PEX per le società non residenti: come funziona?

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Il regime di participation exemption per le plusvalenze su partecipazioni in società residenti realizzate da soggetti non residenti, ex art. 68, co. 2 del TUIR, applicabile dal 2024.

 Il regime di participation exemption  (PEX) è applicabile, a determinate condizioni, anche per le società ed enti commerciali non residenti (art. 68 co. 2-bis del TUIR). Questa disposizione è applicabile dal 2024 in relazione a quanto introdotto dall'art. 1, co. 59 della Legge n. 213/23. A chiarire l'ambito applicativo della norma è intervenuta anche la Circolare n. 17/E/2024 dell'Agenzia delle Entrate.
Ambito di applicazione: quando una società non residente realizza plusvalenza imponibile in Italia?
Per capire quando una società non residente realizza una plusvalenza rilevante fiscalmente in Italia occorre prendere a riferimento l'art. 23, co. 1, lett. f) del TUIR. Secondo questa disposizione sono rilevanti fiscalmente in Italia le plusvalenze relative a partecipazioni in società italiane ovunque detenute. Tuttavia, restano escluse da imposizione le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate in società italiane se:

Negoziate in mercati regolamentati;
Cedute da parte di un soggetto che sia residente in un Paese tra quelli elencati dal D.M. 4.9.1996 (c.d. Paesi white list).

Entrando nel merito dell'ambito di applicazione dell'art. 68 co. 2-bis del TUIR, possiamo affermare che sono imponibili nei limiti del 5% del relativo ammontare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società italiane realizzate da soggetti non residenti qualora:

Siano rispettati i requisiti oggettivi previsti dall’art. 87 del TUIR per l’applicazione del regime PEX;
Il soggetto cedente è privo di stabile organizzazione in Italia ed è residente in uno Stato appartenente alla UE o allo SEE che consente un adeguato scambio di informazioni;
Il soggetto cedente è assoggettato nel suo Stato di residenza a un’imposta sul reddito delle società.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
L'ambito di applicazione della disposizione in commento si scontra con la normativa convenzionale. Infatti, le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall'Italia prevedono, generalmente, una potestà impositiva esclusiva nello Stato di residenza del cedente, per le plusvalenze su partecipazioni (senza la presenza di una stabile organizzazione nell'altro Stato). Posizione coerente con il paragrafo 13.5 del Modello OCSE.
Questo significa che, in questi casi, il co. 2-bis dell'art. 68 del TUIR, comunque non troverebbe applicazione. La Convenzione, infatti, non porterebbe imponibilità fiscale in Italia della plusvalenza. Pertanto, ai fini convenzionali è necessario andare ad individuare se vi sono Convenzioni che prevedono disposizioni diverse da quella indicata.
Le Convenzioni che prevedono potestà impositiva concorrente tra i due Stati coinvolti della plusvalenza (Stato di residenza della società partecipata e dello Stato del cedente) sono soltanto alcuni (es. Francia e Cipro).
Come funziona la PEX per le società non residenti?
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da società ed enti commerciali non residenti (residenti U...

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