regolarizzare omissioni formali, come comunicazioni o opzioni non eseguite nei termini, senza perdere benefici fiscali, pagando una sanzione di 250 euro. Introdotta dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, questo istituto evita che dimenticanze procedurali precludano l’accesso a regimi agevolati o opzioni tributarie, purché sussistano i requisiti sostanziali. L’adempimento tardivo deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii controlli formali.​

Che cos’è la remissione in bonis?

La sanatoria formale rappresenta una modalità di regolarizzazione per contribuenti che abbiano omesso comunicazioni obbligatorie o opzioni fiscali, ma che possiedano comunque i requisiti sostanziali previsti dalla norma. L’art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012 stabilisce che tale procedura permette di mantenere benefici fiscali e regimi opzionali subordinati a preventiva comunicazione, anche in caso di omissione dell’adempimento formale.​

Tecnicamente, questo istituto non rientra nell’ambito del ravvedimento operoso, pur perseguendo un obiettivo simile: permettere al contribuente di sanare autonomamente una violazione. La differenza fondamentale risiede nella natura delle irregolarità sanabili. Mentre il ravvedimento operoso riguarda errori di calcolo o ritardi nei versamenti, la procedura in esame si applica esclusivamente a omissioni di natura formale-comunicativa.​

Quando può essere utilizzata

La regolarizzazione è ammessa solo se la violazione non è stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Tale condizione garantisce che la sanatoria sia frutto di iniziativa spontanea, non di reazione a controlli in corso.​

Requisiti per accedere alla regolarizzazione

Per fruire della procedura, il contribuente deve soddisfare tre condizioni essenziali:​

  • Regolarità sostanziale: possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento alla data originaria di scadenza del termine per la comunicazione o l’adempimento formale. La Circolare 38/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali requisiti devono preesistere, non possono essere acquisiti successivamente​;
  • Assenza di attività accertative: nessun controllo formale avviato dall’amministrazione finanziaria. L’omissione deve essere sanata spontaneamente, non a seguito di contestazione​;
  • Tempestività del recupero: esecuzione dell’adempimento entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza originaria​.

Regolarità sostanziale significa possedere tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa alla data originaria di scadenza dell’adempimento omesso. La Circolare 38/E/2012 precisa che tali condizioni devono sussistere ab origine, non possono essere integrate successivamente con la sanatoria.

​Per quali violazioni può essere sfruttata

La procedura si applica esclusivamente a specifiche omissioni comunicative obbligatorie. Di seguito, le principali casistiche previste dalla normativa e dalla prassi amministrativa.​

Modello EAS per enti associativi

Gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere telematicamente il modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione per beneficiare della non imponibilità ai fini IRES e IVA di corrispettivi, quote e contributi. Con la sanatoria, i soggetti che possiedono i requisiti sostanziali ma hanno omesso l’invio nei termini possono inoltrare il modello entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva all’omissione, versando contestualmente 250 euro.​

Comunicazione lavori ENEA per detrazione energetica

La detrazione per lavori di efficienza energetica richiede l’invio telematico all’ENEA di apposita comunicazione entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori. La procedura di recupero è ammessa nei seguenti casi:​

  • Comunicazioni omesse completamente
  • Comunicazioni annullate dal sistema
  • Comunicazioni compilate online ma non trasmesse

Per interventi di recupero edilizio, antisismici e bonus mobili ultimati dal 1° gennaio 2018, la comunicazione all’ENEA è obbligatoria solo se deriva risparmio energetico (art. 16, comma 2-bis, D.L. n. 63/2013). La Risoluzione n. 46/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omessa trasmissione non determina perdita della detrazione per questi ultimi interventi.​

Cedolare secca sulle locazioni

La tardiva presentazione dell’opzione per la cedolare secca può essere sanata, a condizione che non si tratti di mero ripensamento. La sanatoria non è ammessa se:​

  • È già stata pagata l’imposta di registro;
  • Non è stata inviata la raccomandata informativa all’inquilino (inadempimento verso terzi, non verso l’amministrazione finanziaria).

