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Regime fiscale Turchia per i neo residenti: come funziona l’esenzione dei 20 anni

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
7 min di lettura
In sintesi

Nuovo regime fiscale turco per neo residenti: esenzione di 20 anni su redditi esteri, requisiti per chi si trasferisce dall'Italia.

La Legge n. 7582/2026 introduce in Turchia un’esenzione di 20 anni sui redditi esteri per i neo residenti (art. 20/D GVK). L’articolo analizza i requisiti di accesso, l’interazione con la Convenzione Italia-Turchia e il trattamento di pensioni e plusvalenze per chi si trasferisce dall’Italia.


Il regime fiscale Turchia per i neo residenti, introdotto dalla Legge n. 7582/2026 attraverso il nuovo articolo 20/D ripetuto della Gelir Vergisi Kanunu (Legge sul reddito n. 193), esenta da imposta sul reddito per venti anni i proventi di fonte estera delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Turchia, a condizione di non aver avuto domicilio né obbligo fiscale turco nei tre anni solari precedenti. La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno 2026 e resa operativa dal comunicato attuativo (Tebliğ Seri No. 333) del 4 luglio 2026, si applica retroattivamente a chi è considerato residente turco dal 1° gennaio 2026. Per un contribuente italiano, l’accesso al regime non esaurisce l’analisi: la Convenzione Italia-Turchia contro le doppie imposizioni (L. 195/1993) attribuisce la potestà impositiva su specifiche categorie di reddito, con l’effetto che alcuni proventi (pensioni private, plusvalenze mobiliari) risultano interamente esenti sia in Italia sia in Turchia, mentre altri (pensioni pubbliche, dividendi) restano imponibili secondo le regole ordinarie.

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Cos’è il regime di esenzione ventennale per i neo residenti

Il regime dei neo residenti in Turchia, introdotto dall’art. 20/D ripetuto della Gelir Vergisi Kanunu (Legge sul reddito n. 193), esenta da imposta sul reddito per un periodo di venti anni i redditi e i proventi che la persona fisica produce fuori dal territorio turco, a condizione che nei tre anni solari precedenti al trasferimento non abbia avuto né domicilio né obbligo fiscale in Turchia. La norma è stata introdotta dall’art. 4 della Legge n. 7582/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale turca (Resmî Gazete) il 4 giugno 2026 con il n. 33270, e si applica retroattivamente a chi risulta residente fiscale turco dal 1° gennaio 2026. Ne possono beneficiare esclusivamente le persone fisiche: i soggetti passivi dell’imposta sulle società ne restano esclusi. Un pregresso obbligo fiscale limitato in Turchia, ad esempio per redditi da locazione o plusvalenze già maturate nel Paese, non preclude l’accesso al regime.

Per i redditi che rientrano nell’esenzione non è richiesta alcuna dichiarazione annuale; se il contribuente presenta comunque una dichiarazione per altri redditi, i proventi esteri esenti non vi confluiscono. I costi e le spese collegati a tali redditi non sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile turca, e le imposte eventualmente pagate all’estero su questi stessi redditi non possono essere scomputate dall’imposta turca, essendo il reddito già interamente esente. Se successivamente si accerta l’insussistenza dei requisiti di accesso, le imposte non liquidate sono trattate come imposta evasa, con l’applicazione delle sanzioni ordinarie. Il Ministero del Tesoro e delle Finanze turco è delegato a stabilire le modalità applicative della norma: il relativo comunicato attuativo (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No. 333) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2026, un mese dopo la legge, e conferma che il beneficio è riservato alle persone fisiche e che la residenza fiscale turca deve sussistere alla data della domanda.

I requisiti di accesso: i tre anni senza domicilio né obblighi fiscali turchi

L’accesso al regime richiede che, nei tre anni solari precedenti al momento in cui la persona fisica è considerata residente in Turchia, non abbia avuto in Turchia né domicilio (ikametgah, ai sensi del Codice civile turco) né un obbligo fiscale pieno, derivante cioè dallo status di residente fiscale turco a tutti gli effetti. La norma distingue questo obbligo fiscale pieno da un obbligo fiscale limitato pregresso: se nei tre anni la persona ha avuto in Turchia redditi da locazione di immobili, redditi di capitale mobiliare o plusvalenze, tassati come non residente sulla sola fonte turca, questo non preclude l’accesso al regime. È quindi determinante la natura dello status fiscale pregresso, non la semplice presenza di rapporti economici con il Paese. Il comunicato attuativo (Tebliğ Seri No. 333) conferma che il requisito della residenza deve sussistere alla data della domanda, e che il beneficio decorre per chi è considerato residente turco dal 1° gennaio 2026.

