Contabilità ordinaria, contabilità semplificata, regime forfettario: come scegliere il migliore regime contabile/fiscale per avviare un’attività di impresa o di lavoro autonomo. Le variabili da tenere in considerazione e i miei consigli.


L’avvio di un attività imprenditoriale o professionale in forma automa non è mai una scelta semplice. Deve essere attentamente ponderata, sia per valutarne la convenienza che la sostenibilità nel tempo.

L’avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo presuppone preliminarmente la scelta del regime contabile e fiscale più conveniente, sia in relazione alle caratteristiche del contribuente che dell’attività che andrà ad esercitare. Si tratta di una scelta che riveste un’importanza fondamentale, in quanto andrà a determinare il carico fiscale dovuto annualmente.

Per questo tale scelta deve essere fatta assieme ad en dottore Commercialista di fiducia. Se non ne hai uno di riferimento, contattami!

In questo articolo, non avendo alcuna pretesa di trattare ogni singolo argomento in dettaglio, voglio descrivere quali sono le variabili da tenere in considerazione per fare la migliore scelta possibile. Ovvero il miglior regime contabile da adottare al momento dell’avvio della tua attività, sia di tipo professionale, che imprenditoriale. E se poi avrai ancora qualche dubbio troverai il link per contattarmi e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata da svolgere insieme.

Il regime contabile

I regimi contabili sono le modalità con cui un’impresa organizza e registra la propria attività economica. Esistono diversi regimi contabili a seconda delle caratteristiche dell’impresa, come ad esempio il volume d’affari, il numero di dipendenti o il tipo di attività svolta. Uno dei regimi contabili più diffusi è il regime ordinario, che prevede l’adozione di una contabilità analitica e la redazione di un bilancio annuale. Altri regimi contabili sono il regime semplificato, rivolto alle piccole imprese, e il regime forfettario, introdotto per incentivare l’avvio di nuove attività imprenditoriali.

Il regime contabile di un’attività è il modo in cui viene organizzata e gestita la contabilità dell’azienda. Esistono diverse opzioni per il regime contabile di un’attività, a seconda delle dimensioni e del tipo di attività. Quindi, in pratica il regime contabile rappresenta il complesso delle formalità che devi osservare per essere in regola. Sia con la normativa civilistica (codice civile), che con la normativa fiscale. È importante scegliere il regime contabile più adeguato in modo da garantire la corretta tenuta della contabilità e il pagamento delle imposte dovute in modo tempestivo.

Il regime contabile definisce quali sono le scritture contabili obbligatorie (DPR n. 600/73), ed anche le modalità di calcolo del reddito dell’esercizio e della predisposizione della dichiarazione dei redditi (DPR n. 917/76). Attualmente è possibile scegliere tra diversi regimi contabili, sia per le imprese che per i professionisti. L’obiettivo da porsi in questi casi, è quello di conoscere in anticipo ed in modo chiaro quali sono gli obblighi imposti da ciascun regime. Ma anche le possibili agevolazioni che è possibile sfruttare. Solo in questo modo potrai arrivare a scegliere il regime contabile che maggiormente soddisfa le tue caratteristiche e che ti comporterà il minor carico fiscale da sostenere.

Come scegliere il regime contabile migliore?

In generale possiamo dire che non esiste un regime contabile migliore degli altri in assoluto. È altrettanto vero che non si può scegliere qualsiasi regime esistente. In generale e volendo essere quanto più pratico possibile posso dirti che la scelta del regime contabile dipende da 3 fattori rilevanti. Fattori che devi prendere in considerazione da subito, e che sono:

  • La forma giuridica adottata – forma individuale (professionista o impresa), o associata (società di persone o di capitali, e società tra professionisti);
  • Il volume di affari che si presume di realizzare – per volume di affari si intende il totale delle operazioni attive;
  • Possibilità di fruire di agevolazioni – per la tenuta dei registri contabili, che per il calcolo delle imposte.

A seconda di queste variabili è possibile determinare il regime contabile che andrai ad applicare. Naturalmente la scelta della forma giuridica da adottare è la cosa più importante. Sbagliare forma giuridica è sicuramente una scelta difficile da modificare e che potrebbe portarti anche a conseguenze spiacevoli. Di seguito ti riepilogo i regimi contabili a disposizione di imprese e professionisti, con i principali adempimenti che ciascuno di essi comporta, i requisiti per beneficiarne e le caratteristiche principali.

