La risoluzione di controversie internazionali è da sempre un aspetto molto delicato e da analizzare con attenzione. Sul punto la convenzione BEPS (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting) ha apportato una modifica importante su questo tipo di procedure, introducendo una procedura arbitrale.
In linea generale, per la risoluzione di problematiche legate da problematiche di doppia imposizione giuridica si ricorre all'art. 25 del modello di convenzione OCSE. Si tratta, di una disposizione applicabile a tutti i casi in cui il residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottare da uno o entrambi gli stati contraenti si comportino un'imposizione non conforma all'accordo bilaterale.
Le casistiche più classiche legate all'applicazione di procedure arbitrali MAP, di cui all'art. 25 del modello OCSE sono da sempre le problematiche legate al transfer pricing, oppure le ipotesi di dual residence riferita ai casi in cui venga riqualificata la residenza fiscale di persone fisiche o giuridiche (situazioni comunemente definite di "esterovestizione"). Infine, in molti casi di doppia imposizione giuridica dei redditi percepiti in uno Stato estero.
Sul punto, la Convenzione multilaterale BEPS, nella parte VI ha introdotto delle particolari disposizioni con l'obiettivo di rendere più efficaci le procedure amichevoli attivate tra i vari Stati per risolvere problematiche di doppia imposizione, transfer price, o esterovestizione.
In dettaglio, è possibile utilizzare la c.d. “procedura arbitrale”, che prevede di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale. Vediamo, in questo articolo, maggiori informazioni sulla procedura arbitrale per la risoluzione di controversie fiscali internazionali.
Come funziona la procedura arbitrale?
Il funzionamento della procedura arbitrale è relativamente complesso. Sul punto l'art. 19 della Convenzione BEPS prevede che la procedura sia attuabile quando:
Una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di una giurisdizione contraente (in quanto le misure adottate da una o da entrambe le giurisdizioni contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'accordo fiscale coperto), e che
Le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso entro due anni.
In questo caso, le questioni non risolte relative al caso prospettato possono essere sottoposte, se la persona ne fa richiesta per iscritto, al collegio arbitrale.
Volendo sintetizzare e schematizzare possiamo dire che per l'attivazione della procedura arbitrale in ambito fiscale è necessario:
Individuare nella propria situazione personale una tassazione non conforme alle disposizioni previste dalla convenzione internazionale contro le do...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login