PEX dividendi 2026: soglia € 500.000 definitiva

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Dopo il voto di fiducia al Senato, sono definitive le modifiche al regime PEX dividendi: tutto quello che devi sapere sulle nuove soglie, gli impatti operativi e le strategie per conferimenti.

Con il via libera definitivo del Senato alla legge di bilancio 2026, trasmessa alla Camera il 24 dicembre 2025, le modifiche al regime PEX dividendi sono ora legge dello Stato. L’esclusione dal reddito nella misura del 95% dei dividendi percepiti da società di capitali, società di persone commerciali e persone fisiche imprenditori viene subordinata al rispetto di requisiti legati all’entità della partecipazione. Dal 1° gennaio 2026, l’esenzione richiede una partecipazione di almeno il 5% nel capitale oppure un valore fiscale minimo di 500.000 euro della partecipazione.

Queste modifiche rappresentano un cambiamento strutturale rispetto al sistema in vigore da oltre vent’anni, dove l’esclusione risultava incondizionata. L’impatto operativo immediato riguarda principalmente i conferimenti di azioni quotate sotto il 5%, che rischiano di perdere completamente l’esenzione fiscale se non adeguatamente pianificati.

Cos’è cambiato: dal sistema incondizionato ai nuovi requisiti

Il regime di participation exemption introdotto dal D.Lgs. n. 344/2003 prevedeva che i dividendi distribuiti da società di capitali fossero tassati esclusivamente in capo al soggetto che produce l’utile, non in capo a chi lo percepisce. Questo principio garantiva che i dividendi distribuiti lungo una catena societaria formata da società di capitali residenti risultassero esclusi da imposizione in modo incondizionato, salva la quota forfetaria del 5%.

La tassazione, nelle sue varie forme, era rimandata al momento in cui i proventi fuoriuscivano dalla catena societaria (ad esempio, distribuzione a persona fisica non imprenditore, soggetta a ritenuta del 26%).

Le modifiche definitive della legge di bilancio 2026

L’articolo 18 del D.d.L. bilancio 2026, come modificato durante l’iter parlamentare, interviene sugli artt. 59 e 89 del TUIR introducendo una doppia soglia alternativa per accedere all’esenzione del 95%:

Soglia partecipativa: detenzione diretta o indiretta (tramite controllate ex art. 2359 c.c.) di almeno il 5% del capitale della società partecipata.

Soglia di valore: valore fiscale della partecipazione pari o superiore a 500.000 euro.

Senza il rispetto di almeno uno di questi requisiti, i dividendi si tassano pienamente al 24% (aliquota IRES), passando da un’imposizione effettiva dell’1,2% (5% di 24%) al 24% – un aggravio di venti volte.

A chi si applicano le nuove regole

Le nuove disposizioni riguardano soggetti che detengono partecipazioni nelle seguenti forme societarie.

Società di capitali e enti commerciali

Per le società di capitali (spa, srl) e gli enti commerciali residenti, l’art. 89 del TUIR subordina l’esclusione del 95% dei dividendi al rispetto dei nuovi requisiti. La modifica si applica ai dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026.

Impatto operativo: Una holding che detiene partecipazioni inferiori al 5% con valore fiscale sotto 500.000 euro vedrà i dividendi tassati al 24% anziché all’1,2%. In una catena societaria con più passaggi, questo può erodere significativamente il valore distribuibile.

Società di persone commerciali

Anche le società di persone commerciali (snc, sas) seguono le nuove regole dell’art. 59 del TUIR, che rinvia espressamente all’art. 89 per il regime dei dividendi. L’imponibilità è parziale: i dividendi concorrono al reddito nella misura del 40,72% (per soci persone fisiche) oppure del 49,72% o 58,14% a seconda della tipologia di socio.

La soglia del 5% o dei 500.000 euro di valore fiscale si applica alla partecipazione detenuta dalla società di persone, non ai singoli soci.

Persone fisiche in regime di impresa

Le persone fisiche che detengono partecipazioni in regime di impresa (art. 59 TUIR) sono anch’esse soggette alle nuove soglie. L’imponibilità parziale varia in base alla categoria reddituale del socio.

