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Attività finanziarie estere nella pianificazione successoria

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
6 min di lettura
In sintesi

Valutazione attività finanziarie estere in ottica di pianificazione successoria. Trasferimento residenza in Paese senza imposte successione

La pianificazione del passaggio generazionale dei propri beni è da sempre un aspetto che interessa imprenditori e soggetti privati che detengono patrimoni. Tale passaggio, solitamente, avviene attraverso la successione. Sotto il profilo della pianificazione successoria, l’Italia rappresenta sicuramente un Paese con un regime di tassazione “favorevole” grazie ad:

  • Aliquote ridotte (dal 4 all’8%);
  • Franchigie elevate (1 milione di euro fra coniugi e in linea retta), e
  • Calcolo conservativo dei valori (sugli immobili, di fatto, al valore catastale e sulle partecipazioni non quotate il patrimonio netto contabile).

Tuttavia, dobbiamo interrogarci su che cosa succede nel momento in cui all’interno del complesso di beni oggetto di successione vi sono anche attività finanziarie detenute all’estero. Proviamo, di seguito, ad approfondire questo argomento per permetterti di gestire al meglio la tua pianificazione successoria anche in questi casi.

Adempimenti dichiarativi ai fini successori per i beni all’estero

La dichiarazione di successione di un soggetto residente in Italia comprende, in base all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 346/1990, (TUS) anche le attività finanziarie e i beni patrimoniali detenuti all’estero. Sotto un profilo pratico, tali beni, sostanzialmente (evitando problemi di mancata dichiarazione) sono quelli riconducibili al quadro RW della dichiarazione dei redditi del de cuius. Come per il quadro RW, il principio impositivo è quello della tassazione a livello mondiale. In questo caso, sono i beni esistenti a livello mondiale ad entrare nell’ambito della successione.

Questo significa che nella dichiarazione di successione del de cuius residente in Italia (indipendentemente dalla sua cittadinaza) devono trovare spazio anche le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Si tratta, di tutte quelle attività che hanno trovato spazio nel quadro dichiarativo legato al monitoraggio fiscale delle attività estere. Pertanto, per tali attività estere deve essere presentata apposita successione nello Stato dove sono detenute, salvo poi comprendere tutte queste attività nella dichiarazione di successione italiana (che sarà quella complessiva). La combinazione di tali criteri di territorialità con quelli previsti dagli ordinamenti esteri può portare a casi di doppia imposizione ove, ad esempio, lo Stato estero:

  • Mel quale è situato il bene oggetto di successione applichi il principio della lex rei sitae (es. Regno Unito), oppure
  • Preveda una tassazione su base mondiale qualora l’erede sia residente in tale Paese estero (es. Francia e Germania).

In questi casi potrebbe capitare che vi sia una duplicazione di imposta di successione, dovuta sia nello Stato ove l’attività è detenuta, sia in Italia. Per attenuare questa problematica l’art. 26, co. 1, lett. b) del TUS prevede la detrazione dell’imposta pagata all’estero per la stessa successione e per i beni esistenti nello Stato estero, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali.

Le convenzioni internazionali in materia successoria con l’Italia

I paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di imposte di successione sono quelli riportati nella seguente tabella.

Stato Convenzione in materia di imposte di successione
Danimarca Convenzione del 10 marzo 1966 approvata con la legge 18 marzo 1968, n. 649
Francia Convenzione del 20 dicembre 1990, approvata con la legge 14 dicembre 1994, n. 708
Regno Unito Convenzione del 15 febbraio 1966, approvata con la legge 9 agosto 1967, n. 793
Grecia Convenzione 13 febbraio 1964, approvata con la legge marzo 1968, n. 524
Israele Convenzione 22 aprile 1968, approvata con la legge 12 aprile 1973, n. 201
Stati Uniti d’America Convenzione 30 marzo 1955 approvata con la legge 19 luglio 1956, n. 943
Svezia Convenzione 20 dicembre 1956, approvata con la legge 13 marzo 1958, n. 280

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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