Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono accordi bilaterali che hanno l'obiettivo di determinare i criteri di collegamento del reddito tra lo Stato della fonte e quello di residenza, del percettore del reddito. Questo, al fine di limitare o evitare possibili fattispecie di doppia imposizione fiscale dei redditi.
All'interno del modello di convenzione OCSE prima di arrivare ai criteri di collegamento delle varie tipologie reddituali vengono definite le disposizioni che riguardano la residenza fiscale degli enti. Anche in questo caso, come per le persone fisiche, il modello di convenzione dirime ipotesi di "dual residence" attraverso l'applicazione delle c.d. "tie breaker rules". Infatti, per poter determinare correttamente la residenza fiscale dell'ente il modello OCSE adotta come unico criterio dirimente quello del Place of Effective Management (POEM).
Questo significa che in caso di conflitti in merito alla corretta identificazione della residenza fiscale di una società, diventa dirimente il luogo in cui la stessa ha la propria sede di direzione effettiva (il place of effective management, appunto). La localizzazione in uno stato del POEM, quindi, identifica in quello Stato (unicamente) la residenza fiscale della società. Andiamo ad analizzare, quindi, in questo articolo:
Che cos'è e come può essere individuato il place of effective management di una società, quando vi è un conflitto tra due stati;
I passaggi per identificare la corretta residenza fiscale di un ente societario.
Che cosa si intende per "place of effective management" di una società?
Per una definizione di place of effective management è necessario fare riferimento al commentario al modello OCSE. Questo documento, all'articolo 4 (paragrafo 24.1), chiarisce che esso deve essere di volta in volta individuato attraverso una analisi di ogni fattispecie.
Place of effective management - Art. 4 par. 24.1 commentario modello OCSE
"luogo in cui sono assunte, di fatto, le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale necessarie per la conduzione dell'insieme delle attività dell'impresa, desumibile anche dal luogo in cui si tengono i consigli di amministrazione, in cui è svolta la gestione direttiva quotidiana dell'impresa ed in cui sono tenuti i libri contabili"
L'Italia ha posto una riserva al Commentario, non condividendo l'interpretazione esposta nel par. 24 relativa alla persona o gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più elevato quale esclusivo criterio per determinare la residenza fiscale.
È stato infatti sottolineato come, al fine della corretta determinazione del luogo di direzione effettiva, si debba necessariamente considerare anche il luogo ove l'attività principale e sostanziale dell'ente è esercitata. Questo, in conformità alla Relazione allo schema del DPR n. 598/1973, ove espressamente si evidenziava che per poter radicare la residenza di un soggetto era necessario avere a mente "dati obiettivi di collegamento con il...
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