Il trattamento contabile delle operazioni in leasing costituisce da tempo un’annosa questione al centro di discussioni internazionali, affrontata in modo divergente dai sistemi di common law e da quelli a vocazione civilistica, che tendono rispetto ai primi a privilegiare gli aspetti giuridici e fiscali delle operazioni aziendali.
Da un lato l’impostazione dei principi contabili internazionali, in base alla quale i beni acquisiti in leasing devono essere iscritti tra le attività patrimoniali dei soggetti utilizzatori e come tali devono essere trattati anche in relazione ai procedimenti di ammortamento, svalutazione, riprese di valore e rivalutazione; dall’altro, la tradizione contabile e quella civilistica, secondo cui chi, in forza di un contratto di leasing, utilizza un determinato bene, deve solo limitarsi a rilevare a Conto Economico i canoni corrisposti in base al contratto stipulato, mentre sarà obbligata solo la società di leasing ad iscrivere il suo valore tra le attività dello Stato Patrimoniale.
La prassi internazionale, in sostanza, contrariamente a quella civilistica, privilegia per le operazioni in leasing (e non solo) l’aspetto sostanziale rispetto a quello formale: mentre la forma giuridica di un contratto di leasing prevede che chi utilizza un bene locato non ne acquisisce la proprietà, e per tale ragione non può darne evidenza negli schemi di bilancio, la realtà sostanziale mostra invece che il locatario ne acquisisce i vantaggi economici per buona parte della sua vita utile, ed in quanto tale deve riflettersi nei valori di bilancio. L’omissione di tale informazione sostanziale dallo Stato Patrimoniale compromette di fatto le clausole generali di redazione del bilancio, in quanto vengono sottostimate le reali risorse economiche ed il totale del valore degli impieghi delle imprese, con la conseguenza di alterare gli indicatori finanziari calcolati sulla base dei dati risultanti degli schemi di bilancio.
Metodo finanziario
Una rappresentazione chiara, veritiera e corretta dei fatti di gestione nel bilancio d’esercizio imporrebbe l’adozione di un metodo di contabilizzazione delle operazioni in leasing secondo un approccio che permetta di rilevare il bene oggetto del contratto tra le attività patrimoniali dell’impresa utilizzatrice.
A tal fine occorrerebbe fare ricorso alla contabilizzazione in base al c.d. metodo finanziario, previsto dal principio contabile internazionale IFRS 16, entrato in vigore il 01/01/2019 sostituendo il precedente IAS 17. Secondo tale principio, se l’azienda possiede un bene in leasing finanziario, per il quale è previsto il riscatto a fine contratto e del quale la stessa azienda acquisisce tutti i benefici economici derivanti dal proprio utilizzo, questo deve essere rilevato tra le attività dello Stato Patrimoniale a fronte di un debito di finanziamento verso la società di leasing, il cui valore complessivo deve essere pari al valore attuale della somma delle rate da pagare. Il pagamento periodico delle rate viene contabilizzato poi come rimborso per quote di tale debito (inclusivo degli interessi) e il bene viene regolarmente ammortizzato dalla società locataria a fine esercizio in base alla vita utile del bene, che generalmente coincide con la durata del contratto.
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L’impostazione seguita dal legislatore e dalla prassi contabile nazionale, invece, è completamente opposta, in quanto ciò che assume rilievo ai fini contabili di un’operazione di leasing è solo la sua forma giuridica, in virtù della quale chi utilizza un bene locato non ne acquisisce la proprietà, e per tale ragione non può darne evidenza negli schemi di bilancio. Il locatario iscriverà il bene tra le attività dello Stato Patrimoniale solo e se ci sarà, al termine del contratto, l’esercizio dell’opzione di riscatto. Il legislatore, però, con la riforma del diritto societario del 2003 (D. Lgs. n. 6/2003), ha assunto un atteggiamento, seppur cauto, di apertura verso il metodo finanziario di stampo internazionale, prevedendo al co. 1, n, 22 dell’art. 2424 c.c. l’onere in capo alle imprese locatarie di riportare in Nota Integrativa un prospetto dal quale risultino tutte le informazioni necessarie per consentire agli analisti del bilancio di rielaborare i dati secondo tale metodo.
Gli aspetti contabili
Entrando più nel dettaglio degli aspetti contabili, secondo il metodo finanziario il valore da iscrivere tra le attività patrimoniali è dato dal valore attuale della sommatoria dei canoni da pagare comprensivo del prezzo di riscatto finale, che corrisponderà al valore del debito di finanziamento verso la società di leasing da iscrivere nel passivo come contropartita.
