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Quadro RH redditi da partecipazione in società di persone

Fisco NazionaleQuadro RH redditi da partecipazione in società di persone

Il Quadro RH del modello Redditi PF è destinato ad accogliere i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e soggetti ad esse equiparati, al fine di far concorrere questi redditi alla base imponibile IRPEF.

Il Quadro RH del modello Redditi PF deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta hanno percepito quote di reddito derivanti dalla partecipazione in società di persone e soggetti ad esse equiparati (associazioni, imprese familiari e coniugali). I redditi delle società di persone e dei soggetti ad esse equiparati sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Nel Quadro RH si riepilogano i dati relativi ai soci o associati che risultano tali alla chiusura dell’esercizio (art. 5 del DPR n. 917/86, TUIR). Il reddito prodotto dalla società, infatti, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data. Occorre riportare nel quadro anche: i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata; le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei detti redditi. Con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Il principio di trasparenza fiscale impone che l’attribuzione del reddito ai soci avvenga nello stesso periodo d’imposta di produzione dello stesso e indipendentemente dall’effettiva percezione da parte dei soci, cioè anche quando non vengono di fatto distribuiti utili perché, per esempio, imputati a patrimonio netto.

Questa variazione ha validità immediata e comporta l’attribuzione dell’intero reddito dell’anno ai soci risultanti alla chiusura dell’esercizio. Nel caso in cui si verifichino, ad esempio, a seguito di cessione di quote, recessi ed esclusioni, le quote non devono necessariamente risultare determinate anteriormente all’inizio del periodo d’imposta.

Di conseguenza:

  • Ai nuovi soci deve essere attribuito, nel Quadro RH il reddito calcolato in base alla loro quota per l’intero periodo di imposta;
  • Ai vecchi soci uscenti non va attribuita alcuna quota di reddito nel Quadro RH.

I redditi conseguiti dalle imprese familiari (art. 230-bis c.c.) per un importo massimo pari al 49% del relativo ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla propria quota di partecipazioni agli utili.

Il titolare dell’impresa familiare, sottoscrivendo il frontespizio, attesta che le quote di partecipazione spettanti ai familiari sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel corso del periodo d’imposta. I collaboratori dell’impresa familiare devono compilare il quadro RH solo nel caso in cui l’impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell’impresa.

Soggetti interessati

Nel quadro RH vanno riportati i redditi conseguiti dalle persone fisiche, non in regime d’impresa, che derivano dalla partecipazione in società od associazioni. Si tratta di associazioni aventi l’oggetto principale della loro attività, ovvero la sede amministrativa o legale, nel territorio dello Stato:

  • Società semplici;
  • Società in nome collettivo;
  • Le società in accomandita semplice;
  • Società di fatto;
  • Società di armamento;
  • associazioni professionali;
  • aziende coniugali non gestite in forma societaria;
  • impresa familiare, per il collaboratore;
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o aventi nello stesso stabili organizzazioni;
  • società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale (art. 116 del TUIR).

Imputazione del reddito a soggetti non residenti

Il reddito da partecipazione, ossia quello prodotto dalle società trasparenti (per natura, come le società di persone, o per opzione), è imponibile in capo ai soggetti non residenti, che sono chiamati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Per approfondire: “Soci non residenti con reddito per trasparenza“.

Variazione delle quote di partecipazione

In caso di modifica delle quote di partecipazione agli utili da parte dei soci, la variazione ha efficacia fiscale dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Qualora, quindi, si verifichi il cambiamento della compagine sociale, con il subentro di un nuovo socio al posto di un altro oppure l’ingresso di un nuovo socio, tale variazione assume efficacia immediata. In questo caso, quindi, il reddito societario deve essere imputato ai soci che risultano alla data di approvazione del rendiconto. Vedasi sul punto anche la Circolare n. 49/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate che conferma questa impostazione anche per le società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Compilazione del Quadro RH

I dati da indicare nel quadro RH vanno desunti dalla certificazione prospetto rilasciata dalla società, dal GEIE, dal titolare dell’impresa familiare e dal coniuge titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Dal prospetto deve risultare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati:

  • L’ammontare del reddito d’impresa ai fini dell’IRPEF;
  • Le quote di tale reddito, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell’impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori;
  • Il codice di attività;
  • L’indicazione, eventuale, che l’imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito secondo le modalità previste per le c.d. “imprese minori” (art. 66 del TUIR), al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all’articolo 14, comma 3, del TUIR.

