Lo scorso 4 febbraio, dopo un lungo periodo di gestazione, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il principio contabile
Lo scorso 4 febbraio, dopo un lungo periodo di gestazione, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il principio contabile per gli Enti del Terzo Settore (ETS), che rappresenta una tappa fondamentale nel processo di riforma che da qualche anno sta interessando una cospicua parte del settore non profit. Si tratta del principio OIC 35 – Principio contabile ETS -, che fornisce indicazioni sulla corretta redazione degli schemi di bilancio per gli enti non aventi finalità lucrative, in conformità a quanto stabilito dal D.LGS. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, o CTS) e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 cui il legislatore della riforma ha assegnato il compito di redigere gli schemi di bilancio. L’OIC 35 interpreta ed integra quanto disposto dal CTS e dal Decreto, fornendo indicazioni circa la rilevazione di alcune fattispecie che caratterizzano gli ETS e specificando in modo più dettagliato alcune voci inserite dal Decreto nei prospetti di bilancio.
Le indicazioni contenute nel principio trovano applicazione nei riguardi dei soli ETS che presentano un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, non inferiore a 220.000,00 euro, in base a quanto definito ai commi 1 e 2 dell’art. 13 del CTS, di cui si tratterà successivamente. Le disposizioni, inoltre, si applicano in riferimento ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021, ma possono essere anche applicate retrospetticamente ai sensi dell’OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili -.
Ambito applicativo
L’art. 13 del CTS, rubricato “Scritture contabili e bilancio”, indica il contenuto minimo del bilancio che gli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti a redigere. In particolare, al comma 1 viene fissata la regola generale in base alla quale:
“Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.
A tale regola viene poi concessa una deroga per tutti gli ETS che non superano una determinata soglia di ricavi, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, che testualmente recita:
“Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.
Il legislatore, quindi, ai fini della redazione del bilancio prevede l’utilizzo del principio di competenza economica nei soli casi in cui gli ETS presentino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con una dimensione economica inferiore a tale soglia.
Il comma 3 ha inoltre stabilito che la redazione di tali bilanci (sia per competenza che per cassa) deve essere effettuata in conformità alla modulistica definita da uno specifico Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è stato di fatto pubblicato il 5 marzo 2020.
Come riportato nell’Introduzione a tale Decreto, la predisposizione del bilancio d’esercizio degli ETS con ricavi non inferiori alla soglia dei 220.000,00 euro deve essere effettuata in conformità alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423-bis e 2426 cod. civ. e ai principi contabili nazionali, in quanto ritenuti compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli ETS. Questi, pertanto, saranno tenuti ad osservare le regole previste dal codice civile in relazione alla rilevazione ed alla valutazione delle poste del bilancio, nonché le disposizioni interpretative ed integrative dei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni indicate nel principio OIC 35 riguardanti i postulati e la composizione del bilancio d’esercizio.
Postulati del Bilancio degli ETS
La platea di destinatari a cui le informazioni del bilancio di un ETS si rivolgono è rappresentata da soggetti che forniscono, o intendono fornire, risorse principalmente a titolo gratuito, sia in termini economici che di tempo (ad es. nel caso dei volontari), senza la pretesa che da tali forme di investimento ci siano ritorni di qualsiasi genere.
Di conseguenza, le esigenze informative di tali soggetti riguardano l’accertamento della capacità dell’ente di impiegare in maniera adeguata le risorse che gli stessi hanno apportato, assicurandosi in primo luogo che non siano distolte dal perseguimento degli scopi istituzionali, e in secondo luogo che l’ente abbia la capacità di operare in una prospettiva di continuità. In ragione di ciò, l’OIC 35 pone particolare enfasi al postulato della continuità aziendale, sancito dall’art. 2423-bis cod. civ., comma 1, n. 1, (e dettagliato dall’OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d’esercizio -), che implicitamente si rivolge alle aziende che svolgono la proprio attività allo scopo di trarne un lucro, in quanto riconduce il postulato della continuità alla capacità dell’azienda di produrre reddito.
In riferimento al Terzo Settore, tenuto conto che gli enti che ve ne fanno parte sono organizzazioni che non perseguono finalità lucrative e che la loro attività non è preordinata in via di principio alla produzione del reddito, quanto piuttosto a mantenere un equilibrio economico-finanziario, il principio OIC 35 ha adattato opportunamente il postulato della continuità aziendale ai caratteri degli ETS appena richiamati. Nello specifico, la valutazione di ciascuna voce deve essere effettuata considerando innanzitutto che l’attività sia effettivamente in essere e che l’ente sia in grado, mediante lo svolgimento della propria attività, di sopravvivere in relazione ad un congruo arco temporale di riferimento che l’OIC 35 (al pari dell’OIC 11) identifica almeno pari ai dodici mesi successivi alla data rispetto alla quale il bilancio viene chiuso.
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