I regimi contabili per le imprese

I soggetti che intendono avviare un’attività di impresa, sia in forma individuale che societaria hanno a disposizione alcuni regimi. In particolare mi riferisco al regime ordinario, al regime semplificato, e per le imprese di minori dimensioni il regime forfettario. Sono tre regimi diversi, con caratteristiche diverse. Andiamo ad analizzare singolarmente ognuno di questi regimi.

Il regime ordinario

Il regime contabile ordinario è il regime fiscale più complesso che il nostro sistema amministrativo e fiscale ha introdotto. Si tratta di un sistema complesso in quanto esso è volto a tenere traccia delle variazioni della consistenza patrimoniale dell’impresa e anche delle movimentazioni finanziarie ed economiche. Tale sistema, quindi, richiede particolare attenzione e l’ausilio di un commercialista, in grado di fornirvi la giusta assistenza per l’adempimento di tale regime in ogni sua fattispecie. Le categorie di imprese che rientrano nel regime ordinario sono le seguenti:

  • Le società di capitali e simili –  ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del DPR n. 600/1973 le società costituite sotto forma di società di capitali (Spa, Srl, Sapa) sono obbligate ad adottare il regime della contabilità ordinaria. Per questi enti la contabilità ordinaria è l’unico regime fiscale applicabile;
  • Le imprese costituite in forma individuale o sotto forma di società di persone (Snc, Sas) – le imprese che superano il limite di ricavi ammessi per il regime semplificato ovvero un massimo di €. 400.000 per i servizi e di €. 700.000 per tutte le altre imprese, come volume di affari annuo. Questo ammontare deve essere determinato seguendo il principio di cassa che impone di registrare le operazioni nell’esercizio in cui gli effetti si manifestano indipendentemente dal momento in cui si è avuta la manifestazione finanziaria;
  • Le imprese che scelgono volutamente il regime della contabilità ordinaria – le imprese che pur avendo i requisiti per applicare la contabilità semplificata. L’articolo 18, comma 6, del DPR n. 600/73, infatti, permette di scegliere il regime contabile fin dall’avvio dell’attività unicamente presentando i documenti richiesti per gli aderenti e informare l’Amministrazione finanziaria.

Libri e registri da tenere

Le imprese che adottano il regime ordinario sono tenute a predisporre una serie di documenti prescritti dalla normativa civilistica e fiscale, che sono:

  • Il libro degli gli inventari – dove annotare le variazioni della consistenza patrimoniale della società alla chiusura di ogni esercizio;
  • Il libro giornale – dove devono essere annotate giornalmente tutte le operazioni di gestione con controparti esterne all’impresa;
  • Scritture ausiliarie –  in cui registrare i cambiamenti del reddito (libro mastro) e delle scorte di magazzino;
  • Scritture ausiliarie di magazzino che integrino quelle annuali – tenuta, eventuale, della contabilità di magazzino (solo per alcune categorie di imprese);
  • Il libro cespiti – dove annotare tutte le movimentazioni riguardanti i cespiti ammortizzabili della società, dall’acquisto alla dismissione;
  • I registri Iva – si tratta dei registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi;
  • libri sociali – Si tratta dei libri previsti per gli enti che si costituiscono in forma societaria, ovvero: libro verbali assemblee dei soci, libro soci, libro verbali adunanze del consiglio di amministrazione, libro dei sindaci, ecc. Oltre a questi anche il Libro Unico del Lavoro (LUL), qualora l’impresa abbia assunto dei lavoratori dipendenti.

Tassazione in contabilità ordinaria

Il regime di tassazione delle imprese in contabilità ordinaria si basa sul principio di competenza economica. Il reddito imponibile viene determinato dalla differenza tra i ricavi tassabili e i costi deducibili, ai sensi della disciplina contenuta nel DPR n. 917/86. Per le società di capitali la tassazione avviene applicando l’Ires, altrimenti per le imprese individuali e le società di persone, si applica l’Irpef. Le imprese in contabilità ordinaria sono soggetti all’applicazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap). Per quanto riguarda l’Iva, la liquidazione avviene mensilmente o trimestralmente a seconda del proprio volume di affari.