Come si diventa residenti fiscali in Turchia: domicilio o soggiorno di 183 giorni

La Gelir Vergisi Kanunu individua due criteri alternativi per essere considerati residenti fiscali in Turchia (artt. 3-4): avere il proprio domicilio nel Paese, secondo la definizione del Codice civile turco, oppure soggiornarvi ininterrottamente per più di sei mesi nel corso di un anno solare, computando le assenze temporanee come non interruttive del periodo. Il legislatore turco prevede però un’eccezione rilevante (art. 5): non sono considerati residenti, anche se permangono oltre sei mesi nel Paese, gli stranieri giunti per un incarico o un lavoro temporaneo e specifico, tecnici, esperti, funzionari, giornalisti, né gli studenti, i pazienti in cura o i turisti. Chi non è considerato residente secondo questi criteri resta soggetto passivo limitato (art. 6): tassato in Turchia solo sui redditi ivi prodotti, e per definizione escluso dall’accesso al regime dei neo residenti, che presuppone proprio l’acquisizione della residenza fiscale piena.

Cosa esenta il regime e cosa resta escluso

Il perimetro applicativo del regime segue un criterio geografico netto: rileva la fonte del reddito, non la sua natura o il settore economico da cui deriva. Questo criterio traccia una linea netta tra i proventi prodotti fuori dalla Turchia, integralmente esenti per vent’anni, e quelli prodotti all’interno del Paese, che restano soggetti alla Gelir Vergisi ordinaria indipendentemente dallo status di neo residente.

I redditi di fonte estera coperti dall’esenzione

L’esenzione ventennale copre i redditi e i proventi che il neo residente produce fuori dal territorio turco: dividendi, plusvalenze su strumenti finanziari, interessi, canoni, redditi d’impresa esteri e, come vedremo nel dettaglio più avanti, anche categorie come le pensioni di fonte estera. La norma non pone limiti di importo né distinzioni per tipologia di reddito estero: qualsiasi provento prodotto fuori dalla Turchia rientra, in linea di principio, nel perimetro dell’esenzione. Questo tratto distingue il regime turco da molti regimi per neo residenti europei, che tipicamente escludono le pensioni o applicano un contributo forfettario annuo (è il caso, ad esempio, del regime italiano per i soggetti ad alto patrimonio, che prevede un’imposta sostitutiva fissa piuttosto che un’esenzione integrale). Deve essere però ricordato che l’esenzione opera esclusivamente sul lato turco: se la Convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce all’Italia la potestà impositiva su un determinato reddito, l’esenzione turca non elimina l’obbligo dichiarativo e impositivo in Italia, un punto che approfondiamo più avanti nel dettaglio per categoria di reddito.

I redditi di fonte turca restano soggetti al regime ordinario

I redditi prodotti all’interno del territorio turco dal neo residente restano imponibili secondo le regole ordinarie della Gelir Vergisi Kanunu, con aliquote progressive fino al 40%, indipendentemente dall’accesso al regime dei venti anni. Non esiste quindi una forma di neutralità fiscale generale per chi si trasferisce: chi continua a percepire, ad esempio, canoni di locazione da un immobile situato in Turchia, compensi per un’attività professionale svolta nel Paese o utili di un’impresa turca, è tassato su questi proventi come qualsiasi altro contribuente residente. La distinzione tra fonte estera e fonte turca non ammette eccezioni per settore o importo: un reddito misto, in parte estero e in parte turco, andrebbe scomposto e trattato separatamente ai fini della corretta applicazione dell’esenzione. Questo rende il regime turco strutturalmente diverso da un’imposta sostitutiva onnicomprensiva: resta un sistema a doppio binario, esenzione sull’estero e tassazione ordinaria sull’interno.

L’interazione con la Convenzione Italia-Turchia contro le doppie imposizioni

L’esenzione turca non è l’ultima parola sulla posizione fiscale di un contribuente italiano che si trasferisce in Turchia. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Turchia (L. 195/1993, in vigore dal 1° dicembre 1993) resta pienamente applicabile e attribuisce, articolo per articolo, la potestà impositiva su ciascuna categoria di reddito. Il punto tecnico che distingue questa analisi da una lettura superficiale della sola norma turca è che, per alcune categorie di reddito, la Convenzione riserva la potestà impositiva in via esclusiva allo Stato di residenza: se questo coincide con la Turchia, e la Turchia esenta quello stesso reddito con l’art. 20/D, il risultato è una doppia non imposizione legale, non un vuoto normativo ma l’effetto combinato di due regole entrambe legittime. Per altre categorie, la Convenzione lascia invece all’Italia una potestà impositiva che l’esenzione turca non intacca. La tabella seguente incrocia le principali categorie di reddito rilevanti per chi valuta il trasferimento.

