Il Place of Effective Management (POEM) rappresenta, nel Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, la sola tie breaker rule utile a dirimere le questioni di doppia residenza fiscale di un soggetto diverso da una persona fisica.
Che cos'è il place of effective management Il place of effective management (POEM) è il criterio sostanziale che individua il luogo in cui una società esercita concretamente la propria direzione strategica e operativa, ed è utilizzato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni — nel quadro del Modello OCSE — per attribuire la residenza fiscale societaria in caso di conflitto tra due Stati. Il POEM non coincide necessariamente con la sede legale registrata né con il luogo di costituzione della società. È un criterio di fatto, non formale, e richiede un'analisi casistica di ogni singola fattispecie.
La definizione nel Commentario OCSE (art. 4, § 24.1) Il Commentario al Modello OCSE, all'articolo 4, paragrafo 24.1, definisce il POEM come il luogo in cui sono assunte, di fatto, le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale necessarie per la conduzione dell'insieme delle attività dell'impresa. La norma precisa che tale luogo è desumibile anche da:
Fattore Contenuto
Riunioni del CdA Luogo in cui si tengono abitualmente
Gestione direttiva quotidiana Luogo in cui è svolta concretamente
Libri contabili Luogo in cui sono conservati
Senior management Luogo in cui gli amministratori delegati svolgono le funzioni
Headquarter del gruppo Localizzazione della sede centrale
Legge applicabile Ordinamento che disciplina la società
Questi fattori non sono cumulativi né gerarchici: il Commentario richiede una valutazione complessiva e ponderata di tutti gli elementi disponibili, caso per caso. È essenziale distinguere il POEM dalla sede di alta direzione strategica, che nei gruppi multinazionali compete tipicamente alla capogruppo o holding. Il POEM attiene alla direzione strategico-operativa della singola entità, non al coordinamento generale del gruppo. La riserva interpretativa dell'Italia L'Italia ha formulato una riserva esplicita al Commentario OCSE, non condividendo l'impostazione del paragrafo 24 nella parte in cui individua nella persona o nel gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più elevato il criterio esclusivo per determinare la residenza fiscale. La posizione italiana, coerente con la Relazione allo schema del DPR n. 598/1973, richiede che si tenga conto anche del luogo in cui l'attività principale e sostanziale dell'ente è esercitata. Questo approccio introduce un elemento oggettivo di collegamento territoriale che va oltre la sola analisi del processo decisionale apicale. Tale riserva ha un impatto diretto sull'applicazione delle Convenzioni stipulate dall'Italia: in sede di procedura amichevole o contenzioso, l'Amministrazione finanziaria italiana può valorizzare elementi fattuali legati all'attività operativa della società — non solo la localizzazione deg...
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