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OIC 2 – I finanziamenti e i patrimoni destinati ad uno specifico affare

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I patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare rappresentano una tra le più rilevanti novità che la Riforma del Diritto Societario del 2003 (D.LGS. n.6/2003) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico. Tali istituti, regolati dagli artt. 2447-bis e ss. cod. civ., si sostanziano in tecniche giuridiche che permettono di limitare il rischio d’impresa, in quanto consentono, nell’ambito di un’operazione economica ritenuta rischiosa (quale potrebbe essere l’apertura di un nuovo ramo d’azienda, il lancio di una nuova linea di prodotti per il cui successo si nutrono incertezze, o ancora la decisione di penetrare nuovi mercati che presentano elevate barriere all’entrata), di operare una netta separazione tra il patrimonio sociale e quello da destinare all’operazione medesima. Una parte del patrimonio, infatti, viene vincolata e destinata allo svolgimento di uno specifico affare e assoggettata ad una disciplina peculiare sotto il profilo della responsabilità patrimoniale. I patrimoni, pur restando separati, fanno capo sempre allo stesso soggetto, ma possono essere aggrediti unicamente dai rispettivi creditori. 

L’OIC 2, edito ad ottobre 2005, si occupa di fornire specifiche indicazioni relativamente al loro trattamento contabile, interpretando ed integrando quanto disposto dalle norme civilistiche.

Separazione Patrimoniale

La disciplina sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare è stata introdotta con il D.LGS. n. 6/2003 (recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla Legge Delega n. 366/2001), ed è attualmente contenuta negli artt. 2447-bis e ss. cod. civ. nell’ambito della disciplina civilistica sulle società per azioni.

La ratio legis che ha animato il legislatore della riforma nell’introdurre nel nostro ordinamento giuridico tali istituti, risiede nella possibilità concessa all’imprenditore di limitare il rischio d’impresa in relazione ad operazioni rispetto alle quali potrebbero esserci incertezze circa il loro esito, così evitando, a tal fine, di ricorrere alla pratica di costituire più società distinte e conseguentemente diminuire i relativi costi sostenuti dall’impresa.

Patrimoni e finanziamenti destinati possono essere costituiti, ad esempio, quando una società decida di aprire un nuovo ramo d’azienda, oppure di lanciare una linea innovativa di prodotti nell’ambito del mercato in cui generalmente opera, o ancora quando si scelga di penetrare mercati del tutto nuovi che presentano alte barriere all’entrata (come ad esempio la presenza di potenziali concorrenti altamente specializzati che operano in quei mercati da diverso tempo). In simili circostanze, in cui il rischio d’impresa potrebbe essere particolarmente elevato, l’imprenditore, al fine di limitare tale rischio, potrebbe operare una separazione del proprio patrimonio destinandolo unicamente all’operazione che intende intraprendere, evitando così di costituire allo scopo altre società. In sostanza, con la separazione non vengono moltiplicati i soggetti che esercitano attività d’impresa per limitare il relativo rischio, in quanto si opera direttamente sul piano oggettivo del patrimonio sociale. L’impresa, di conseguenza, resta unica, ma nel suo ambito sono individuati uno o più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative a specifiche operazioni economiche.

I beni (o anche specifiche somme di denaro) sono così resi funzionali al solo perseguimento di particolari scopi. Su di loro graverà un vincolo di indisponibilità, in virtù del quale non potranno essere distratti dagli scopi per i quali il patrimonio di cui fanno parte viene costituito. Per tale effetto, questo diviene insensibile rispetto alle vicende che rientrano nella sfera personale del soggetto a cui appartiene, e costituirà una deroga al principio generale della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ., che il legislatore pone a tutela del creditore, in forza del quale quest’ultimo, in caso di inadempimento, potrà soddisfarsi agendo su tutti i beni del debitore. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo il codice civile

L’art. 2447-bis cod. civ. disciplina due modelli di patrimoni destinati:

  1. Patrimoni destinati (in senso stretto): la società per azioni può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (comma 1, lett. a), sia pure entro i limiti del dieci per cento del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali (comma 2);
  2. Finanziamenti destinati: la società può anche ricorrere alla stipulazione di uno o più contratti di finanziamento con terzi in relazione alla realizzazione di uno specifico affare, convenendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi (comma 1, lett. b).