Categoria di redditoPotestà impositiva secondo ConvenzioneTrattamento nel regime turco 20/DEsito pratico per il contribuente
Pensione privata (ex lavoro dipendente/autonomo privato)Esclusiva dello Stato di residenza (art. 18)Esente, reddito di fonte esteraEsente sia in Italia sia in Turchia
Pensione pubblica, ex INPDAPStato erogante, Italia, salvo il beneficiario abbia solo nazionalità turca (art. 19.2)Rientrerebbe come reddito estero, ma la Convenzione prevaleTassata in Italia per chi mantiene la cittadinanza italiana
DividendiConcorrente, ritenuta max 15% in Italia (art. 10)EsenteRitenuta italiana dovuta; nessun credito d’imposta turco, escluso dalla norma
InteressiConcorrente, ritenuta max 15% in Italia (art. 11)EsenteRitenuta italiana dovuta, stesso meccanismo dei dividendi
CanoniConcorrente, ritenuta max 10% in Italia (art. 12)EsenteRitenuta italiana dovuta al 10%
Plusvalenze su strumenti finanziari e partecipazioniEsclusiva dello Stato di residenza (art. 13.4); eccezione per azioni/obbligazioni di società italiana non quotata cedute a un residente italiano entro un anno dall’acquisto (art. 13.5)EsenteEsente sia in Italia sia in Turchia, salvo l’eccezione specifica dell’art. 13.5
Plusvalenze su immobili situati in TurchiaTurchia, Stato in cui è situato il bene (art. 13.1)Reddito di fonte turca, fuori dal perimetro dell’esenzioneTassato in Turchia con le regole ordinarie
Lavoro autonomo/impresa svolti senza base fissa in ItaliaStato di residenza, salvo base fissa o stabile organizzazione nell’altro Stato (artt. 7 e 14)Esente, reddito di fonte esteraPotenziale doppia non imposizione in assenza di base fissa italiana

I punti critici da presidiare

L’assenza di prassi consolidata, sia italiana sia turca, non significa assenza di rischi. Prima di costruire qualsiasi pianificazione su questo regime vanno tenuti fermi alcuni punti che la sola lettura della norma turca non mette in evidenza.

La perdita della residenza fiscale italiana resta il presupposto assorbente

Il regime turco diventa rilevante solo dopo aver dimostrato l’interruzione dei criteri di collegamento con l’Italia previsti dall’art. 2 del TUIR: residenza civilistica, domicilio, presenza fisica per almeno 183 giorni. Finché uno di questi tre criteri resta integrato, il contribuente continua a essere tassato in Italia su base mondiale, e l’esenzione turca sui redditi esteri non produce alcun effetto pratico: si applicherebbe a un soggetto che, per il fisco italiano, non ha mai smesso di essere residente. È l’errore di sequenza più insidioso: valutare la convenienza del regime turco prima di aver verificato la tenuta del trasferimento secondo la normativa italiana.

La qualificazione pensione pubblica o privata è dirimente

La tabella precedente mostra due esiti opposti a seconda della natura della pensione. Una qualificazione errata, ad esempio trattare come privata una pensione che la Convenzione considera pubblica ai sensi dell’art. 19, porta a un esito imprevisto: il contribuente potrebbe ritenersi legittimamente esente in entrambi i Paesi e trovarsi invece soggetto a tassazione italiana, con interessi e sanzioni per omessa dichiarazione. La distinzione non è sempre intuitiva, in particolare per le gestioni previdenziali miste o per periodi contributivi maturati in parte come dipendente pubblico e in parte come privato.

Il credito d’imposta turco è escluso per legge sui redditi esenti

L’art. 20/D nega espressamente la possibilità di scomputare, dall’imposta turca, le imposte pagate all’estero sui redditi che rientrano nell’esenzione. Per dividendi, interessi e canoni, dove la Convenzione lascia comunque all’Italia una ritenuta fino al 15%, questo significa che la ritenuta italiana resta un costo secco, non recuperabile in Turchia. Va inclusa esplicitamente in qualsiasi simulazione di convenienza, perché riduce il vantaggio fiscale complessivo rispetto a una lettura che si fermi alla sola esenzione turca.

La prassi applicativa è ancora acerba su entrambi i fronti

Il comunicato attuativo turco lascia margini interpretativi aperti, ad esempio sulle modalità con cui documentare l’assenza di domicilio e obbligo fiscale nei tre anni precedenti al trasferimento. Sul lato italiano, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa specificamente su questo regime. Fino all’emergere di una prassi consolidata, in particolare su interpelli o chiarimenti ufficiali, ogni pianificazione va costruita con margini di prudenza superiori a quelli adottabili per regimi esteri più risalenti e già collaudati.