La cedolare secca richiede due adempimenti: opzione verso l’Agenzia e comunicazione all’inquilino. La regolarizzazione copre solo l’omissione verso il fisco, non la mancata informativa al locatario.

Leggi anche: Locazioni immobiliari regimi IVA.

Trasparenza fiscale, consolidato, IRAP da bilancio, tonnage tax

I regimi opzionali quali trasparenza fiscale (art. 115 TUIR), consolidato nazionale (art. 119 TUIR), tonnage tax (art. 155 TUIR) e determinazione base imponibile IRAP da bilancio per imprenditori individuali e società di persone (art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997) devono essere comunicati nella dichiarazione dei redditi del primo periodo di valenza.​

L’art. 7-quater, comma 29, del D.L. n. 193/2016 conv. Legge n. 225/2016 ha esplicitamente confermato l’applicabilità della sanatoria per tali opzioni. Se nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo N si omette l’opzione per il consolidato fiscale triennale (N+1, N+2, N+3), è possibile recuperare entro il termine della dichiarazione relativa al periodo N+1.​

Resta l’obbligo di presentare il modello specifico approvato con provvedimento n. 161213/2015, denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP“, nei seguenti casi:​

  • Variazioni del gruppo di imprese nella tonnage tax (art. 5, D.M. 23 giugno 2005);
  • Interruzione tassazione di gruppo o mancato rinnovo nel consolidato (artt. 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
  • Perdita di efficacia o conferma trasparenza fiscale (artt. 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
  • Opzione IRAP da bilancio per soggetti non tenuti a dichiarazione IRAP nell’anno precedente.

Liquidazione IVA di gruppo

L’art. 73, comma 3, DPR n. 633/1972 prevede che l’ente controllante comunichi l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo con la dichiarazione IVA annuale presentata nell’anno a decorrere dal quale intende esercitare il regime. L’opzione si esercita compilando il quadro VG del modello dichiarativo.​

Per questo adempimento è ammessa la regolarizzazione entro i termini previsti dalla norma generale, versando la sanzione fissa.​

Tabella riepilogativa applicazione

Comunicazione omessaAmmessa regolarizzazione
Modello EAS
Comunicazione ENEA lavori
Cedolare secca (con condizioni)
Trasparenza fiscale
Consolidato fiscale
Opzione IRAP da bilancio
Tonnage tax
Liquidazione IVA di gruppo
Regime IVA per cassa

In quali casi non è ammessa

La sanatoria riguarda esclusivamente omissioni di comunicazioni verso l’ente impositore, non verso soggetti privati. Inoltre, non è applicabile quando la mancata comunicazione deriva da scelta consapevole, non da dimenticanza (Circolare n. 47/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate).​

Non rientrano nella procedura comunicazioni o adempimenti la cui omissione costituisca mera irregolarità sanzionabile, senza incidere sul diritto sostanziale. Esempi esclusi:​

  • Esterometro;
  • Comunicazione su minusvalenze;
  • Regimi opzionali attuati mediante comportamento concludente (art. 1, co. 1, DPR n. 442/1997), pur sussistendo comunicazione nella dichiarazione IVA​.

L’istituto non si applica a comunicazioni informative o regimi taciti. La sanatoria copre solo omissioni che, senza recupero, precluderebbero benefici o regimi opzionali esplicitamente subordinati a comunicazione preventiva.

Come utilizzare la procedura: adempimenti pratici

Per accedere alla regolarizzazione, il contribuente deve completare tre passaggi obbligatori:​

  1. Verificare il possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla norma di riferimento alla data originaria di scadenza dell’adempimento omesso.
  2. Eseguire la comunicazione o l’adempimento formale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii controlli formali.
  3. Versare contestualmente 250 euro con modello F24 ELIDE.