Pertanto, alla data di stipulazione del contratto, la scrittura contabile sarà la seguente:
…/…/…
Beni in leasing a Debiti di finanziamento
Da precisare che il valore attuale non rappresenta il totale dei canoni da pagare alla società di leasing. Il debito effettivo del locatore, infatti, corrisponde al valore del contratto, mentre il valore attuale corrisponde al valore del bene da iscrivere nello Stato Patrimoniale. La differenza tra questi due valori rappresenta l’interesse passivo finanziario da pagare in relazione al debito di finanziamento. Pertanto, il canone da corrispondere nell’anno sarà inteso come un rimborso parziale del debito complessivo con una quota di interesse.
Alla fine di ciascun periodo, occorrerà rilevare gli interessi di competenza calcolati allo stesso tasso di attualizzazione sulla quota di debito residuo, e, visto che il bene in leasing verrà trattato dal locatore alla stregua di un’immobilizzazione di sua proprietà, si dovrà procedere anche al calcolo delle quote di ammortamento da imputare a Conto Economico. Secondo l’IFRS 16, l’ammortamento deve essere effettuato sulla base della vita utile del bene oggetto di leasing, anche se una buona parte della dottrina nazionale ritiene più corretto prendere come riferimento la durata del contratto (che spesso, tra l’altro, coincide con la prima).
Esempio
Si ipotizzi che la società OMEGA stipuli con la società di leasing SIGMA un contratto di leasing finanziario per l’acquisizione di un macchinario alle condizioni così definite:
Durata del contratto
24 mesi
Valore del macchinario
€ 10.000,00
Canone annuale anticipato
€ 5.250,00
Valore di riscatto
€ 2.260,00
Importo complessivo del contratto
€ (5.250,00 x 2) + € 2.260,00 = 12.760,00
Tasso di attualizzazione
5%
Nel primo anno, il valore del macchinario da iscrivere in bilancio sarà dato dal valore attuale della somma dei canoni da pagare comprensiva del valore di riscatto. Pertanto:
Valore attuale dei canoni e del prezzo di riscatto
(5.250,00) + (5.250,00 x 1,05-1) + (2.260,00 x 1,05-2) = 5.250,00 + 5.000,00 + 2.050,00 = 12.300,00
Gli interessi passivi totali saranno di conseguenza dati dalla differenza tra l’importo complessivo del contratto e il valore attuale come appena calcolato:
Interessi passivi totali
12.760,00 – 12.300,00 = 460,00
Di seguito le relative scritture:
…/…/n
Beni in leasing a Debiti per beni in leasing
12.300,00
All’atto del pagamento del primo canone, il debito diminuirà del corrispondente valore.
…/…/n
Debiti per beni in leasing a Banca c/c
5.250,00
Debiti per beni in leasing
5.250,00
12.3000,00
7.050,00
Al termine del primo anno, in sede di chiusura del bilancio la società OMEGA dovrà calcolare gli interessi di competenza del periodo e le quote di ammortamento.
Gli interessi saranno calcolati applicando al valore residuo del debito (7.050,00) lo stesso tasso di attualizzazione impiegato per la determinazione del valore attuale del macchinario per il quale quest’ultimo è stato iscritto in bilancio. Pertanto:
Interessi passivi di competenza del primo anno
7.050,00 x 5% = 352,50
Gli interessi così calcolati, andranno ad incrementare il debito di fine periodo.
31/12/n
Interessi passivi a Debiti per beni in leasing
352,50
Debiti per beni in leasing
5.250,00
12.300,00352,50
7.402,50
Supponendo che venga calcolato un ammortamento a quote costanti, la quota di competenza sarà pari a:
Quota di ammortamento di competenza del primo anno
12.300 / 3 = 4.100,00
dove:
12.300,00 = valore attuale
3 = numero di anni dato dalla somma tra la durata del contratto (2) e l’anno per il riscatto (1)
31/12/n
Amm.to beni in leasing a F.do amm.to beni in leasing
4.100,00
*** *** ***
Nel secondo anno, ci sarà il pagamento del secondo canone:
…/…/n+1
Debiti per beni in leasing a Banca c/c
5.250,00
Debiti per beni in leasing
5.250,005.250,00
12.300,00352,50
2.152,50
Al termine del secondo anno, in sede di chiusura del bilancio la società OMEGA dovrà calcolare gli interessi di competenza del periodo e le quote di ammortamento.
