Come SS, SNC e SAS possono offrire tutela del patrimonio verso i creditori particolari del socio, con limiti, rischi e best practice statutarie. Le caratteristiche delle società personali rendono difficile l'aggressione delle quote da parte dei creditori, ma serve una pianificazione accurata.
La protezione patrimoniale non è appannaggio esclusivo di trust o società di capitali: le società di persone, se progettate con attenzione all’elemento fiduciario, possono offrire un presidio solido contro le aggressioni dei creditori particolari del socio grazie a regole su utili, quote e trasferimenti, oltre che a un orientamento giurisprudenziale tendenzialmente restrittivo verso l’ingresso coattivo di terzi in compagine sociale. Queste società, infatti, rappresentano un'opzione spesso sottovalutata ma potenzialmente molto efficace.
La ragione sta nell’intuitus personae e nella disciplina codicistica su diritti dei creditori particolari e cedibilità delle partecipazioni, che consente di presidiare l’accesso alla compagine e di confinare l’azione esecutiva su utili o sulla quota di liquidazione, entro limiti precisi e con importanti cautele operative.
Perché le società di persone proteggono (se ben configurate)
Il principio dell'intuitus personae costituisce il fondamento della protezione patrimoniale offerta dalle società di persone. Questo elemento fiduciario, strettamente connesso alla responsabilità illimitata dei soci, si traduce in una regola fondamentale: la modifica della compagine sociale richiede il consenso unanime di tutti i soci, salvo diverso patto statutario (art. 2252 c.c.).
Nelle società personali la compagine non è liberamente modificabile e la cessione coattiva della quota è, in via pratica, ostacolata proprio per l’esigenza di preservare la fiducia interna, come chiarito dalla giurisprudenza che esclude l’ingresso “d’imperio” di nuovi soci tramite espropriazione della quota. In tale ottica, la progettazione statutaria coerente con la logica personalistica rafforza la barriera contro le pretese esecutive dei creditori personali del socio, confinando l’azione su utili e diritti di liquidazione e scoraggiando la sostituzione forzosa del socio debitore.
Creditori particolari del socio: cosa possono davvero fare
L’articolo 2270 c.c. prevede che, durante la vita della società, il creditore particolare del socio può far valere i propri diritti solo sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione, con possibilità di chiedere la liquidazione della quota se gli altri beni del debitore sono insufficienti, da eseguire entro tre mesi salvo scioglimento della società. Questo meccanismo tutela la continuità e l’integrità del patrimonio sociale, evitando l’aggressione diretta dei beni della società e confinando la pretesa creditoria su flussi o valori di uscita collegati alla partecipazione, con impatti gestibili in pianificazione.
Il creditore particolare del socio che intenda aggredire la quota societaria s...
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