I contributi alle forme di previdenza complementare (art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 252/05), versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e-bis) del TUIR, per un importo non superiore: a € 5.300, a decorrere dal periodo d’imposta 2026; a € 5.164,57, fino al periodo d’imposta 2025.
La previdenza complementare rappresenta oggi uno strumento essenziale non solo per garantire il proprio futuro pensionistico, ma anche per ottenere un immediato vantaggio fiscale. La novità più rilevante, introdotta con la Legge di Bilancio 2026 (modifica all’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005), è l’incremento della soglia di deducibilità dei contributi, che passa dallo storico importo di 5.164,57 euro al nuovo tetto di 5.300 euro (art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR).
In questa guida analizziamo come sfruttare al massimo il nuovo limite, come calcolare il risparmio d’imposta e quali sono le regole per i lavoratori di prima occupazione.
Indice degli argomenti
- Cosa significa deducibilità dei contributi a previdenza complementare
- Perché conviene versare a un fondo pensione: i vantaggi fiscali
- Quanto puoi dedurre: limiti 2025 vs 2026 a confronto
- Limite speciale per dipendenti pubblici: attenzione al triplo vincolo
- Lavoratori giovani: incentivo maggiorato fino a 7.882 euro
- Contributi per familiari a carico: come funziona la deduzione
- Deducibilità previdenza per forfettari: attenzione
- Contributi a fondi pensione esteri: regole UE e SEE
- Quanto risparmi davvero: simulazioni per diversi livelli di reddito
- Cosa fare se versi più del limite deducibile
- Come compilare la dichiarazione dei redditi: guida operativa
- Trattamento fiscale e contributivo: datore di lavoro vs lavoratore
- Tassazione dei rendimenti durante la fase di accumulo
- Tassazione delle prestazioni al momento della pensione
- Regole per i pensionati: si può continuare a versare?
- Tabella riassuntiva
- Domande frequenti
Cosa significa deducibilità dei contributi a previdenza complementare
La deducibilità dei contributi a previdenza complementare è uno dei principali vantaggi fiscali previsti dalla normativa per chi decide di costruirsi una pensione integrativa. In parole semplici: ogni euro versato a un fondo pensione riduce direttamente il reddito su cui si calcolano le tasse IRPEF.
Quando versi contributi a forme di previdenza complementare (fondi pensione negoziali, fondi aperti o piani pensionistici individuali), puoi dedurre questi importi dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale immediato che si aggiunge ai rendimenti del fondo e alla tassazione agevolata in uscita.
Novità 2026: Dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026 che ha modificato l’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005. Questo significa un potenziale risparmio fiscale aggiuntivo di circa 58 euro all’anno per chi si trova nell’aliquota IRPEF più alta.
Il limite è unico e riguarda sia i versamenti del lavoratore che quelli del datore di lavoro o committente, siano essi volontari o derivanti da accordi collettivi o aziendali. Nel conteggio si considerano anche le quote accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti “fondi interni” aziendali costituiti in conti individuali.
Ma come funziona esattamente questa deduzione? Chi può beneficiarne? Quanto si risparmia davvero? E come si compila correttamente la dichiarazione dei redditi? In questa guida completa trovi tutte le risposte operative che ti servono.
Strumenti agevolati
Gli strumenti che consentono di beneficiare dell’agevolazione fiscale sono:
- I fondi pensione;
- I Piani Pensionistici Individuali (Pip).
La contribuzione a una di queste forme pensionistiche può avvenire sia attraverso contributi propri, contributi versati dal datore di lavoro e con il versamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Ognuna di queste modalità è valida al fine di ottenere la deduzione fiscale. È possibile dedurre i contributi versati direttamente. I lavoratori dipendenti privati possono dedurre anche i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro.