Esempio pratico – Professionista con partecipazioni:

Architetto con partita IVA in regime ordinario detiene il 3% di una srl (costo fiscale 250.000 euro). La srl distribuisce 20.000 euro di dividendi.

Prima del 2026:

  • Dividendi imponibili: 20.000 × 40,72% = 8.144 euro
  • Tassazione IRPEF (aliquota marginale 43%): 8.144 × 43% = 3.502 euro

Dal 2026 (sotto soglia 5% e 500.000 euro):

  • Dividendi imponibili: 20.000 euro (100%)
  • Tassazione IRPEF (43%): 8.600 euro

Differenza: +5.098 euro di imposte (+145%).

Enti non commerciali

La questione ha un riflesso pratico limitato, ma rilevante per gli enti che esercitano attività di interesse generale. L’intervento della legge di bilancio 2026 non sembra esplicare effetti sulla posizione degli enti non commerciali, in quanto la norma di riferimento è l’art. 4 comma 1 lett. q) del D.Lgs. 344/2003, non gli artt. 59 o 89 del TUIR.

Resta applicabile la disciplina di cui all’art. 1 commi 44-47 della L. 178/2020, che prevede l’esclusione dall’imponibile del 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali che esercitano senza scopo di lucro una o più attività di interesse generale. Questa disciplina speciale dovrebbe applicarsi senza soluzione di continuità.

Soggetti non residenti UE/SEE

Con apposite modifiche all’art. 27 comma 3-ter del D.P.R. 600/73 (nonché all’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 33/2025, nel quale l’art. 27 comma 3-ter confluirà dal 2027), si prevede che l’aliquota ridotta dell’1,20% venga mantenuta alle medesime condizioni previste per il prelievo commisurato al 5% del provento in capo ai soci italiani.

È conseguentemente richiesto anche per i soggetti esteri non titolati ai benefici “madre-figlia” che la partecipazione nell’emittente italiano sia almeno pari al 5% in termini di capitale oppure abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.

Impatto operativo: Un fondo di investimento lussemburghese che detiene partecipazioni sotto il 5% in società italiane vedrà la ritenuta passare dall’1,20% al 26% (aliquota standard per non residenti non UE) o comunque non potrà più beneficiare del regime agevolato.

Impatto sulla participation exemption per le plusvalenze

Le modifiche al regime dei dividendi hanno reso necessario un intervento di coordinamento anche sulla disciplina della participation exemption per le plusvalenze (art. 87 TUIR).

Il regime di esenzione per le plusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni era subordinato al possesso di quattro requisiti (possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente, iscrizione tra immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in Paese white list, esercizio di attività commerciale).

Dal 1° gennaio 2026, per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, si aggiunge il requisito dell’entità minima: partecipazione almeno pari al 5% del capitale oppure valore fiscale minimo 500.000 euro.

Nota cruciale: Questo requisito aggiuntivo riguarda solo le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026 in poi. Le partecipazioni già in portafoglio al 31 dicembre 2025 continuano a seguire i requisiti “storici” dell’art. 87, senza la soglia del 5% o dei 500.000 euro.

Caso pratico – Acquisto partecipazione gennaio 2026

Holding acquista il 30 gennaio 2026 una partecipazione del 4,8% in società quotata per 450.000 euro. Costo fiscale: 450.000 euro.

Tre anni dopo, rivende la partecipazione a 650.000 euro.

Plusvalenza: 650.000 – 450.000 = 200.000 euro

Tassazione:

  • NON soddisfa requisito 5% capitale: 4,8% < 5%
  • NON soddisfa requisito 500.000 euro: 450.000 < 500.000

Regime applicabile: Tassazione piena al 24% (no PEX)

Imposta: 200.000 × 24% = 48.000 euro

Se avesse soddisfatto almeno uno dei due requisiti:

  • Plusvalenza imponibile: 200.000 × 5% = 10.000 euro
  • Imposta: 10.000 × 24% = 2.400 euro

Differenza: +45.600 euro di imposte.

