Il quadro RX del modello Unico S.C. accoglie le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e delle eccedenze di versamento a saldo, relativi all’Ires e all’Iva. 

Il quadro RX del modello Redditi S.C. deve essere compilato dai soggetti esercenti attività di impresa sotto forma di società di capitali per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta. Il quadro RX del modello Redditi S.C. è composto dalle seguenti sezioni:

  • La prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
  • La seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello;
  • La terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’Iva.
  • La quarta, legata ai versamenti periodici omessi (rigo RX44).

I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

Vincoli alla compensazione dei crediti di imposte dirette

Ai sensi dell’articolo 1, comma 574, della Legge n. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), la compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da:

  • Imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali;
  • Irap;
  • Ritenute alla fonte;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi,

comporta l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato. In alternativa, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, di cui all’articolo 2409-bis c.c., possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).

Compensazione dei crediti fino a 5.000 euro

A differenza di quanto previsto ai fini Iva, la compensazione in esame non presuppone la preventiva presentazione della dichiarazione (Circolare n. 10/E/2014 Agenzia delle Entrate). La suddetta circolare ha inoltre chiarito che il limite di 5.000 euro non è cumulativo, ma è riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione (in pratica occorre fare riferimento al singolo codice tributo).

Compensazione di crediti superiori a 5.000 euro

La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (art. 17, co. 1 D.Lgs. n. 241/97).

La Risoluzione n. 110/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha elencato i codici tributo interessati da tale disposizione. Inoltre, occorre considerare che:

  • Il credito può essere compensato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione da cui emerge il credito stesso;
  • L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo ad un certo periodo di imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5.000 euro annui;
  • Ai fini del calcolo del limite di 5.000 euro (per singola imposta) devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che devono essere esposte nel modello F24. Ad esempio, non rilevano le compensazioni del saldo IRES al fine del versamento dei relativi acconti;
  • Il limite di 5.000 euro non si applica ai crediti da indicare nel Quadro RU.
Crediti relativi a dichiarazioni dei redditi pregresse

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa pregressa da cui emerge un credito:

  • La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente;
  • Se il risultato della liquidazione è un eccedenza di imposta a credito, tale eccedenza può essere utilizzata in compensazione per il pagamento di debiti relativi alle imposte.

Limite annuo di compensazione di 700.000 euro

L’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge n. n. 64/2013, prevede un massimale annuo dei crediti compensabili e/o rimborsabili stabilito in 700.000 euro per ciascun anno solare. In caso di crediti superiori a tale limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso con la procedura ordinaria, ovvero portata in compensazione nell’anno successivo. Si tratta dei crediti che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 o rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata” prevista dal DM 28.12.93 n. 567 (si veda l’art. 25 del D.Lgs. n. 241/97).

Quadro RX Sezione I: crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Nella sezione prima del quadro RX del modello Redditi S.C. trovano collocazione 6 colonne, che riguardano i seguenti elementi:

  • Colonna 1: importo a debito delle imposte risultanti dai quadri della dichiarazione;
  • Colonna 2: importo a credito delle imposte risultanti dai quadri della dichiarazione;
  • Colonna 3: eventuale importo di eccedenza di versamento e saldo dovuto e calcolato in base alla dichiarazione;
  • Colonna 4: importo di cui si chiede il rimborso, al netto della quota utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione;
  • Colonna 5: importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione non chiesti a rimborso e da utilizzare in compensazione o da computare in detrazione dall’imposta nell’anno successivo. Tale importo può essere utilizzato in F24 in compensazione orizzontale o in compensazione verticale;
  • Colonna 6: L’ammontare dei crediti ceduti ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante ex art. da 117 a 142 del TUIR.

Ravvedimento operoso dell’indebita compensazione

La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 452/2008, infatti, ha ribadito che, ai fini del ravvedimento operoso, è necessario “ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorato degli interessi” e con il contestuale versamento della prevista sanzione del 30% ridotta con l’utilizzo del ravvedimento operoso. Ciò in quanto, a seguito della presentazione del modello F24, la Struttura di gestione dei versamenti unificati, di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 241/97, conosce le compensazioni operate, ed è in grado di regolare le reciproche partite di debito e di credito (in pratica, gli importi a debito illegittimamente compensati sono comunque considerati pagati).

Per approfondire: “Compensazione dei crediti fiscali: le regole“.

Divieto di compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo e non pagate

Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, è vietata la compensazione nel modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. In particolare, l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti è vietato in presenza di debiti:

  • Iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
  • Di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • Per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Per approfondire: “Ruoli scaduti oltre €. 1.500: divieto di compensazione“.

Quadro RX Sezione II: Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione. La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

  • Il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
  • La dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
  • Presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello Unico e/o comunicate dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

La sezione II deve essere compilata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti che riguardano imposte per le quali non è prevista l’esposizione nella sezione I del quadro RX. Qualora sia stato compilato il quadro DI l’importo da indicare nella colonna 2 (dei righi da RX40 a RX42) va aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Quadro RX sezione III: rimborso Iva

La sezione III del quadro RX del modello Redditi SC deve essere compilata dai soggetti Iva non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma e che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente da una dichiarazione annuale Iva relativa ai crediti di imposta precedenti in cui sussisteva l’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva.

Quadro RX sezione IV: versamenti periodici omessi

Questa sezione, di nuova istituzione, riguarda i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva che, a fronte di omessi versamenti Iva periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo di imposta che consentono di ricostruire il credito Iva non emerso nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si riferiscono i versamenti stessi.

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