Perché conviene versare a un fondo pensione: i vantaggi fiscali
Prima di entrare nei dettagli tecnici, è importante capire perché dal punto di vista fiscale la previdenza complementare è così vantaggiosa. I benefici si concentrano su tre momenti diversi:
1. Risparmio fiscale immediato (fase di versamento)
Ogni contributo versato riduce subito l’IRPEF dovuta, con un vantaggio economico che varia in base al tuo scaglione di reddito:
- Reddito fino a 28.000 euro (aliquota 23%): risparmi 23 centesimi per ogni euro versato
- Reddito da 28.001 a 50.000 euro (aliquota 33%): risparmi 33 centesimi per ogni euro versato
- Reddito oltre 50.000 euro (aliquota 43%): risparmi 43 centesimi per ogni euro versato
Esempio concreto: Se guadagni 55.000 euro lordi e versi il massimo deducibile (5.300 euro dal 2026), risparmi 2.279 euro di IRPEF in quell’anno. È come se il tuo fondo pensione ti costasse solo 3.021 euro invece di 5.300.
NOVITÀ FISCALE: Dal periodo d’imposta 2026, la riforma IRPEF ha ridotto gli scaglioni da 4 a 3, con l’aliquota del secondo scaglione (28.001-50.000 euro) che passa dal 35% al 33%. Questo impatta leggermente il risparmio fiscale per chi si trova in questa fascia di reddito: il vantaggio della deduzione rimane molto significativo, anche se inferiore di circa 2 punti percentuali rispetto al precedente sistema.
2. Tassazione agevolata sui rendimenti (fase di accumulo)
Durante gli anni in cui il capitale rimane investito, i rendimenti sono tassati al 20% (o al 12,5% per titoli di Stato), contro il 26% della maggior parte degli investimenti finanziari. Un vantaggio che si accumula anno dopo anno.
3. Tassazione ridotta in uscita (fase di liquidazione)
Quando arriverà il momento della pensione, la tassazione sulla rendita o sul capitale sarà:
- 15% come aliquota base.
- Ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° di partecipazione.
- Con un minimo del 9% (dopo 35 anni).
Molto meno del 23-43% dell’IRPEF ordinaria.
| Reddito annuo lordo | Aliquota IRPEF marginale | Versamento al fondo | Risparmio fiscale effettivo (soldi recuperati) | Costo reale del versamento |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 28.000 € | 23% | 5.164,57 € | 1.187,85 € | 3.976,72 € |
| 28.001 € – 50.000 € | 33% (Nuova aliquota) | 5.164,57 € | 1.704,31 € | 3.460,26 € |
| Oltre 50.000 € | 43% | 5.164,57 € | 2.220,76 € | 2.943,81 € |
*Calcolo effettuato sul massimale deducibile annuo, applicando le nuove aliquote IRPEF in vigore.
Nota bene: Il calcolo considera la nuova aliquota IRPEF intermedia ridotta al 33%, introdotta con la Legge di Bilancio 2026.
Quanto puoi dedurre: limiti 2025 vs 2026 a confronto
Il limite di deducibilità varia a seconda dell’anno fiscale e della tua situazione:
| Periodo d’imposta | Limite massimo deducibile | Risparmio max (aliquota 43%) |
|---|---|---|
| Fino al 2025 | 5.164,57 euro | 2.220,76 euro |
| Dal 2026 | 5.300 euro | 2.279 euro |
| Incremento | +135,43 euro (+2,6%) | +58,24 euro |
Attenzione: Il limite è unico e comprende tutti i contributi versati nell’anno, sia da te che dal datore di lavoro.
Cosa rientra nel calcolo del limite
- Contributi versati direttamente dal lavoratore.
- I contributi versati dal datore di lavoro (per dipendenti).
- Contributi del committente (per collaboratori).
- Quote accantonate in fondi interni aziendali (art. 105 TUIR).
NON rientrano: Accantonamenti di TFR destinati a previdenza complementare (seguono regole proprie secondo l’art. 10 del D.Lgs. n. 252/2005).
Limite speciale per dipendenti pubblici: attenzione al triplo vincolo
Se sei un dipendente pubblico iscritto a un fondo pensione riservato alla tua categoria, la deduzione è più limitata. Puoi dedurre solo il minore importo tra:
- 5.300 euro annui (o 5.164,57 euro fino al 2025).