Il regime semplificato

Il regime della contabilità semplificata è un regime meno oneroso rispetto a quello della contabilità ordinaria. Esso è volto esclusivamente a monitorare l’andamento economico dell’impresa, quindi i costi e i ricavi che sono di ogni esercizio. Le categorie di imprese che rientrano nel regime semplificato sono le imprese individuali e società di persone.

Infatti, le imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas) che hanno registrato o che prevedono di registrare un volume di affari non superiore a: €. 400.000 per le prestazioni di servizi, o €. 700.000, per le altre attività possono aderire alla contabilità semplificata.

Il regime della contabilità semplificata ha il vantaggio di prevedere esclusivamente la tenuta dei registri obbligatori ai fini Iva: registro delle fatture di acquisto, registro delle fatture emesse, e registro dei corrispettivi. Oltre a questi è obbligatoria la tenuta del registro dei beni ammortizzabili. Questo significa oneri di gestione più bassi e maggiore facilità di gestione. Attenzione però: i registri Iva devono essere integrati, riportando i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa non rilevanti ai fini dell’Iva (si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, tasse di concessione governativa, ecc.), le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.), il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione.

Determinazione del reddito

A livello fiscale le imprese in contabilità semplificata sono tenute a determinare il reddito secondo il principio di cassa economica. L’imposta sul reddito è l’Irpef. Esse determinano il proprio reddito imponibile, secondo la disciplina contenuta nel DPR n. 917/86. Anche le imprese in contabilità semplificata sono tenute a pagare le addizionali Irpef e sono soggette all’applicazione dell’Irap. Da un punto di vista Iva le liquidazioni sono trimestrali.

Per approfondire: “La liquidazione trimestrale dell’Iva“.

Il regime forfettario

Il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, così come modificata dalla Legge n. 208/2015, è un regime contabile naturale che può essere adottato da imprese che avviano la propria attività. Oppure da imprese già in attività che rispettano alcuni limiti riguardanti principalmente il volume dei ricavi annui. Il vantaggio di questo regime è che si è esclusi dalla tenuta delle scritture contabili: è sufficiente la conservazione delle fatture emesse e ricevute. Da un punto di vista fiscale il regime forfettario consente di fruire di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5% per i primi cinque anni di attività (se si è in possesso di determinati requisiti). Successivamente è prevista un’imposta a regime del 15%, da calcolare su un reddito imponibile. Imponibile che è dato dal totale dei ricavi annui, per un coefficiente di redditività variabile a seconda del codice Ateco utilizzato per l’esercizio dell’attività.

I soggetti che esercitano un’attività di impresa in regime forfettario hanno diritto ad una particolare agevolazione contributiva. In base all’articolo 1, comma 77, della Legge n. 208/15 i contributi previdenziali dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps sono ridotti del 35%. Sia i contributi fissi che quelli sul reddito eccedente il minimale. Si tratta di un regime contabile particolarmente conveniente per tutte le piccole attività imprenditoriali che vogliono avviare l’attività senza un eccessivo carico fiscale. E con oneri amministrativi e fiscali ridotti. Non sono applicabili, infatti gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), non si è soggetti all’Irap, e neppure all’applicazione dell’Iva.

Per approfondire: “Il regime fiscale forfettario“.

I regimi contabili per i professionisti

I soggetti che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo per l’esercizio di arti o professioni hanno a disposizione due diversi regimi contabili: il regime forfettario e il regime di contabilità semplificata. In linea generale il regime contabile dei professionisti è quello della contabilità semplificata. Tuttavia, se il contribuente possiede i requisiti per applicare il regime forfettario, ha facoltà di applicare tale regime, in maniera illimitata nel tempo, per la durata di permanenza dei requisiti. Per opzione è comunque possibile adottare il regime ordinario con un comportamento concludente. Ovvero compilando tutti i documenti richiesti con la dichiarazione Iva, attraverso la compilazione del quadro VO.

La contabilità semplificata

I professionisti che adottano il regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del DPR n. 600/73, e dell’articolo 3, comma 1 del DPR n. 695/96, sono tenuti a redigere e conservare una serie di documenti e registri:

  • Registri Iva per acquisti e vendite;
  • Registro incassi e pagamenti che deve essere numerato e includere entro 60 giorni i compensi indicando:
    • Ammontare lordo e ritenuta di acconto;
    • Le informazioni del cliente;
    • I dati del documento emesso (fattura, parcella o nota di credito);
    • Spese sostenute;
    • I beni strumentali suddivisi per categorie e anno di acquisizione.