Il nodo operativo: conferimenti di azioni quotate sotto il 5%

L’intreccio più critico riguarda i conferimenti di partecipazioni effettuati in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2-bis del TUIR.

Per azioni quotate in mercati regolamentati, questo regime opera quando le quote trasferite rappresentano:

  • Diritti di voto > 2% nell’assemblea ordinaria, oppure
  • Partecipazione al capitale > 5%

Il realizzo controllato consente al conferente di scegliere il valore di realizzo, che corrisponde all’incremento di patrimonio netto della società ricevente (Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 14 giugno 2010). Non è neutralità fiscale, ma flessibilità nella determinazione della plusvalenza.

Il problema critico: Una persona fisica può trasferire legittimamente azioni quotate tra il 2% e il 5% usando il realizzo controllato. Se valorizza l’operazione al costo storico (senza plusvalenza) e questo è inferiore a 500.000 euro, la società ricevente non potrà beneficiare dell’esenzione sui dividendi dal 2026.

La strategia: valorizzare sopra soglia per salvare l’esenzione futura

La flessibilità del realizzo controllato permette di valorizzare l’operazione a minimo 500.000 euro, tassando subito una plusvalenza al 26% (aliquota sostitutiva per persone fisiche) ma garantendo l’esenzione futura alla società conferitaria.

Quando conviene “pagare per salvare”

La strategia di valorizzazione sopra soglia conviene quando:

  1. Holding a lungo termine: L’investitore intende mantenere la partecipazione per oltre 5 anni.
  2. Dividendi attesi elevati: Distribuzione significativa annua (>3-5% del valore partecipazione).
  3. Plusvalenza latente contenuta: Differenza tra valore corrente e costo fiscale non eccessiva.
  4. Liquidità disponibile: Disponibilità a pagare l’imposta sostitutiva 26% sulla plusvalenza oggi.

Non conviene quando:

  • Holding di breve termine (<3 anni).
  • Partecipata non distribuisce dividendi.
  • Plusvalenza latente molto elevata (>100% del costo).
  • Assenza di liquidità per pagare imposta oggi.

Partecipazioni acquisite ante-2026 mantengono il vecchio regime?

Per i dividendi: No. Anche le partecipazioni acquisite prima del 2026 seguono il nuovo regime per i dividendi deliberati dal 1° gennaio 2026. La data di acquisizione della partecipazione è irrilevante.

Per le plusvalenze: Dipende. Le partecipazioni acquisite entro il 31 dicembre 2025 continuano a seguire i requisiti “storici” dell’art. 87 TUIR (senza soglia 5% o 500.000 euro). Le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026 devono rispettare anche la soglia aggiuntiva.

L’esenzione si applica anche ai dividendi da società estere?

Sì, se la società estera soddisfa i requisiti della participation exemption:

  • Residenza in Paese white list (art. 168-bis TUIR).
  • Esercizio di attività commerciale.

Le soglie del 5% e dei 500.000 euro si applicano allo stesso modo.

Attenzione: Verificare anche il trattamento fiscale nel Paese di residenza della società estera e le eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, che potrebbero modificare il regime applicabile.

Tabella riepilogativa: requisiti esenzione PEX dividendi 2026

Tipologia soggettoNormativaRequisito partecipazioneDividendi imponibiliNote
Società di capitaliArt. 89 TUIR≥5% capitale OPPURE valore fiscale ≥500.000€5% (se requisiti OK)Dal 1° gennaio 2026
Sotto soglia100%Tassazione piena IRES 24%
Società di personeArt. 59 + 89 TUIR≥5% capitale OPPURE valore fiscale ≥500.000€40,72% / 49,72% / 58,14%Varia per tipologia socio
Sotto soglia100%Tassazione piena
Persone fisiche imprenditoriArt. 59 TUIR≥5% capitale OPPURE valore fiscale ≥500.000€40,72% / 49,72% / 58,14%Varia per categoria reddito
Sotto soglia100%Tassazione IRPEF piena
Persone fisiche non imprenditoriArt. 47 TUIRN/ARitenuta 26%Regime invariato
Soggetti esteri UE/SEEArt. 27 c. 3-ter DPR 600/73≥5% capitale OPPURE valore fiscale ≥500.000€Ritenuta 1,20%Se requisiti OK
Sotto sogliaRitenuta 26%O aliquota convenzionale