- 12% del tuo reddito complessivo.
- Il doppio del TFR versato al fondo.
Esempio: dipendente pubblico con reddito 45.000 euro
Supponiamo che tu versi 4.500 euro al fondo e destini 1.800 euro di TFR.
Verifica dei tre limiti:
- Limite generale: 5.300 euro ✓
- 12% del reddito: 45.000 × 12% = 5.400 euro ✓
- Doppio TFR: 1.800 × 2 = 3.600 euro (questo è il limite più basso)
Importo effettivamente deducibile: Solo 3.600 euro (non i 4.500 versati)
Consiglio operativo: Prima di versare contributi elevati, calcola il limite effettivo per evitare di bloccare liquidità senza beneficio fiscale. I 900 euro eccedenti (4.500 – 3.600) non potranno essere dedotti.
Importante: Questa limitazione vale solo per i fondi riservati ai dipendenti pubblici. Se un dipendente pubblico aderisce a un fondo aperto o a un piano pensionistico individuale (PIP), può usufruire del limite ordinario di 5.300 euro.
Lavoratori giovani: incentivo maggiorato fino a 7.882 euro
Se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 e non eri iscritto ad alcuna forma previdenziale obbligatoria prima di quella data, hai diritto a un incentivo fiscale potenziato.
Nei primi 5 anni di adesione a un fondo pensione:
- Limite standard: 5.300 euro/anno (5.164,57 euro fino al 2025)
Dal 6° anno in poi e per i successivi 20 anni:
- Puoi recuperare i contributi che non hai versato nei primi 5 anni, aggiungendo al tuo massimale ordinario una quota extra.
- Limite massimo annuo: 5.300 + 2.582,29 = 7.882,29 euro
Come funziona il recupero:
Non sei obbligato a spalmare il recupero in 20 rate fisse. Hai a disposizione un “bonus complessivo” (plafond) che puoi utilizzare finché non lo esaurisci, rispettando solo il tetto annuale.
- Il tuo “zainetto” fiscale: (25.822,85 euro – contributi effettivamente versati nei primi 5 anni).
- Regola di utilizzo: Ogni anno puoi dedurre l’eccedenza rispetto ai 5.300 euro ordinari, fino a un massimo di 2.582,29 euro di extra-deduzione.
Esempio: giovane lavoratore che ha versato poco inizialmente
Lavoratore assunto nel 2018, nei primi 5 anni (2018-2022) ha versato solo 5.000 euro complessivi (invece dei 25.822,85 euro potenziali). Non occorre attendere fino a 20 anni per recuperare la mancata deduzione.
Potrai dedurre quei contributi interamente in soli due anni (2.500 euro il 6° anno + 2.500 euro il 7° anno), massimizzando subito il risparmio fiscale.
CONSIGLIO: Se sei un giovane lavoratore, anche se non puoi permetterti versamenti elevati nei primi anni, è strategico iscriversi comunque a un fondo pensione. Potrai recuperare negli anni successivi quando il reddito sarà più alto.
Contributi per familiari a carico: come funziona la deduzione
Una possibilità poco conosciuta ma molto utile riguarda i contributi versati per familiari fiscalmente a carico (art. 8 comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005).
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari con reddito complessivo inferiore a:
- 2.840,51 euro (limite generale per coniuge, altri familiari)
- 4.000 euro (per figli di età inferiore a 24 anni)
Rientrano: coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli e sorelle (se conviventi).
Come si ripartisce la deduzione
La deduzione spetta secondo questo ordine di priorità:
- Prima al familiare titolare della posizione (se ha reddito IRPEF sufficiente)
- Poi al soggetto di cui è a carico, per la parte che il familiare non ha potuto dedurre
Il limite totale rimane sempre 5.300 euro per ciascuna persona.
La comunicazione alla forma pensionistica sarà a cura del titolare della posizione (familiare), con eventuale annotazione per la ripartizione tra più soggetti aventi diritto, secondo le regole già indicate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate (circ. 70/2007 §2.5).