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

  • Sezione I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;
  • Sezione II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza;
  • Sezione III – Determinazione del reddito;
  • Sezione IV – Riepilogo.

Sezione I: dati della società, associazione, impresa familiare, GEIE

Questi righi (da RH1 a RH4) vanno compilati indicando le informazioni richieste in corrispondenza di ciascun campo del Rigo RH1.

ColonnaDescrizione
Colonna 1Codice fiscale della società o dell’associazione partecipata
Colonna 2Indicare uno dei seguenti codici:
1 – Se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata, ordinaria e/o di GEIE;
2 – Se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
4 – Se trattasi di società semplici;
5 – Nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata, ordinaria o GEIE abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto delle quote di patrimonio;
7 – Invece nel caso in cui l’associazione partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio;
8 – Nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio.
Colonna 3La quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale.
Colonna 4La quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante.
Colonna 5Deve essere barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza alcun limite di tempo, ex art. 84, co. 2 del TUIR.
Colonna 6Deve essere barrata la casella se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel Quadro RA.
Colonna 7Deve essere barrata se spetta la detrazione di cui all’art. 13, comma 5, del TUIR.
Colonna 8Deve essere indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operative, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale Colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella Colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo”. Si ricorda che detto reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa di esercizi precedenti.
Colonna 9Deve essere indicata la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante.
Colonna 10Deve essere indicata la quota dei crediti d’imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel Quadro RU.
Colonna 11Nella casella 11 deve essere indicato:
Codice 1 se è stato imputato reddito derivante dall’attività di ricerca, per il quale il ricercatore intende avvalersi dell’agevolazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 269/03 dall’art. 17, co. 1 del D.L. n. 185/08 e dall’art. 44 del D.L. n. 78/10. In tal caso nella colonna 4 deve essere riportato il 10% della quota di reddito imputata;
Codice 3 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dall’art. 16 D.Lgs. n. 147/15. In tal caso nella colonna 4 deve essere riportato il 50% del reddito imputato al lavoratore;
Codice 4 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dall’art. 16 D.Lgs. n. 147/15. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 la fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. In tal caso nella colonna
4 va riportato il 30 per cento del reddito imputato al lavoratore;
Codice 5 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli
stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dal comma
5- bis dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 la fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 10 per cento del reddito imputato al lavoratore;
Codice 6 se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dal comma 5- quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista e hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 50 per cento del reddito imputato al lavoratore.
Colonna 12Deve essere indicata la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.
Colonna 13Da compilarsi unicamente nel caso in cui in Colonna 2 sia stato indicato il codice 4. In questo caso va indicata la quota di reddito fondiario non imponibile (reddito dominicale dei terreni e/o reddito dei fabbricati) della società semplice.

Indicazione della natura della società partecipata

CodiceNatura del soggetto
1Snc e Sas in contabilità ordinaria o semplificata
2Associazione professionale
4Società semplice
5Snc e Sas in contabilità ordinaria o semplificata (redditi da recesso, liquidazione, etc)
7Associazione professionale (redditi da recesso, liquidazione, etc)
8Società semplice (redditi da recesso, liquidazione, etc)

Sezione II: dati della società partecipata in regime di trasparenza

La sezione II del Quadro RH deve essere compilata qualora il dichiarante partecipi a più di due società, compilando moduli diversi. Nei righi RH5 e RH6 della presente sezione devono essere indicati:

ColonnaDescrizione
Colonna 1Il codice fiscale della società partecipata trasparente
Colonna 3La quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale
Colonna 4La quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante
Colonna 5Deve essere barrata la casella nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo
Colonna 8Deve essere indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società considerate non operative, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale Colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella Colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito “minimo
Colonna 9Deve essere indicata la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante
Colonna 10Deve essere indicata la quota dei crediti d’imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel Quadro RU
Colonna 11Deve essere indicata la quota del credito per imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti dalla società trasparente nei periodi anteriori all’esercizio dell’opzione
Colonna 12Deve essere indicata la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante
Colonna 13La quota di eccedenza dell’Ires (Quadro RX, Rigo RX1, Colonna 4, del Modello Redditi SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio
Colonna 14La quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio

Sezione III: determinazione del reddito

Nella Sezione III occorre riportare i dati necessari per la quantificazione del reddito proveniente dalla partecipazione. Infine, nel compilare i Righi da RH7 ad RH18, comuni alle Sezioni I e II, il dichiarante, qualora abbia compilato entrambe le Sezioni, procede a sommare gli importi esposti nei campi comuni. Nel caso di compilazione di più moduli i dati di questa sezione devono essere riportati solo nel primo.

Reddito da partecipazione in società esercenti attività di impresa

Rigo RH7: “Redditi da partecipazione in società esercenti attività d’impresa”– Nel Rigo RH7, della sezione III del Quadro RH va indicato:

  • Nella Colonna 1, l’importo complessivo delle quote di reddito “minimo”, (importi di Colonna 8), derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di Colonna 2 dei Righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di reddito “minimo” indicate nelle Colonne 8, dei Righi RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza (art. 116 del Tuir);
  • Nella Colonna 2, l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di Colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di Colonna 2 dei Righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all’art. 20-bis del Tuir (codici 5 e 6), e la somma delle quote di reddito (importi positivi) delle Colonne 4 dei Righi RH5 e RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza (art. 116 del Tuir).

Rigo RH8: “Perdite da partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria” – Nel Rigo RH8 del Quadro RH va indicato l’importo complessivo delle quote di perdite (importo non preceduto dal segno meno) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria (Codice 1 di Colonna 2) dei Righi da RH1 a RH4 e delle Colonne 4 dei Righi RH5 ed RH6.

Rigo RH9: “Differenza tra rigo RH7 e RH8” – Nel Rigo RH9 del Quadro RH, va indicata:

  • nella Colonna 1, l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità ordinaria non compensate, derivanti dalla differenza tra l’importo indicato nel Rigo RH8 e la differenza tra l’importo di Rigo RH7 Colonna 2 e quello di Rigo RH9 Colonna 2. Tale perdita può essere computata in diminuzione degli eventuali redditi indicati nei Quadri RD o RF o RG. L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa va riportata nel Quadro RS, distinguendo la parte riportabile senza limiti di tempo;
  • nella Colonna 2, la differenza tra l’importo di Rigo RH7 Colonna 2 e l’importo di Rigo RH8.

Perdite di impresa in contabilità ordinaria

Rigo RH10: “Perdite d’impresa in contabilità ordinaria” – Nel Rigo RH10 del va indicato l’importo delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria del periodo oggetto di dichiarazione determinate nel Quadro RF. Fino a concorrenza della differenza tra l’importo di Rigo RH9 Colonna 2 e l’importo di Rigo RH7 Colonna 1.

Rigo RH11: “Differenza tra Rigo RH9 e RH10” – Nel Rigo RH11 del Quadro RH va indicata la differenza fra il Rigo RH9 Colonna 2 e il Rigo RH10.

Infine il Rigo RH12: “Perdite d’impresa di esercizi precedenti” – Nel Rigo RH12 del Quadro RH va indicata, fino a concorrenza dell’importo indicato nel Rigo RH11, l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d’impresa prodotti nel periodo di imposta.

Perdite di partecipazione in contabilità semplificata

Rigo RH13: “Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata” – Nel Rigo RH13 del Quadro RH vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata. Codice 3 dei Righi da RH1 a RH4.