I professionisti che adottano la contabilità semplificata sono soggetti a tassazione Irpef, in base al “principio di cassa” e secondo le disposizioni del DPR n. 917/86. Le operazioni sono imponibili Iva e le prestazioni sono soggette all’applicazione della ritenuta di acconto. I professionisti in alcuni casi, quando sono dotati di autonoma organizzazione possono essere soggetti alla disciplina Irap.

Per approfondire: “Professionisti: guida ai costi deducibili dal reddito“.

Per saperne di più sul risparmio fiscale attraverso l’adozione di un regime contabile adeguato, clicca qui per leggere l’articolo a tema: “Pagare meno tasse: guida per i professionisti“.

Regime forfettario

I professionisti che rispettano i requisiti di ingresso e di permanenza possono adottare il regime forfettario. Per il regime forfettario si rendono valide le considerazioni viste in precedenza per le imprese, ma con alcune particolarità. Anche per i professionisti il reddito imponibile è determinato attraverso l’applicazione di particolari coefficienti di redditività, che sono pari al 78% dei compensi percepiti (il coefficiente è identico per tutte le attività professionali). Sul reddito imponibile, anche in questo caso si applica l’imposta sostitutiva del 5%, per i primi cinque esercizi di attività (se si è in possesso di alcuni requisiti). Per poi passare all’aliquota a regime del 15%. Da un punto di vista previdenziale, a differenza di quanto visto per le imprese non vi sono agevolazioni contributive. Il professionista, quindi, verserà nei termini ordinari i contributi dovuti o alla propria cassa professionale di previdenza, oppure alla Gestione separata dell’Inps.

Per approfondire: “Cause di esclusione dal regime forfettario“.

Come valutare il miglior regime contabile per una nuova attività?

Per valutare il miglior regime contabile per una nuova attività, è importante tenere presente alcuni fattori, tra cui:

  1. Dimensioni dell’attività: le opzioni per il regime contabile sono diverse a seconda delle dimensioni dell’attività. Ad esempio, per le piccole attività con un volume d’affari annuo non superiore ai 85.000 euro (dal 2023) è possibile optare per il regime forfettario, mentre per le attività di medie e grandi dimensioni è più adeguato il regime di contabilità semplificata;
  2. Tipo di attività: il tipo di attività può influire sulla scelta del regime contabile. Ad esempio, per le attività che svolgono servizi professionali, come avvocati o medici, potrebbe essere più conveniente optare per il regime forfettario, per sfruttare la determinazione forfettaria del reddito (sempre nel rispetto dei requisiti di accesso e permanenza nel regime);
  3. Costi sostenuti: il regime contabile può influire sulla quantità di costi che è possibile dedurre dal reddito imponibile. Un professionista che ha, solitamente, pochi costi di gestione tenderà a scegliere regimi fiscali di determinazione forfettaria del reddito, verificandone i requisiti di accesso e permanenza;
  4. Semplicità e praticità: alcuni regimi contabili possono essere più semplici e pratici da gestire rispetto ad altri. Ad esempio, il regime forfettario richiede una contabilità meno dettagliata rispetto al regime ordinario.

Inoltre, è importante tenere presente che il regime contabile può essere modificato in base alle esigenze dell’impresa. Ad esempio, se l’attività cresce e il volume d’affari supera i limiti previsti per il regime forfettario, sarà necessario passare a un altro regime contabile. Si consiglia quindi di valutare attentamente le proprie esigenze e di consultare un professionista qualificato, come un commercialista, per scegliere il regime contabile più adeguato.

È possibile cambiare un regime contabile e passare ad un altro?

Sì, in alcuni casi è possibile cambiare da un regime contabile all’altro. Tuttavia, la decisione di cambiare regime contabile non è semplice e richiede una valutazione accurata delle conseguenze che ne deriverebbero. In generale, è possibile cambiare regime contabile solo in determinate circostanze e seguendo specifiche procedure. Ad esempio, le imprese che hanno optato per il regime semplificato o per il regime forfettario possono cambiare regime solo in alcune situazioni, come ad esempio in caso di superamento dei limiti di fatturato previsti dai regimi stessi. Inoltre, per cambiare regime contabile è necessario presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro determinati termini.