Deducibilità previdenza per forfettari: attenzione
Uno dei dubbi più frequenti riguarda i contribuenti che operano in Regime forfettario. È possibile scaricare i versamenti al fondo pensione? La risposta, nella maggior parte dei casi, è NO.
Il meccanismo è puramente tecnico: il Regime Forfettario non è soggetto a IRPEF, ma a un’imposta sostitutiva (flat tax al 5% o 15%). Poiché la deduzione della previdenza complementare è un’agevolazione specifica che riduce l’imponibile IRPEF (art. 10 del TUIR), chi possiede esclusivamente reddito forfettario non ha un’imposta IRPEF da cui “scontare” questi versamenti. Di conseguenza, versare nel fondo pensione diventa un risparmio puro, ma senza alcun vantaggio fiscale immediato.
Attenzione a non confondersi: Questa limitazione riguarda solo la previdenza volontaria (Fondi Aperti, PIP). I contributi previdenziali obbligatori (Gestione Separata INPS, Cassa Artigiani o Casse degli Ordini Professionali) rimangono invece sempre deducibili al 100% dal reddito forfettario (indicati nel Quadro LM della dichiarazione).
L’unica eccezione: il cumulo dei redditi
Esiste un caso specifico in cui anche il forfettario può dedurre la previdenza complementare. Questo avviene quando il contribuente possiede, oltre al reddito forfettario, anche altri redditi soggetti a IRPEF (“cumulo redditi“).
I casi più comuni sono:
- Lavoro dipendente + partita IVA forfettaria: Il professionista ha anche una busta paga.
- Redditi da pensione: Il pensionato che apre Partita IVA.
- Redditi di capitale o fabbricati: Immobili non soggetti a cedolare secca.
In questi scenari, il versamento al fondo pensione può essere portato in deduzione abbattendo l’imponibile IRPEF derivante dagli altri redditi (fino a capienza), mantenendo intatta la convenienza fiscale fino al tetto massimo consentito.
Contributi a fondi pensione esteri: regole UE e SEE
Dal 2007, anche i contributi versati a forme pensionistiche estere beneficiano della stessa deducibilità di quelle italiane, purché il fondo sia istituito in:
- Uno Stato membro dell’Unione Europea.
- Uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantisca adeguato scambio di informazioni.
Limite di deducibilità: Identico a quello dei fondi italiani (5.300 euro dal 2026, 5.164,57 euro fino al 2025).
Riferimento normativo: Art. 10 comma 1 lett. e-bis) del TUIR.
Esempio pratico: Un lavoratore italiano distaccato in Germania che versa contributi a un fondo pensione tedesco può dedurre questi contributi nella dichiarazione dei redditi italiana, negli stessi limiti previsti per i fondi nazionali.
Quanto risparmi davvero: simulazioni per diversi livelli di reddito
Per capire concretamente il vantaggio economico della deduzione, vediamo esempi con diversi profili di reddito.
Caso 1: Impiegato con reddito 30.000 euro (aliquota marginale 33%)
Contributo versato nel 2026: 2.500 euro
- Deduzione fiscale: 2.500 euro
- Risparmio IRPEF: 2.500 × 33% = 825 euro
- Costo effettivo: 2.500 – 825 = 1.675 euro
Caso 2: Quadro con reddito 60.000 euro (aliquota marginale 43%)
Contributo versato nel 2026: 5.300 euro (massimo)
- Deduzione fiscale: 5.300 euro
- Risparmio IRPEF: 5.300 × 43% = 2.279 euro
- Costo effettivo: 5.300 – 2.279 = 3.021 euro
Caso 3: Lavoratore autonomo con reddito 25.000 euro (aliquota marginale 23%)
Contributo versato nel 2026: 1.500 euro
- Deduzione fiscale: 1.500 euro
- Risparmio IRPEF: 1.500 × 23% = 345 euro
- Costo effettivo: 1.500 – 345 = 1.155 euro
La convenienza aumenta con il reddito
Come si vede dagli esempi, più alto è il reddito, maggiore è il risparmio fiscale in valore assoluto. Chi ha aliquota marginale del 43% recupera quasi la metà di quanto versa, mentre chi ha aliquota del 23% recupera circa un quarto.
