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Tassazione delle provvigioni degli agenti in ambito internazionale

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriTassazione delle provvigioni degli agenti in ambito internazionale

Le provvigioni estere degli agenti residenti sono imponibili solo in Italia (Stato di residenza), in assenza di una stabile organizzazione dell'agente nell'altro Stato (di maturazione della provvigione).

Le provvigioni percepite da un agente residente in Italia per intermediazione, mediazione, procacciamento di affari e servizi di garanzia, se non occasionali, rientrano nella categoria dei redditi di impresa. A stabilire questo il combinato disposto dell’art. 55 del TUIR e dell’art. 2195 c.c. (che disciplina le attività di impresa).

Su tali provvigioni è previsto l’obbligo di applicazione di un ritenuta fiscale, a condizione che la prestazione rientri nei canoni del contratto di agenzia (ex art. 25-bis del DPR n. 600/73).

Provvigioni percepite all’estero di un agente residente

A fronte di queste disposizioni, quando si parla di provvigioni percepite all’estero da parte di un agente residente è necessario prestare attenzione al combinato delle disposizioni nazionali e di quelle convenzionali (ove esistenti) per determinare i criteri di collegamento del reddito. In linea generale, andando poi a chiarire meglio di seguito possiamo schematizzare che:

  • L’art. 23, co. 1 lett. e) del TUIR considera prodotti in Italia i redditi di impresa, tra cui quelli di agenzia, derivanti da attività esercitate nel territorio mediante stabile organizzazione. Allo stesso modo i redditi di impresa prodotti all’estero in assenza di stabile organizzazione sono soggetti a tassazione in Italia;
  • I redditi occasionali, legati ad attività di agenzia, ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. f) del TUIR, sono considerati prodotti in Italia se derivanti da attività ivi svolte;
  • Le indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR, sono considerate prodotte nel territorio se corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da S.O. di soggetti non residenti nel territorio stesso.

Le richiamate disposizioni trovano limitazioni e deroghe in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni, secondo il principio per cui le disposizioni vanno interpretate in base al significato che hanno per la legislazione dello Stato che le applica. Vediamo di chiarire in questo articolo tutti gli aspetti relativi ai criteri di tassazione delle provvigioni estere degli agenti.

La normativa nazionale sui redditi derivanti dalle provvigioni non occasionali

Partiamo, preliminarmente ad esaminare la Normativa fiscale Nazionale sulle provvigioni degli agenti. Il combinato disposto degli art. 55 del TUIR e 2195 c.c., qualifica i redditi derivanti dalle provvigioni, se non sono occasionali, come redditi di impresa. Pertanto, tali redditi devono essere classificati come reddito d’impresa, qualora l’attività d’intermediazione commerciale sia esercitata in modo abituale e continuativo nel tempo. È, inoltre, previsto l‘obbligo di ritenuta, in base a quanto previsto dall’art. 25-bis del DPR n. 600/73, sulle provvigioni comunque denominate.

La ritenuta sulle provvigioni si rende applicabile anche sulle provvigioni occasionali. Di conseguenza tali redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi, sia per le prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Questo, sempre che la prestazione presenti i caratteri del contratto di agenzia, in quanto non sempre chiaro il confine tra intermediazione e consulenza, riconducibile quest’ultima alla categoria dei redditi professionali.

Tale normativa, nel perseguire lo scopo di rendere più sicuro il prelievo fiscale, ha comportato un’importante deroga alla disciplina del reddito d’impresa, in quanto prevede l’assoggettamento a ritenuta di componenti positivi di reddito costituenti a tutti gli effetti ricavi tipici d’impresa.

Ai sensi del co. 1 dell‘art. 55 del TUIR, per esercizio di imprese commerciali si intende lo svolgimento con il carattere dell’abitualità (anche non in via esclusiva) delle “attività indicate nell’art. 2195 c.c., …, anche se non organizzate in forma d’impresa”. Tra le attività “commerciali” elencate nell’art. 2195 c.c. sono annoverate le attività “ausiliarie”, in cui vi rientra l’attività d’intermediazione svolta dagli agenti (di commercio, immobiliari, sportivi, etc).

Per approfondire: “Ritenuta per gli intermediari assicurativi“.

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia

Le indennità di cessazione del rapporto di agenzia (FIRR e indennità suppletiva di clientela) vengono ricondotte nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, per espressa previsione dell’art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR ed assoggettate al regime della tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d), salvo opzione per la tassazione ordinaria.