Tabella comparativa: impatto fiscale dividendi prima/dopo riforma

ScenarioPartecipazioneDividendi annuiTassazione ANTE 2026Tassazione POST 2026Differenza
Holding con 3% azioni quotate3% capitale, VF 250k€30.000€30.000 × 5% × 24% = 360€30.000 × 24% = 7.200€+6.840€ (+1.900%)
Holding con 6% azioni quotate6% capitale, VF 800k€50.000€50.000 × 5% × 24% = 600€50.000 × 5% × 24% = 600€0€ (requisiti OK)
Holding con 2% azioni quotate2% capitale, VF 550k€40.000€40.000 × 5% × 24% = 480€40.000 × 5% × 24% = 480€0€ (VF ≥500k)
Snc con partecipazione 4%4% capitale, VF 300k€20.000€20.000 × 40,72% = 8.144€ imponibili20.000€ imponibili+11.856€ base imponibile

Consulenza fiscale online

Le modifiche al regime PEX dividendi 2026 hanno un impatto significativo su holding, società operative con partecipazioni e professionisti con investimenti in regime di impresa. La scelta della strategia ottimale richiede un’analisi caso per caso che consideri la struttura societaria, i flussi di dividendi attesi e gli obiettivi a medio-lungo termine.

Offro consulenze fiscali online specifiche su:

  • Analisi impatto PEX 2026 su strutture holding esistenti.
  • Simulazione conferimenti con valorizzazione sopra/sotto soglia.
  • Strategie di ottimizzazione fiscale per partecipazioni sotto il 5%.
  • Verifica requisiti participation exemption.

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    Domande frequenti

    Come funziona la soglia del 5% per partecipazioni indirette?

    La detenzione indiretta tramite società controllate ex art. 2359 c.c. si somma alla detenzione diretta per verificare il requisito del 5%. Se una holding detiene il 2% diretto in una società e controlla una sub-holding che detiene un altro 4%, il requisito del 5% è soddisfatto (2% + 4% = 6%).
    Il controllo si valuta secondo l’art. 2359 c.c., che considera controllata una società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, o è sotto influenza dominante per vincoli contrattuali.

    Cosa succede se supero la soglia dopo il conferimento?

    Se si conferisce una partecipazione sotto soglia (es. 3%, valore 400.000 euro) e successivamente si acquista un’ulteriore quota che porta il totale sopra il 5%, l’esenzione si applica dal momento in cui il requisito viene soddisfatto.
    Tuttavia, i dividendi distribuiti e tassati prima del raggiungimento della soglia rimangono tassati al 24%. Non c’è possibilità di recupero retroattivo dell’esenzione.

    La soglia di 500.000 euro vale per partecipazione o per totale?

    La verifica è per singola partecipazione, non per il totale del portafoglio. Tre partecipazioni da 300.000 euro ciascuna (totale 900.000 euro) non beneficiano dell’esenzione perché singolarmente sotto soglia.
    Eccezione: Trasferimenti contestuali multipli nella stessa società possono sommare il valore fiscale. Se si conferiscono contemporaneamente 3 pacchetti azionari della stessa società (ciascuno 200.000 euro), il valore fiscale complessivo è 600.000 euro e l’esenzione si applica.

    Si applica anche a partecipazioni non quotate?

    Sì, le soglie (5% o 500.000 euro) si applicano sia a partecipazioni quotate sia a partecipazioni non quotate. Tuttavia, cambiano le soglie percentuali per l’applicabilità del regime di realizzo controllato.

    Come si calcola il valore fiscale di una partecipazione conferita anni fa?

    Il valore fiscale della partecipazione è pari al valore di realizzo indicato nell’atto di conferimento, corrispondente all’incremento di patrimonio netto della società conferitaria.

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    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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