Strategia ottimale: Concentrare versamenti maggiori negli anni in cui si prevede un reddito più alto (es. anno con premi, vendita immobili, liquidazioni) per sfruttare l’aliquota marginale più elevata.
Cosa fare se versi più del limite deducibile
Se nell’anno versi contributi superiori al limite di 5.300 euro (o 5.164,57 euro fino al 2025), la parte eccedente:
- Non può essere dedotta nell’anno corrente.
- Non può essere riportata agli anni successivi.
- Non sarà tassata al momento della pensione (ma solo se comunicata correttamente).
Adempimento fondamentale: la comunicazione al fondo
Entro quando: 31 dicembre dell’anno successivo al versamento (oppure, se prima, entro la data di maturazione del diritto alla prestazione)
Cosa comunicare: L’importo esatto dei contributi che non hai dedotto (o che non dedurrai) in dichiarazione dei redditi
Perché è importante: Senza questa comunicazione, anche la quota non dedotta verrà tassata al momento del riscatto della pensione. In pratica perdi due volte: nessun beneficio fiscale immediato + tassazione in uscita.
Come compilare la dichiarazione dei redditi: guida operativa
Modello 730: quadro E “Oneri e spese”, righi E27-E30
La deduzione dei contributi va indicata nel quadro E del modello 730, nella sezione dedicata agli oneri deducibili.
Quando NON devi compilare: Se non hai contributi da dedurre oltre a quelli già dedotti dal datore di lavoro (verificabili nella Certificazione Unica al punto 413).
Rigo E27 – Contributi ordinari
Usa questo rigo per contributi a:
- Fondi pensione negoziali
- Fondi pensione aperti
- PIP (piani pensionistici individuali)
Colonna 1: Riporta l’importo del punto 412 della Certificazione Unica (contributi già dedotti dal datore di lavoro)
Se il punto 421 della CU è compilato (contributi per familiari a carico), sottrai dalla colonna 1 l’importo del punto 422 CU (contributi per familiari già dedotti).
Colonna 2: Indica l’importo da dedurre in dichiarazione, calcolato così:
- Somma tutti i contributi non dedotti: punto 413 CU + versamenti diretti a PIP
- Calcola: 5.300 euro (2026) o 5.164,57 euro (2025) – importo colonna 1
- Riporta in colonna 2 il minore tra i due valori
Esempio compilazione rigo E27:
Situazione:
- Punto 412 CU: 2.000 euro (già dedotti dal datore)
- Punto 413 CU: 1.500 euro (non dedotti dal datore)
- Versamento diretto PIP: 500 euro
Compilazione:
- Colonna 1: 2.000
- Colonna 2: minore tra (1.500 + 500) e (5.300 – 2.000) = minore tra 2.000 e 3.300 = 2.000
Rigo E28 – Lavoratori di prima occupazione post-2007
Se il punto 411 della CU riporta il codice “3”, sei un lavoratore di prima occupazione con diritto al limite potenziato. Compila questo rigo invece di E27.
Colonna 1: Somma dei punti 412 + 417 della Certificazione Unica
Colonna 2: Calcola il limite potenziato:
- Limite base: 5.300 euro (2026) o 5.164,57 euro (2025)
- Incremento: (25.822,85 – contributi versati nei primi 5 anni) ÷ 20
- Incremento massimo: 2.582,29 euro
- Limite totale: limite base + incremento (max 7.882,29 euro)
Riporta in colonna 2 il minore tra:
- Contributi non dedotti (punto 413 CU + versamenti diretti)
- Limite potenziato – importo colonna 1
Righi E29 e E30 – Dipendenti pubblici
Se sei un dipendente pubblico e il punto 411 della CU riporta il codice “2”, compila il rigo E31 (non E27) applicando il triplo limite visto sopra.
Modello Redditi PF: quadro RP, righi RP27-RP31
La compilazione è identica al 730, ma i righi sono numerati da RP27 a RP31 invece di E27-E30.