Criteri di collegamento per le provvigioni estere degli agenti

La qualifica di reddito d’impresa rimane, quindi, anche nei confronti di intermediari professionali non residenti. L’art. 23 comma 1 lett. e) del TUIR considera prodotti in Italia i redditi d’impresa, tra cui quelli di agenzia, derivanti da attività esercitate nel territorio mediante stabili organizzazioni. I redditi occasionali, ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. f) del TUIR, sono considerati prodotti in Italia se derivanti da attività ivi svolte. Infine, le indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR, sono considerate prodotte nel territorio se corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. 

Volendo esemplificare possiamo dire , ad esempio, che una prestazione di agenzia svolta in Italia da parte di un agente fiscalmente residente all’estero, è imponibile nello Stato estero di residenza. Questo, in assenza di una stabile organizzazione in Italia dell’agente non residente. In questo secondo caso la prestazione si rende imponibile anche in Italia, salvo poi evitare la doppia imposizione del reddito nello Stato di residenza. Lo stesso ragionamento, specularmente, può essere effettuato per una provvigione estera percepita e svolta all’estero da parte di un agente fiscalmente residente in Italia.

Provvigioni estere nelle convenzioni contro le doppie imposizioni

Le sopraccitate disposizioni trovano delle limitazioni e delle deroghe in presenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni1. Non ci sono, regole generali e specifiche, occorre applicare il principio generale per cui le disposizioni vanno interpretate in base al significato che hanno per la legislazione dello Stato che le applica. In Italia, ad esempio, i redditi di agenzia, qualificati come redditi di impresa, sono di fonte Italiana se attribuibili ad una stabile organizzazione, come previsto dall’art. 7 della Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

I redditi dei procacciatori occasionali, qualificati come redditi diversi, dovrebbero essere imponibili nel solo Stato di residenza ai sensi dell’art. 21.

Le indennità di cessazione, essendo qualificate come redditi di lavoro autonomo, saranno tassate ai sensi all’art. 14 della Convenzione OCSE. In applicazione dei criteri dell’art. 14 della Convenzione OCSE, per determinare la fonte del reddito, occorrerà considerare la residenza del beneficiario durante l’intera vita lavorativa, come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 35/E/2019. Quindi, se il soggetto non residente al momento del ricevimento dell’indennità ha esercitato in Italia per 6 anni dove era residente e successivamente per 4 nell’altro Stato ove è ed è stato residente, l’Italia avrà diritto di tassare il 60% dell’indennità, a patto che i redditi maturati negli ultimi 4 anni non siano riferibili ad una base fissa in Italia.

Nel definire gli obblighi di tassazione all’estero del soggetto residente in Italia deve essere effettuato un analogo esercizio, verificando la qualificazione dei redditi in base alla normativa del Paese estero e per tale via interpretando il Trattato con possibili differenze da Paese a Paese. Inoltre, sia per il nostro che per gli altri Paesi, se più favorevole, è possibile fare riferimento alle singole normative domestiche.

Esempio pratico

Per esempio, un agente residente in Italia che percepisce provvigioni per un’attività di mediazione svolta in Francia potrebbe essere tassato in entrambi i paesi. Tuttavia, grazie alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, sarà possibile attribuire l’imposizione principalmente al paese di residenza, evitando così la doppia tassazione. Sarà cura dell’agente richiedere il credito d’imposta per le tasse eventualmente già pagate in Francia.

Riepilogo delle disposizioni convenzionali

Articolo Modello OCSERedditoCriterio di collegamento
Art. 7Redditi di agenziaTassazione nel Paese di residenza del prestatore, a meno che il reddito non sia stato generato dalla stabile organizzazione estera dello stesso. In questo caso il reddito si rende imponibile anche nello Stato ove è stato prodotto.
Art. 21Procacciatori occasionaliTassazione del reddito nel paese di residenza del prestatore, a meno che il reddito non sia stato generato da una base fissa all’estero del professionista. In questo caso il reddito si rende imponibile anche nello Stato ove è stato prodotto.
Art. 14Indennità per la cessazione del rapporto di agenziaTassazione del provento nel Paese di residenza del soggetto percettore con la possibilità di imputare a tassazione in Italia la quota di indennità percepita per le annualità di residenza fiscale in Italia dell’agente (vedasi la risposta ad interpello n. 35/E/2019).

Per approfondire: “Agente di società estera come stabile organizzazione in Italia“.