Rigo RH14: “Totale Reddito/Perdita di partecipazione in società esercenti attività d’impresa” –  Nel Rigo RH14 vanno indicati:

  • in Colonna 1, l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità semplificata non compensate, derivanti dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei Righi RH12 e RH13 e la differenza tra gli importi di Rigo RH11 e Rigo RH14, Colonna 2. Tale perdita va riportata nel Rigo RN1 del Quadro RN per abbattere il reddito complessivo al netto del reddito minimo;
  • in Colonna 2, la differenza tra l’importo di Rigo RH11, e l’importo e la somma dei Righi RH12 e RH13.

Rigo RH15: “Redditi/Perdite da partecipazione in società tra professionisti” – Nel Rigo RH15 del Quadro rH, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti. Codice 2 e 7 dei Righi da RH1 a RH4.

Rigo RH16: “Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti” – Nel Rigo RH16 del Quadro RH, vanno indicate le eventuali perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti fino a concorrenza del Rigo RH15 non utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno.

Totale del reddito da partecipazione

Rigo RH17: “Totale reddito/perdita di partecipazione in associazione tra artisti e professionisti” –  Nel Rigo RH17 del Quadro RH va indicata la differenza tra il Rigo RH15 e il Rigo RH16. Tale importo va riportato nel Rigo RN1 del Quadro RN.

Rigo RH18: “Totale reddito di partecipazione in società semplici” – Nel Rigo RH18 del Quadro RH va indicato:

  • in Colonna 1, l’importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di Colonna 4) derivanti dalla partecipazione in società semplici (codice 4 e 8 dei Righi da RH1 a RH4). Tale importo van riportato nel Rigo RN1, Colonna 5, del Quadro RN;
  • in Colonna 2, l’importo complessivo delle quote di reddito fondiario non imponibili (importi di Colonna 13) derivanti dalla partecipazione in società semplici (codice 4 nella Colonna 2 dei Righi da RH1 a RH4). Tale importo va riportato nel Rigo RN50, Colonna 2, del Quadro RN.

Nella Sezione IV del Quadro RH va indicato il totale degli importi delle Colonne da 9 a 14 dei Righi da RH1 a RH6. Necessari per compilare il Quadro RN.

Rigo RH19: “Totale ritenute d’acconto” – Nel Rigo RH19 del Quadro RH va riportata la somma delle Colonne 9 dei Righi da RH1 a RH6.

Rigo RH20: “Totale crediti d’imposta” – Nel Rigo RH20 del Quadro RH, va riportato:

  • In Colonna 1 l’importo del credito d’imposta sui fondi comuni d’investimento. Nella misura in cui risulta dal prospetto rilasciato dalla società partecipata;
  • In Colonna 2, la somma delle Colonne 10 dei Righi da RH1 a RH6.

Il Rigo RH21: “Totale credito per imposte estere ante opzione” – Nel Rigo RH21 del Quadro RH va indicato il totale degli importi delle Colonne 11 dei Righi RH5 e RH6.

Rigo RH22: “Totale oneri detraibili” – Nel Rigo RH22 del Quadro RH va indicato il totale degli importi delle Colonne 12 dei Righi da RH1 a RH6.

Rigo RH23: “Totale eccedenza” – Nel Rigo RH23 del Quadro RH va indicato il totale degli importi delle Colonne 13 dei Righi RH5 ed RH6.

Infine, il Rigo RH24: “Totale acconti” – Nel Rigo RH24 del Quadro RH va indicato il totale degli importi delle Colonne 14 dei Righi RH5 ed RH6.

Nel rigo RH25 va indicato, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all’inizio della trasparenza, l’ammontare delle imposte assolte dalle imprese partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui del comma 1 dell’articolo 47-bis del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

Le regole da seguire per l’imputazione di redditi e perdite per trasparenza ad un medesimo soggetto

Un aspetto che si riscontra, sovente, nella pratica riguarda la possibilità che uno stesso soggetto sia destinatario sia di redditi che di perdite. In particolare le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, o derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza nei successivi, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi (art. 8, co. 3 del TUIR). Deve essere evidenziato, invece, che le perdite di periodo possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi di impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo, senza la limitazione dell’80%.

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