Documentazione da conservare:
- Certificazione Unica (per contributi tramite datore di lavoro)
- Quietanze di versamento (per contributi diretti a PIP o fondi aperti)
- Comunicazione al fondo dei contributi non dedotti (se superano il limite)
Trattamento fiscale e contributivo: datore di lavoro vs lavoratore
Contributi versati dal datore di lavoro
Regime fiscale:
- Deducibili per il datore come costo del personale.
- Esclusi dalla base imponibile previdenziale del lavoratore (art. 12 comma 4 lett. f) L. 153/69).
- Soggetti a contributo di solidarietà del 10% sulla parte eccedente determinate soglie (con esclusione del TFR).
Effetto pratico: Il datore di lavoro può versare contributi per i dipendenti riducendo il cuneo fiscale complessivo. Il dipendente beneficia della deduzione senza pagare contributi previdenziali su quegli importi.
Contributi versati dal lavoratore
Regime contributivo: Soggetti a contribuzione previdenziale ordinaria (devono essere calcolati su retribuzione già assoggettata a contributi)
Regime fiscale: Deducibili dal reddito IRPEF del lavoratore nei limiti previsti
Differenza pratica: Se un dipendente chiede al datore di versare 1.000 euro al suo fondo pensione tramite riduzione dello stipendio, quei 1.000 euro:
- Sono già al netto di contributi previdenziali (pagati su quegli importi)
- Ma sono deducibili ai fini IRPEF (riducono le tasse)
Tassazione dei rendimenti durante la fase di accumulo
Durante la fase di accumulo (cioè mentre il denaro rimane investito nel fondo pensione), i rendimenti generati dagli investimenti sono soggetti a imposta sostitutiva:
Aliquota standard: 20% sui rendimenti finanziari
Aliquota agevolata: 12,5% sui rendimenti derivanti da titoli di Stato italiani e titoli equiparati
Confronto con altri investimenti:
- Fondi comuni, ETF, azioni: tassazione al 26%
- Conti deposito: tassazione al 26%
- Fondi pensione: tassazione al 20% o 12,5% ✓
Vantaggio nel lungo periodo: Su un orizzonte di 30-35 anni, la differenza tra 20% e 26% di tassazione sui rendimenti può significare un capitale finale superiore del 15-20%.
Applicazione pratica: La tassazione viene applicata direttamente dal fondo pensione sui rendimenti maturati, senza che l’aderente debba fare nulla. Non va dichiarata nel 730 o nel modello Redditi.
Tassazione delle prestazioni al momento della pensione
Quando arriva il momento di riscuotere la pensione integrativa, entrano in gioco le regole di tassazione delle prestazioni.
Aliquota progressivamente decrescente
La tassazione segue un meccanismo premiale che favorisce chi resta iscritto più a lungo:
Formula:
- Aliquota base: 15%
- Riduzione: 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°
- Aliquota minima: 9% (raggiunta dopo 35 anni)
Tabella di calcolo:
| Anni di partecipazione | Aliquota applicabile |
|---|---|
| Fino a 15 anni | 15% |
| 20 anni | 13,5% |
| 25 anni | 12% |
| 30 anni | 10,5% |
| 35 anni o più | 9% |
Confronto con IRPEF ordinaria: L’aliquota del 9-15% è estremamente vantaggiosa rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie (23-43%), soprattutto per chi ha pensioni pubbliche medio-alte.
Contributi non dedotti: zero tassazione
Fondamentale: I contributi che non sono stati dedotti (perché eccedenti il limite o per incapienza fiscale) non sono tassati al momento del riscatto.
Condizione: Devono essere stati comunicati tempestivamente al fondo pensione (entro il 31/12 dell’anno successivo).
Esempio:
- Totale versato: 100.000 euro
- Contributi dedotti: 80.000 euro
- Contributi non dedotti (comunicati): 20.000 euro
- Rendimenti maturati: 30.000 euro
- Base imponibile al momento del riscatto: 80.000 + 30.000 = 110.000 euro (i 20.000 non dedotti sono esenti)
Regole per i pensionati: si può continuare a versare?