Gli interessi saranno calcolati applicando al valore residuo del debito (2.152,50) lo stesso tasso di attualizzazione impiegato per la determinazione del valore attuale del macchinario per il quale quest’ultimo è stato iscritto in bilancio. Pertanto:
Interessi passivi di competenza del primo anno
2.152,50 x 5% = 107,00
Gli interessi così calcolati, andranno ad incrementare il debito di fine periodo.
31/12/n+1
Interessi passivi a Debiti per beni in leasing
107,00
Debiti per beni in leasing
5.250,005.250,00
12.300,00352,50107,50
2.260,00
Andrà poi effettuata la scrittura relativa all’ammortamento:
31/12/n+1
Amm.to beni in leasing a F.do amm.to beni in leasing
4.100,00
*** *** ***
Nel terzo anno, ci sarà il pagamento del riscatto che risulterà esattamente pari al debito residuo risultante dal bilancio dell’anno precedente:
…/…/n+2
Debiti per beni in leasing a Banca c/c
2.260,00
Debiti per beni in leasing
5.250,005.250,002.260,00
12.300,00352,50107,50
12.760,00
12.760,00
Al termine del terzo anno andrà poi effettuata la scrittura relativa all’ammortamento:
31/12/n+2
Amm.to beni in leasing a F.do amm.to beni in leasing
4.100,00
A tale data, pertanto, il bene risulterà interamente ammortizzato:
Si riporta nella seguente tabella la dinamica dei valori analizzati:
ANNO
VALORE RESIDUO DEL BENE
CANONE ANNUO
INTERESSI MATURATI
QUOTA AMMORTAMENTO
DEBITO A FINE ANNO
n
12.300,00
5.250,00
352,50
4.100,00
7.402,50
n+1
8.200,00
5.250,00
107,50
4.100,00
2.260,00
n+2
4.100,00
2.260,00
–
4.100,00
0,00
TOTALI
12.760,00
460,00
12.300,00
Applicazione del metodo finanziario secondo il codice civile e i principi contabili nazionali
Il codice civile e la prassi contabile nazionale prediligono l’aspetto formale – giuridico delle operazioni in leasing rispetto a quello sostanziale – economico, prevedendo che i beni acquisiti mediante questa modalità non debbano essere iscritti tra le attività patrimoniali del soggetto che li utilizza, essendo stabilito in tal senso solo un onere a carico di chi li concede in locazione.
Con la riforma del diritto societario del 2003 (D. Lgs. n. 6/2003), il legislatore ha però cercato di limitare gli effetti distorsivi di tale impostazione, prevedendo un’esposizione extra-contabile degli effetti sostanziali derivanti dalle operazioni in leasing. Infatti, pur non prevedendone l’iscrizione in bilancio, per i beni acquisiti in leasing ha imposto di riportare nella Nota Integrativa un prospetto dal quale risultino tutte le informazioni necessarie per consentire ai lettori del bilancio di rielaborare i dati secondo il metodo finanziario.
Ciò è quanto stabilito dall’art. 2427, co.1, n. 22, c.c., secondo cui la Nota Integrativa deve indicare
“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”.
Nonostante l’apertura del legislatore italiano alla logica contabile internazionale che regola il trattamento delle operazioni in leasing, da più parti viene ritenuto necessario un intervento più incisivo in materia, che tenda a dare effettiva attuazione al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, prevedendo quindi l’iscrizione dei beni acquisiti in leasing nello Stato Patrimoniale del soggetto locatario. L’auspicabilità di tale intervento è oggi maggiormente sentita in virtù dell’entrata in vigore della legge sulla crisi di impresa (D. Lgs. n. 14/2019), che pone particolare attenzione alla questione dell’indebitamento.
La reale ed immediata situazione finanziaria di un’impresa la si evince dallo Stato Patrimoniale (oltre che, ovviamente, dal Rendiconto Finanziario), ed è piuttosto singolare che un’analista di bilancio, per valutarne lo stato di indebitamento, debba ricorrere ad una sua ricostruzione extra-contabile, con aggravio di costi e tempi, sommando i dati sull’esposizione debitoria emergenti dallo Stato Patrimoniale a tutte le indicazioni riportate in Nota Integrativa.
Laureato in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli, svolge la sua attività come Consulente Amministrativo
per imprese, privati ed enti non profit. Appassionato di gestione aziendale, approfondisce tematiche legate alla contabilità d'impresa, al bilancio d'esercizio e ai principi contabili.
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