Disciplina IVA delle provvigioni estere

La disciplina delle provvigioni corrisposte ad agenti ha dei riflessi anche per quanto riguarda l’Iva, quando si corrispondono compensi ad agenti non residenti. In questo caso è necessario prestare attenzione alla corretta disciplina da applicare. In particolare, l’attività di intermediazione svolta da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia è inquadrabile, ai fini Iva, tra le prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7-ter DPR n. 633/722.

Pertanto, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato, devono essere effettuati da parte dei committenti nazionali, ai sensi dell’art. 17, co. 2, DPR n. 633/72, tramite la procedura che prevede di:

  • Integrare la fattura ricevuta dal fornitore, se il prestatore del servizio è comunitario oppure
  • Emettere un’autofattura, se il prestatore del servizio è extracomunitario.

Per quanto riguarda la rilevanza ai fini Iva, si considerano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito (art. 9, co. 1, n. 7, DPR n. 633/72). La non imponibilità dell’operazione è subordinata alla condizione che le prestazioni siano direttamente riferibili a beni che, al momento dell’effettuazione dell’operazione, abbiano già ricevuto la relativa destinazione doganale. In caso contrario, l’operazione è imponibile Iva con aliquota ordinaria.

Conclusioni

Come abbiamo visto deve essere prestata particolare attenzione alla corretta modalità di tassazione delle provvigioni estere degli agenti. Sul punto la normativa fiscale nazionale appare chiara nella classificazione del reddito prodotto dagli agenti, sia per come provvigione che come indennità per la conclusione del rapporto contrattuale.

La qualificazione del reddito di agenzia (non occasionale) come reddito di impresa consente una facile modalità di tassazione seguendo le disposizioni previste per le imprese commerciali.

Sul punto, invece, particolare attenzione deve essere prestata per quanto riguarda le provvigioni estere a quanto indicato nelle eventuali Convenzioni internazionali siglate dall’Italia. Occorre, primariamente, fare riferimento all’art. 7 del modello di convenzione OCSE, che inquadra la provvigione come reddito di impresa. Per questo motivo tale reddito è imponibile in Italia (per l’agente non residente) solo se opera con stabile organizzazione italiana. Per quanto riguarda, invece, l’indennità di cessazione del mandato, la tassazione deve essere proporzionale agli anni di residenza fiscale dell’agente in ciascun Paese (art. 14 modello OCSE). Dello stesso avviso anche l’Agenzia delle Entrate che si è già espressa con un esaustivo documento di prassi.

Consulenza fiscale online

In conclusione, la tassazione delle provvigioni percepite all’estero da parte di agenti italiani, o delle prestazioni in Italia di agenti non residenti, può essere una questione complessa, che dipende dalla legislazione fiscale del Paese in cui le provvigioni sono state percepite e dalle disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Per questo motivo, è importante rivolgersi a un professionista esperto di fiscalità internazionale, come un dottore commercialista, per ottenere una consulenza accurata e personalizzata.

La consulenza di un professionista esperto può aiutare a comprendere le regole fiscali applicabili alle proprie provvigioni percepite all’estero e a individuare le opportunità per ridurre o evitare la doppia imposizione. Inoltre, un professionista può fornire supporto nella presentazione della dichiarazione dei redditi e nell’ottenimento del credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.

Se hai dubbi riguardanti la tua situazione personale e desideri che un consulente fiscale esperto possa valutarla ed indicarti la soluzione ai tuoi dubbi, contattami! Una consulenza professionale può aiutarti a comprendere le tue responsabilità fiscali e a prendere le decisioni più adatte per la tua situazione specifica.

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Note

1 – Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono cruciali per evitare che lo stesso reddito venga tassato sia nel paese in cui l’agente è residente, sia nel paese in cui il reddito viene prodotto. La maggior parte delle convenzioni adottano il Modello OCSE, il quale stabilisce che i redditi di impresa, inclusi quelli derivanti da attività di agenzia, siano tassati nello Stato di residenza dell’agente, salvo che non vi sia una stabile organizzazione nello Stato della fonte.

2 – L’attività di intermediazione effettuata da un agente non residente, ma non stabilito in Italia, è considerata un servizio generico ai fini IVA, in conformità con l’articolo 7-ter del DPR 633/72. In tali casi, il committente italiano è responsabile degli obblighi IVA, che possono essere assolti tramite il reverse charge. Questo significa che il committente deve integrare la fattura, qualora il prestatore sia residente nell’Unione Europea, o emettere un’autofattura se il prestatore è extra-UE.

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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