Adesione da pensionati: possibile con limiti
Regola generale (art. 8 comma 11 del D.Lgs. 252/2005):
L’adesione a un fondo pensione è possibile fino a un anno prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio per la pensione di vecchiaia.
Prosecuzione dopo il pensionamento:
Chi era già iscritto può continuare a versare anche dopo il pensionamento, a condizione di:
- Poter far valere almeno 1 anno di contribuzione al fondo alla data del pensionamento
- Avere redditi soggetti a IRPEF e capienza fiscale sufficiente per beneficiare della deduzione
Pensione anticipata vs pensione di vecchiaia
Importante distinzione: Il limite per proseguire i versamenti è legato all’età della pensione di vecchiaia, non dell’eventuale pensione anticipata.
Esempio pratico:
- Lavoratore va in pensione anticipata a 62 anni (con 42 anni di contributi)
- Età pensionabile di vecchiaia: 67 anni
- Può continuare a versare al fondo pensione fino ai 66 anni (un anno prima dei 67)
Questo permette a chi va in pensione anticipata di continuare ad accantonare per altri anni, beneficiando della deduzione fiscale (se ha altri redditi soggetti a IRPEF).
Deducibilità per i pensionati
I pensionati che continuano a versare beneficiano della stessa deducibilità fiscale (5.300 euro dal 2026), purché:
- Abbiano redditi soggetti a IRPEF (es. pensione, redditi da locazione, redditi da lavoro autonomo)
- Abbiano capienza fiscale sufficiente
Caso pratico: Un pensionato con pensione di 25.000 euro/anno e altri redditi da locazione di 10.000 euro (totale 35.000 euro) può versare contributi al fondo pensione e dedurli, riducendo l’IRPEF dovuta.
Tabella riassuntiva
| Categoria di soggetto | Limite di deducibilità annuale | Condizioni specifiche | Vantaggio fiscale | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|
| Dipendenti privati / Contribuenti ordinari | € 5.164,57 (fino al 2025) / € 5.300 (dal 2026) | Il limite include i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro; sono esclusi gli accantonamenti di TFR. | Risparmio IRPEF compreso tra € 1.187,85 (aliquota 23%) e € 2.279,00 (aliquota 43% dal 2026) in base allo scaglione di reddito. | Art. 10 comma 1 lett. e-bis) del TUIR; Art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 252/05 |
| Dipendenti Pubblici | Minore tra € 5.164,57 (€ 5.300 dal 2026), 12% del reddito o doppio del TFR versato | Triplo vincolo applicabile solo per l’adesione ai fondi pensione negoziali di categoria (fondi chiusi). | Variabile in base al limite più restrittivo applicato (es. risparmio ridotto se il doppio del TFR è inferiore al versamento effettuato). | Art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005; Punto 411 codice 2 CU |
| Giovani Lavoratori (Prima occupazione post-2007) | Fino a € 7.882,29 (dal 6° anno di partecipazione) | Nei primi 5 anni il limite è ordinario; dal 6° anno si recupera l’eccedenza non usata nei primi 5 anni (max € 2.582,29 extra annui per 20 anni). | Risparmio fiscale aggiuntivo fino a circa € 340 all’anno (con aliquota 43%) grazie al recupero della deducibilità non fruita. | Art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 252/05; Punto 411 codice 3 CU |
| Familiari a carico | € 5.164,57 (€ 5.300 dal 2026) (cumulativo per il soggetto che sostiene l’onere) | La deduzione spetta prima al familiare (se ha reddito); la parte eccedente è deducibile dal soggetto di cui è a carico. | Consente di ottimizzare il carico fiscale familiare permettendo a un genitore o coniuge con aliquota alta di dedurre i versamenti del familiare incapiente. | Art. 8 comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005; Circ. 70/2007 Agenzia delle Entrate |
Domande frequenti
Esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS a cui l’iscritto può rivolgersi ma solo nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia interessato da procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato preventivo ovvero il credito sia rimasto insoddisfatto in esito ad azioni esecutive.
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