Abbonati
In evidenza
Premium

OIC 30 – I Bilanci Intermedi

12 min di lettura

Nel corso della vita di un’impresa si rende spesso necessaria l’esigenza di redigere bilanci riferiti ad archi temporali più ristretti rispetto a quelli che interessano i bilanci d’esercizio, e ciò principalmente al fine di monitorare l’andamento della gestione e di misurare il grado di coerenza delle azioni strategiche rispetto agli obiettivi di medio/lungo termine fissati dagli amministratori. Per distinguerli da quelli d’esercizio, che generalmente fanno riferimento ad un periodo di dodici mesi, vengono definiti intermedi, o anche infrannuali, e possono avere cadenze temporali differenti che variano a seconda di una serie di parametri, come la dimensione aziendale, il contesto socio-economico nel quale l’impresa opera e le esigenze informative che per il loro tramite si intendono soddisfare.

Hanno in genere uno scopo informativo a contenuto interno e la loro redazione non richiede necessariamente il rispetto di tutte le formalità previste per la redazione dei bilanci d’esercizio, in quanto, rispetto a questi ultimi, differenti sono gli scopi che attraverso i medesimi si vogliono raggiungere.

Per determinate circostanze, però, è il codice civile a richiamarne l’obbligatorietà, dettando i principi generali che occorre rispettare per la loro redazione. È il caso, ad esempio, di tutte le operazioni che possono avere incidenza sul capitale sociale, come quelle ne comportano la riduzione (anche nel caso di perdite) o l’aumento, o sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa, come per le emissione di un prestito obbligazionario o le operazione di fusione o scissione.

Le norme del codice che regolano questi ed altri specifici casi sono interpretate ed integrate dal principio contabile OIC 30, che è stato emanato ad aprile 2006 sostituendo il precedente principio n. 30 elaborato nel 2002 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.  

I Bilanci Intermedi

Un bilancio intermedio, anche noto con il termine di infrannuale, è un documento contabile che espone la situazione patrimoniale ed economica riferita ad un periodo inferiore ai dodici mesi, la cui cadenza temporale può assumere configurazioni diverse a seconda delle esigenze informative, sia interne che esterne, che si tendono a soddisfare. Generalmente, l’arco di tempo a cui si riferisce abbraccia un periodo di tre o sei mesi, per cui, prima del bilancio annuale, che di regola si chiude al 31/12, possono aversi tanti bilanci intermedi a seconda del periodo di base scelto (così, se si sceglie il trimestre come periodo di riferimento si avranno quattro bilanci intermedi, mentre se si considera il semestre se ne avranno due). 

Data la loro funzione meramente informativa e il differente carattere temporale che presentano rispetto ai bilanci d’esercizio e consolidati, non necessariamente devono essere strutturati come questi ultimi, ovvero comporsi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, essendo possibile ricorrere a forme rappresentative molto più snelle per rendere più semplice ed immediata l’informativa contabile richiesta.

Ciononostante, i bilanci intermedi devono essere redatti nel rispetto dei principi indicati nel codice civile riferiti ai bilanci d’esercizio, ed in particolare della clausola generale contenuta nel secondo comma dell’art. 2423, secondo cui:

deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Come anticipato, i bilanci intermedi possono essere redatti in tutte quelle circostanze che richiedono il soddisfacimento di specifiche e diverse esigenze informative, come ad esempio monitorare l’andamento aziendale in corso d’anno ed analizzare la coerenza delle azioni strategiche rispetto agli obiettivi prefissati, o fornire informazioni sullo stato di salute dell’azienda e sull’impatto che particolari eventi di carattere eccezionale possono generare sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Al riguardo, è il caso di sottolineare come il bilancio intermedio possa essere un indice molto importante ai fini della verifica periodica della continuità aziendale nell’ambito della normativa della crisi d’impresa e della composizione negoziata (D.LGS. n.14/2019 – L. n. 147/2021). Infatti, le relative disposizioni spingono l’imprenditore ad effettuare periodicamente monitoraggi sullo stato di salute dell’azienda attraverso la redazione di bilanci intermedi, al fine di evitare il verificarsi delle condizioni che possano portano ad uno stato di crisi ed eventualmente programmare tutti gli interventi ritenuti idonei a tale scopo.