Cosa valutare con un consulente italiano e cosa resta di competenza turca

L’analisi di questo regime si divide su due binari distinti, con competenze professionali diverse e non sovrapponibili. Un consulente fiscale italiano è la figura corretta per verificare la tenuta della perdita di residenza fiscale italiana secondo l’art. 2 TUIR, analizzare l’interazione tra la Convenzione Italia-Turchia e le singole categorie di reddito del contribuente, gestire gli adempimenti dichiarativi per l’anno del trasferimento (incluso l’eventuale split year), valutare gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW fino al perfezionamento del trasferimento e simulare la convenienza fiscale complessiva tenendo conto delle ritenute italiane non recuperabili in Turchia. Restano invece di competenza di un consulente o commercialista turco, iscritto agli albi professionali locali, la richiesta operativa del regime presso la Gelir İdaresi Başkanlığı, l’ottenimento dell’ikametgah o del titolo di soggiorno necessario, la documentazione dell’assenza di domicilio e obbligo fiscale turco nei tre anni precedenti richiesta dal Tebliğ Seri No. 333, e qualsiasi adempimento presso l’amministrazione fiscale turca successivo all’accesso al regime. Le due fasi sono sequenziali ma distinte: la prima rende legittimo e sicuro il trasferimento dal punto di vista italiano, la seconda ne permette l’esecuzione pratica in Turchia.

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Domande frequenti

La Turchia è nella black list italiana per le persone fisiche?

No, non compare nel DM 4 maggio 1999. Il trasferimento non attiva quindi l’inversione dell’onere della prova prevista per Paesi come Panama o gli Emirati Arabi Uniti.

Quanti giorni devo soggiornare in Turchia per diventare residente fiscale?

Il criterio principale è il soggiorno continuativo per oltre sei mesi (183 giorni) in un anno solare, alternativo al domicilio (ikametgah). Le assenze temporanee non interrompono il computo (art. 4 GVK).

Cosa succede se perdo i requisiti del regime dopo averne beneficiato?

Le imposte turche non liquidate sugli anni di esenzione sono trattate come imposta evasa, con applicazione delle sanzioni ordinarie previste dalla Gelir Vergisi Kanunu.

Posso scomputare in Turchia le imposte pagate in Italia sui redditi esenti?

No. L’art. 20/D esclude espressamente il credito d’imposta per le imposte estere pagate sui redditi che rientrano nell’esenzione ventennale.

Il regime turco esenta anche le pensioni pubbliche italiane, come quelle ex INPDAP?

No. La Convenzione Italia-Turchia (art. 19) riserva la tassazione delle pensioni pubbliche all’Italia, salvo il beneficiario abbia solo la cittadinanza turca.

Da quando è retroattivo il regime dei 20 anni?

Si applica a chi è considerato residente fiscale turco dal 1° gennaio 2026, anche se la Legge n. 7582 è stata pubblicata il 4 giugno 2026.

Le plusvalenze su azioni italiane rientrano sempre nell’esenzione turca?

In generale sì, ma la Convenzione (art. 13.5) fa eccezione per azioni di società italiane non quotate cedute a un residente italiano entro un anno dall’acquisto.

Fonti

  • Legge n. 7582/2026 (Turchia) “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, approvata il 21/5/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale turca (Resmî Gazete) del 4/6/2026, n. 33270.
  • Gelir Vergisi Kanunu (Legge sul reddito turca n. 193), artt. 3, 4, 5, 6 (criteri di residenza fiscale) e art. 20/D ripetuto (esenzione ventennale), introdotto dall’art. 4 della L. 7582/2026.
  • Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No. 333 (comunicato attuativo), pubblicato in Gazzetta Ufficiale turca del 4/7/2026, n. 33300.
  • Legge 7 giugno 1993, n. 195 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia-Turchia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato ad Ankara il 27/7/1990, in vigore dall’1/12/1993. Testo integrale consultato in fonte diretta (artt. 1-30 e Protocollo).
  • DM 4 maggio 1999 (Ministero delle Finanze) Individuazione di Stati e territori a fiscalità privilegiata ai fini dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR. Elenco consultato su fonte Agenzia delle Entrate.
  • Legge 11 marzo 2015, n. 35 Ratifica dell’Accordo di sicurezza sociale Italia-Turchia, firmato a Roma l’8/5/2012, in vigore dall’1/8/2015.
  • Allegato II, lista UE delle giurisdizioni non cooperative sotto monitoraggio (aggiornamento febbraio 2026).
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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