L’ANIA (Associazione Nazionale tra Imprese Assicuratrici) ha pubblicato la guida con le FAQ sull’obbligo di attivazione delle polizze catastrofali.
L’ANIA rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali.
In attesa di una proroga, attualmente tutte le imprese con sede legale in Italia (e quelle con sede legale all’estero con stabile organizzazione di servizi in Italia) sono tenute a stipulare polizze assicurative contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025. Lo scopo della norma è di garantire maggiore protezione al patrimonio aziendale e a ridurre l’onere finanziario che tali eventi potrebbero comportare per le imprese e per lo Stato.
Indice degli Argomenti
Faq ANIA: soggetti interessati
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in Italia, di assicurarsi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Entro il 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.
Circa i soggetti obbligati alla stipula della polizza catastrofale, ANIA chiarisce che sono obbligate:
“Tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa (di cosa si tratta? N.d.R.), secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c..”
Alla domanda, quali imprese rientrano nell’art. 2135 del c.c. e come verificarlo?, ANIA risponde:
“Rientrano nell’ambito dell’art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le relative definizioni si rinvia alla lettura della suddetta disposizione”.
Beni da assicurare
Come confermato da ANIA, i beni da assicurare includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, esclusi quelli abusivi o senza autorizzazioni.
Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:
- Terreni;
- Fabbricati;
- Impianti;
- Macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali”
Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.
Le Merci non rientrano all’interno dell’obbligo assicurativo.
E se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, in caso di beni (sia fabbricati che impianti e attrezzature concessi in locazione), l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
Sono tenute ad assicurarsi, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
Fabbricato in costruzione
Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria.
Le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso i cantieri o presso terzi, se non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, dovranno comunque assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Beni in leasing e noleggio
ANIA chiarisce che, l’oggetto di obbligo assicurativo sono i beni elencati dall’art. 2424 del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Sono esclusi i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Polizze già esistenti
Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni solo al momento del rinnovo. Per le polizze frazionate, l’adeguamento avverrà al primo pagamento utile.
Calcolo massimale di polizza
Il massimale di polizza rappresenta il massimo risarcimento che l’assicurazione può corrispondere, che può essere negoziato in base alla somma assicurata e alle specifiche esigenze.
Sanzioni
Alla domanda Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?, ANIA ha chiarito che le imprese che non rispettano l’obbligo potrebbero non accedere a contributi o sovvenzioni pubbliche, e se si verificano eventi catastrofali, dovrebbero ripagare i danni senza l’aiuto della polizza.
Abitazioni ad uso promiscuo
L’obbligo assicurativo vale anche per le abitazioni cosiddette a “uso promiscuo”, ovvero dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa.
Danni coperti dalla polizza obbligatoria
L’ANIA chiarisce che la polizza obbligatoria copre soltanto i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).
Oltre ai danni indiretti, è esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:
- I danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Proroga al 31 ottobre 2025
Viene confermata necessità di una proroga come come proposta in un recente emendamento al Decreto Bollette al 31 ottobre 2025.