L'indicazione nel quadro RE del modello Redditi P.F. dei redditi percepiti del soggetto che esercita attività di arte o professione attuale impatriato in Italia. Le indicazioni per la partecipazione parziale del reddito alla tassazione IRPEF.
Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, della "contabilità semplificata". Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. L'abitualità si diversifica dall'occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
I redditi di lavoro autonomo abituale vanno dichiarati nel quadro RE, oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa arti o professioni, di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, mentre i redditi di lavoro autonomo occasionale, qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL. Nello stesso quadro devono essere dichiarati anche gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR. Fatte queste premesse in questo contributo andremo ad analizzare come operare per indicare l'applicazione dell'agevolazione impatriati in dichiarazione dei redditi per gli esercenti arti e professioni. In particolare, l'opzione da esercitare all'interno del quadro RE del modello Redditi PF.
L'agevolazione per i lavoratori impatriati in Italia (cenni)
L'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 riconosce un regime di tassazione agevolata per i lavoratori "impatriati" in Italia. L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 del TUIR, in base al quale "si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Considerato che per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell'anno. Questo in quanto l'integrazione dei requisiti di radicamento della residenza sarà semp...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login