Le esigenze informative alla base dei bilanci intermedi possono nascere sia da vincoli legislativi – nel qual caso la loro redazione, al verificarsi di determinate condizioni, sarà obbligatoria -, che da libere scelte degli amministratori, che volontariamente potranno decidere quale forma espositiva dei dati contabili adottare e a quale periodo intermedio far riferire gli stessi.

Principio contabile OIC 30

Il principio contabile OIC 30 si occupa di tutti quei casi nei quali la redazione dei bilanci intermedi è richiesta dalle norme del codice civile, fornendo le necessarie indicazioni affinché soddisfino adeguatamente i requisiti dettati dalla legge.

Pubblicato ad aprile del 2006, sostituisce il precedente principio n. 30 emanato nel gennaio 2002 a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri. L’esigenza di pubblicare un nuovo documento interpretativo è nata in ragione della riforma del Diritto Societario di cui al D.LGS. n. 6/2003, che ha introdotto diverse novità sulla disciplina delle società. Di queste, l’OIC ne ha tenuto conto aggiornando il vecchio principio contabile OIC 1 sui principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio (edizione ottobre 2004), per cui si è resa necessaria la revisione anche del documento n. 30 (edizione gennaio 2002) al fine di coordinarne il testo con le nuove regole contabili introdotte dall’OIC 1.

Le principali modifiche appartate al precedente principio contabile n. 30 hanno riguardato principalmente l’eliminazione delle parti relative al confronto tra le regole contabili in esso riportate e quanto in merito fissato dai principi contabili internazionali IAS. Inoltre, si è provveduto ad eliminare anche le parti che il principio contabile dedicava ai bilanci intermedi di società quotate in mercati regolamentati, in quanto per le società che applicano i Principi contabili internazionali la redazione dei bilanci intermedi deve essere effettuata rispettando i dettami indicati dallo IAS 34 “Bilanci intermedi”. Ciononostante, l’OIC 30 riporta, per sola utilità del lettore, anche la normativa su tali bilanci e sulle relative relazioni semestrali e trimestrali.

Oltre ai bilanci redatti da società quotate nei mercati regolamentati, il principio OIC 30 non trova applicazione anche per quei bilanci intermedi definiti straordinari, predisposti, cioè, in occasione del verificarsi di particolari eventi straordinari, che hanno scopi e sono redatti con criteri diversi dai bilanci d’esercizio. Ne sono esempi i bilanci intermedi redatti in occasione di trasformazioni, conferimenti e  liquidazioni. Tuttavia, non sono considerati bilanci straordinari le situazioni patrimoniali redatte dalle società partecipanti alla fusione (art. 2501-quater) ed alla scissione (art. 2504-novies), per cui tali fattispecie sono disciplinate dal principio in esame. Non vi rientrano, invece, i bilanci annuali in fase di liquidazione previsti dall’art. 2490 cod. civ.

L’OIC 30 è rivolto alla generalità delle imprese, ad eccezione di quelle che operano in settori particolari (come ad es.: gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi, ecc.), che possono presentare aspetti peculiari regolati da specifiche normative.

Bilanci intermedi nella legislazione civilistica

Abbonati per continuare a leggere

Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com

Abbonamento trimestrale

72€ / 3 mesi
24,00€/mese
  • Accesso a tutti gli articoli premium
  • Guide operative, checklist e modulistica
  • Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
  • Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonati ora
Alfredo Stellato

Laureato in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, svolge la sua attività come Consulente Amministrativo per imprese, privati ed enti non profit. Appassionato di gestione aziendale, approfondisce tematiche legate alla contabilità d'impresa, al bilancio d'esercizio e ai principi contabili.

Richiedi la tua consulenza fiscale

Risposta entro 24 ore lavorative · Dati protetti

Qual è il tuo profilo fiscale?

Scegli per personalizzare la consulenza.

Descrivi brevemente la tua situazione

Più dettagli ci dai, più la nostra risposta sarà mirata. Bastano 2-3 frasi.

Come ti contattiamo?

Solo nome ed email sono obbligatori. Il telefono velocizza la risposta.

Conferma e invia

Controlla i dati e invia la richiesta. Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.