Termine della prima dichiarazione utile

Per “prima dichiarazione utile” si intende la dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per l’adempimento originario. Nel computo non rileva il periodo di tolleranza di 90 giorni previsto dall’art. 2, co. 7, DPR n. 322/1998 (dichiarazione tardiva).​

Se il termine per la comunicazione scade nel mese di giugno, la sanatoria deve avvenire entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (salvo proroghe), generalmente 31 ottobre dell’anno successivo per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.​

Decorso tale termine, non è più possibile fruire della procedura. Eventuali violazioni già commesse rimangono sanabili tramite ravvedimento operoso, nei limiti temporali ivi previsti.​

Pagamento della sanzione con modello F24 ELIDE

Il versamento di 250 euro deve avvenire utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate:​

  • Codice 8114: “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”
  • Codice 8115: “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”

Nella compilazione del modello F24 ELIDE:​

  • Campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”: indicare codice fiscale e dati del soggetto versante
  • Sezione “erario ed altro”, campo “tipo”: lettera “R”
  • Campo “elementi identificativi”: lasciare in bianco
  • Campo “codice”: inserire codice tributo (8114 o 8115)
  • Campo “anno di riferimento”: indicare anno per cui si effettua il versamento (formato AAAA)

Il modello F24 ELIDE non consente compensare dell’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente. Il pagamento deve avvenire con risorse liquide.

Differenze tra regolarizzazione e ravvedimento operoso

Spesso i due istituti vengono confusi, ma presentano differenze sostanziali:​

ElementoRemissione in bonisRavvedimento operoso
FinalitàSanare esclusivamente omissioni formali ​Sanare errori formali e sostanziali, compresi mancati versamenti ​
TempisticaEntro termine prima dichiarazione utile ​In qualsiasi momento prima di controlli ADE, con sanzioni ridotte progressive ​
AmbitoOpzioni fiscali e comunicazioni omesse ​Ampio: errori dichiarativi, versamenti, liquidazioni ​
SanzioneFissa: 250 euro ​Variabile: percentuale ridotta della sanzione ordinaria, dipende da tempestività
Natura erroreSolo formale (requisiti sostanziali già posseduti) ​Formale e/o sostanziale
Modalità pagamentoF24 ELIDE (no compensazione) ​F24 ordinario (compensazione ammessa)

Il ravvedimento operoso copre violazioni più ampie e consente di sanare anche errori di calcolo, ritardi nei versamenti e omissioni dichiarative, con sanzioni proporzionali al ritardo. La sanatoria formale, invece, si limita a recuperare benefici o regimi opzionali subordinati a comunicazioni preventive omesse, pagando sempre 250 euro, indipendentemente dal valore del beneficio recuperato.​

Remissione in bonis per Superbonus e bonus edilizi 2025

La remissione in bonis per i bonus edilizi è stata drasticamente limitata dal D.L. 39/2024 (cosiddetto “decreto Superbonus”), che ha bloccato l’ultimo appello fissato al 4 aprile 2024. Fino a quella data, i contribuenti potevano sanare errori formali nella comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite di anni precedenti, versando la sanzione fissa di 250 euro. Attualmente, per le spese 2024 e successive, non è più consentito utilizzare la procedura di sanatoria per recuperare omissioni nella comunicazione delle opzioni previste dall’art. 121 del D.L. Rilancio.

Prima del blocco, la regolarizzazione copriva casistiche frequenti: comunicazioni non inviate entro il 16 marzo dell’anno successivo alle spese, errori nella compilazione del modello telematico, mancata indicazione dell’opzione per cessione o sconto in fattura. La procedura era ammessa solo se sussistevano i requisiti sostanziali per la detrazione (lavori effettivamente eseguiti, spese sostenute, fatture emesse) e il contribuente aveva tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione. L’Agenzia delle Entrate aveva istituito il codice tributo specifico per il versamento della sanzione tramite modello F24 ELIDE.