È importante considerare che il cambio di regime contabile può comportare delle conseguenze fiscali, come ad esempio il passaggio ad un regime con un’aliquota d’imposta più elevata o l’applicazione di adempimenti fiscali più complessi. In altri casi si rendono necessari adempimenti anche ai fini Iva (come, ad esempio, la rettifica della detrazione Iva). Pertanto, prima di prendere una decisione è consigliabile valutare attentamente le proprie esigenze e le conseguenze del cambio di regime, eventualmente avvalendosi dell’assistenza di un professionista o di un commercialista.

Considerazioni conclusive e consulenza fiscale online

In conclusione, i regimi contabili rappresentano uno strumento fondamentale per l’organizzazione e la gestione dell’attività economica di un’impresa. La scelta del regime contabile più adeguato dipende dalle caratteristiche dell’impresa e dalle esigenze dell’imprenditore, ed è importante valutare attentamente quali siano i vantaggi e gli svantaggi di ogni regime. Come hai visto ogni regime contabile e fiscale ha particolari requisiti e presenta vantaggi e svantaggi. Per questo motivo la scelta del regime fiscale, in sede di avvio dell’attività è un momento di fondamentale importanza. Ti consigliamo quindi di avvalerti della consulenza di un professionista per valutare il regime fiscale più consono alle vostre caratteristiche personali ed alle caratteristiche dell’attività che andrete a svolgere.

E tu, quale regime fiscale state adottando?

Se desideri analizzare la tua situazione personale contattaci per ricevere il preventivo per una consulenza fiscale online in grado di risolvere i tuoi dubbi sulla scelta del regime fiscale da adottare per la tua attività. Ricorda che dopo aver scelto il regime contabile più adeguato alle proprie esigenze, è importante seguire le regole contabili e fiscali previste dalla legge per evitare sanzioni e garantire la trasparenza dell’attività aziendale. Inoltre, l’adozione di un regime contabile adeguato può rappresentare un vantaggio anche in termini di semplificazione amministrativa e gestione dei conti aziendali.

6 COMMENTI

  1. Ho aperto la Partita Iva (regime forfettario 2016) nel mese di marzo 2016 cominciando l’attività professionale e fatturato le prime prestazioni in questo mese . Sempre ad aprile mi sono iscritto alla Gestione Separata Inps non avendo altra cassa previdenziale. Quando dovrò effettuare i primi acconti irpef e versamenti inps. Grazie anticipatamente per la risposta e buonasera.

  2. Salve, se ha aperto partita Iva nel 2016 dovrà pagare il saldo 2016 a con il modello Unico 2017 (anno di imposta 2016) e versare saldo 2016 e acconti 2017, il 16 giugno 2017. Questi sono i primi pagamenti di imposte e contributi che riguarderanno la sua partita Iva.

  3. Salve, sono da due mesi in mobilita. Volendo avviare una nuova attivita come elettricista e avendo stimato inizialmente un volume di costi di circa 15k euro a fronte di 20/25 di fatturato, conviene il regime forfettario? Dicendo acquistare un mezzo (piccolo autocarro) e possibile recuperare qualcosa da questo acquisto? E in ultimo, volendo riscattare tutta la mobilita rimasta, sapete quali sono i tempi di evasione della domanda da parte dell’inps?

  4. Il regime forfettario non prevede alcuna deduzione di costi, i costi sono appunto “forfettari” ovvero stabiliti a priori, senza guardare quelli effettivamente sostenuti. Se vuole acquistare un autocarro, e ha costi così elevati, il regime forfettario non può essere applicato (supererebbe la soglia di acquisto di beni strumentali €. 20.000). Dovrà valutare l’apertura con il regime della contabilità semplificata (applicando l’Iva), con tassazione Irpef.

  5. Salve volevo sapere se avendo aperto partita iva con regime forfetario ad ottobre 2016 e la prima fattura (periodo ottobre-dicembre) verra pagata a gennaio 2017. Questo ricavo a quale annualita va imputato 2016 o 2017?
    Stessa domanda per delle prestazioni occasionali svolte nel 2016 ma pagate nel 2017.
    Grazie

  6. Il regime forfettario prevede che i compensi si tassino per cassa, quindi la fattura sarà imputata nel 2017. Mi sento di consigliarle di rivolgersi ad un Commercialista. Nel caso mi contatti in privato.

Lascia una Risposta