Lo scorso 4 febbraio, dopo un lungo periodo di gestazione, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il principio contabile per gli Enti del Terzo Settore (ETS), che rappresenta una tappa fondamentale nel processo di riforma che da qualche anno sta interessando una cospicua parte del settore non profit. Si tratta del principio OIC 35 - Principio contabile ETS -, che fornisce indicazioni sulla corretta redazione degli schemi di bilancio per gli enti non aventi finalità lucrative, in conformità a quanto stabilito dal D.LGS. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, o CTS) e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 cui il legislatore della riforma ha assegnato il compito di redigere gli schemi di bilancio. L’OIC 35 interpreta ed integra quanto disposto dal CTS e dal Decreto, fornendo indicazioni circa la rilevazione di alcune fattispecie che caratterizzano gli ETS e specificando in modo più dettagliato alcune voci inserite dal Decreto nei prospetti di bilancio.
Le indicazioni contenute nel principio trovano applicazione nei riguardi dei soli ETS che presentano un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, non inferiore a 220.000,00 euro, in base a quanto definito ai commi 1 e 2 dell’art. 13 del CTS, di cui si tratterà successivamente. Le disposizioni, inoltre, si applicano in riferimento ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021, ma possono essere anche applicate retrospetticamente ai sensi dell’OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili -.
Ambito applicativo
L’art. 13 del CTS, rubricato “Scritture contabili e bilancio”, indica il contenuto minimo del bilancio che gli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti a redigere. In particolare, al comma 1 viene fissata la regola generale in base alla quale:
“Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.
A tale regola viene poi concessa una deroga per tutti gli ETS che non superano una determinata soglia di ricavi, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, che testualmente recita:
“Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.
Il legislatore, quindi, ai fini della redazione del bilancio prevede l’utilizzo del principio di competenza economica nei soli casi in cui gli ETS presentino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con una dimensione economica inferiore a tale soglia.
Il comma 3 h...
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