Il blocco ha creato una situazione irreversibile per chi ha omesso comunicazioni relative a spese 2024: non è possibile recuperare né la cessione del credito né lo sconto in fattura, rimanendo unicamente la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi ripartita in 10 anni (4 anni per Superbonus). Le uniche eccezioni riguardano interventi per i quali risulti presentato titolo abilitativo entro le date di blocco normativo, oppure lavori già iniziati con spese documentate. Per Ecobonus e Bonus Casa, la deroga si applica se risulta presentato il titolo abilitativo per manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, o per edilizia libera se risultino iniziati i lavori, sottoscritto un preventivo o versato un acconto

Esperienza professionale: errori comuni da evitare

Nella pratica professionale, assistendo contribuenti che necessitano di regolarizzazioni formali, emergono frequentemente criticità operative che possono compromettere l’efficacia della procedura. Condivido tre casistiche ricorrenti che richiedono particolare attenzione.

Errore 1: Confondere dimenticanza con ripensamento. Un cliente aveva registrato un contratto di locazione con imposta di registro, optando per il regime ordinario. Due mesi dopo, ritenendo più vantaggiosa la cedolare secca, ha tentato di sanare l’opzione omessa. L’istanza è stata respinta: non si trattava di dimenticanza, ma di scelta successiva. La cedolare secca richiede comunicazione preventiva al locatario e opzione contestuale alla registrazione. Pagata l’imposta di registro, l’opzione è preclusa (Circolare 47/E/2012). La sanatoria copre solo dimenticanze genuine, non cambi di strategia fiscale.

Errore 2: Ignorare la distinzione tra requisiti formali e sostanziali. Una società aveva omesso la comunicazione per la trasparenza fiscale nella dichiarazione 2023, relativa al periodo 2022. Nel 2024 ha tentato la regolarizzazione, ma presentava perdite fiscali nel 2022 che impedivano l’accesso al regime (requisito sostanziale non soddisfatto alla data originaria). La sanatoria non crea requisiti inesistenti, ma recupera solo omissioni comunicative quando le condizioni sostanziali erano già rispettate (Circolare 38/E/2012). Ho dovuto informare il cliente che la procedura era inapplicabile: mancavano i presupposti ab origine.

Prima di procedere, verifico sempre tre condizioni con il cliente: (1) i requisiti sostanziali erano soddisfatti alla scadenza originaria; (2) l’omissione è stata una dimenticanza, non una scelta; (3) l’Agenzia delle Entrate non ha avviato controlli formali. Solo con tutte e tre le conferme procedo alla sanatoria. Questa verifica preliminare evita versamenti inutili della sanzione da 250 euro e false aspettative sul recupero del beneficio.

Consulenza fiscale online

Se hai omesso una comunicazione fiscale o un’opzione e devi valutare l’applicabilità della procedura al tuo caso specifico, offro consulenze mirate per verificare i requisiti, calcolare i termini e gestire gli adempimenti operativi. La mia esperienza in fiscalità nazionale e internazionale mi consente di analizzare situazioni complesse, come regimi opzionali per gruppi societari, opzioni transfrontaliere o sanatorie per enti non commerciali, fornendo soluzioni concrete e documentate.

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    Domande frequenti

    Posso utilizzare la remissione in bonis per sanare un ritardo nel pagamento delle imposte?

    No, la remissione in bonis può essere utilizzata solo per omissioni formali e non per sanare ritardi nei pagamenti delle imposte. In questi casi, è più indicato il ravvedimento operoso.

    Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo prima della sanatoria?

    Se l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo prima della remissione, non è più possibile beneficiare della remissione in bonis e si potrebbe incorrere in sanzioni più gravi.

    Quali sono i termini temporali per accedere alla remissione in bonis?

    La remissione in bonis deve essere effettuata entro il termine della prima dichiarazione successiva all’omissione o, in alternativa, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo formale.

    Riferimenti normativi

    • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 2, co. 1
    • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater, co. 29, conv. Legge 1° dicembre 2016, n. 225
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, co. 1
    • DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, co. 7
    • TUIR, artt. 115, 119, 155
    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5-bis
    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73, co. 3
    • Agenzia delle Entrate, Circolare 29 ottobre 2012, n. 38/E
    • Agenzia delle Entrate, Circolare 18 dicembre 2012, n. 47/E
    • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 aprile 2019, n. 46/E
    • Provvedimento Agenzia delle Entrate 16 dicembre 2015, n. 161213
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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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