Le disponibilità liquide rappresentano una delle voci del bilancio d’esercizio. Il codice civile, all’art. 2427, si limita ad indicarne una
Le disponibilità liquide rappresentano una delle voci del bilancio d’esercizio. Il codice civile, all’art. 2427, si limita ad indicarne una rigida rappresentazione nello Stato Patrimoniale, prevedendo che esse, costituite dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal danaro e valori in cassa, vadano collocate nella sezione dell’attivo sotto la classe C) Attivo Circolante alla voce IV – Disponibilità liquide. Il principio contabile nazionale OIC 14 specifica più compiutamente la loro disciplina, indicando le regole da seguire per la corretta classificazione negli schemi di bilancio, per le rilevazioni iniziali del loro valore, per le valutazioni successive e per l’informativa da riportare nella Nota Integrativa.
L’attuale edizione del principio risale a dicembre 2016 ed è aggiornata alle novità introdotte nel nostro ordinamento dal D.LGS. n. 139/2015, che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati. Rispetto alle precedenti edizioni, nella versione aggiornata l’OIC si sofferma in modo particolare sul sistema della gestione accentrata della tesoreria aziendale, che si realizza principalmente mediante la stipulazione di contratti di cash pooling, in base ai quali, nell’ambito di un gruppo societario, un unico soggetto giuridico gestisce la liquidità per conto di tutte le altre società, attraverso un conto corrente comune (c.d. “pool account”) sul quale vengono fatte confluire le disponibilità liquide di ciascuna società aderente all’accordo.
Attraverso tale gestione vengono a generarsi, a seguito delle movimentazioni di liquidità da una società all’altra del gruppo, dei trasferimenti interni di risorse che presentano alcune problematiche in relazione alla loro corretta classificazione dei rapporti creditori nascenti tra le parti.
Principio contabile OIC 14
Il principio contabile OIC 14 stabilisce una serie di regole finalizzate alla corretta rilevazione contabile, classificazione in bilancio e valutazione delle disponibilità liquide presenti nell’Attivo Circolante dello Stato Patrimoniale, nonché alle informazioni da riportare nella Nota Integrativa quando è necessario rendere i relativi dati contabili più chiari e l’informativa che da essi deriva più completa.
Le disposizioni contenute nel principio si applicano a tutte le società che redigono i bilanci in conformità alle normative indicate nel codice civile e nei principi contabili nazionali, ed hanno carattere vincolante residuale, nel senso che trovano applicazione per le fattispecie relative alle disponibilità liquide non disciplinate in modo specifico da altri OIC.
L’edizione attualmente in vigore è stata pubblicata a dicembre 2016 sostituendo quella precedente dell’agosto 2014, a sua volta pubblicata per aggiornare la versione del principio risalente a luglio 2005. La necessità, dopo circa due anni dalla precedente edizione, di emanare un nuovo e aggiornato principio sul trattamento contabile delle disponibilità liquide, è sorta a seguito delle novità introdotte nell’ordinamento giuridico nazionale dal D.LGS. n. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati.
Una delle più rilevanti modifiche apportate ha riguardato la disciplina sui crediti che sorgono in quelle circostanze in cui vi è una gestione accentrata della tesoreria aziendale, che si realizza principalmente mediante contratti di cash pooling, vale a dire accordi per mezzo dei quali, nell’ambito di un gruppo societario, un unico soggetto giuridico (identificato generalmente nella società capogruppo o in una specifica società finanziaria interna allo stesso gruppo) gestisce la liquidità per conto di tutte le altre società, attraverso un conto corrente comune (c.d. “pool account”) sul quale vengono gestite le movimentazioni delle disponibilità liquide di ciascuna società aderente all’accordo. Come si avrà modo di vedere, la gestione della tesoreria che si basa su questa o altra similare forma contrattuale, ha da sempre rappresentato alcune problematiche circa la giusta classificazione dei rapporti, in termini di crediti/debiti, nascenti tra le parti.
Definizione di disponibilità liquide
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