Patrimoni destinati

Dato il loro carattere derogatorio rispetto al principio della garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.), oltre al limite quantitativo del dieci per cento del patrimonio sociale prima richiamato, il legislatore pone una serie di ulteriori cautele al fine di conciliare i diritti dei creditori preesistenti alla costituzione dei patrimoni destinati con quelli dei creditori che invece possono fare affidamento solo sugli stessi patrimoni.

A tal fine, in relazione ai patrimoni destinati intesi in senso stretto, viene innanzitutto stabilito all’art. 2447-ter che la loro costituzione avviene mediante specifica deliberazione adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvo diversa previsione statutaria. La delibera, inoltre, deve contenere una serie di indicazioni al fine di consentire l’identificazione dell’affare, dei beni e dei rapporti giuridici rientranti nel patrimonio destinato. Nello specifico essa deve indicare:

  1. l’affare al quale è destinato il patrimonio;
  2. i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
  3. il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
  4. gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare;
  5. la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
  6. la nomina di un revisore legale o di una società di revisione per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;
  7. le regole di rendicontazione dello specifico affare.

A norma dell’art. 2447-quater, la delibera così definita deve poi essere verbalizzata da un notaio ed iscritta nel registro delle imprese. Essa diviene operativa, però, solo decorsi sessanta giorni dall’iscrizione, periodo di tempo che il legislatore ha concesso ai creditori anteriori all’iscrizione di fare opposizione. Il tribunale, se dovesse effettivamente esserci opposizione, può anche stabilire di dare esecuzione alla delibera, previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Decorso il termine dei sessanta giorni, si producono gli effetti della delibera secondo quanto stabilito dal successivo art. 2447-quinquies, in base al quale viene disposto che i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. Di conseguenza, se la delibera non dispone diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato, restando salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Inoltre, affinché la separazione operi, è necessario che tutti gli atti relativi allo specifico affare debbano fare espressa menzione al vincolo di destinazione, in mancanza della quale ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

Gli artt. 2447-sexies e 2447-septies disciplinano gli aspetti contabili relativi ai patrimoni destinati, su cui si sofferma in particolare l’OIC 2. Nello specifico viene stabilito che:

  • gli amministratori devono tenere separatamente i libri e le scritture contabili per ciascun patrimonio destinato;
  • qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve anche tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi;
  • i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati devono essere distintamente indicati nello Stato Patrimoniale della società;
  • per ciascun patrimonio destinato gli amministratori sono tenuti a redigere un separato rendiconto da allegare al bilancio;
  • nella Nota Integrativa del bilancio della società gli amministratori devono inoltre illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità;
  • se la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato prevede una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo Stato Patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella Nota Integrativa.

In caso di realizzazione dell’affare o di impossibilità dello stesso, gli amministratori, a norma dell’art. 2447-nonies, sono tenuti a redigere un apposito rendiconto finale che deve essere depositato presso il registro delle imprese. Se, a conclusione dell’affare, non tutte le obbligazioni sono state soddisfatte, i relativi creditori possono chiedere entro novanta giorni dal deposito la liquidazione del patrimonio destinato, che dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sulla liquidazione delle società di capitali.

Finanziamenti destinati

Molto più snella è la disciplina dettata per il secondo modello di patrimonio destinato ad uno aspecifico affare. Secondo l’art. 2447-decies, il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso. Il contratto deve indicare una serie di dati volti ad individuare l’operazione oggetto del finanziamento, specificando i beni strumentali necessari per la realizzazione ed il relativo piano finanziario, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società. 

I proventi derivanti dall’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società a condizione che una copia del contratto sia depositata per l’iscrizione presso il registro delle imprese e che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l’ipotesi che la società abbia prestato garanzie con il proprio patrimonio generale per il parziale rimborso del finanziamento. Inoltre, se la società dovesse fallire prima del completamento dell’affare, è data possibilità al finanziatore di insinuarsi nel fallimento per il credito vantato.

I creditori generali della società, che sono titolari di crediti che esulano dallo svolgimento dello specifico affare, non possono agire sui beni che rientrano nel patrimonio destinato alla realizzazione dell’operazione finanziata, ma sugli stessi potranno comunque esercitare azioni conservative a tutela dei loro diritti.

I Patrimoni destinati secondo il principio contabile OIC 2

Il principio OIC 2, pubblicato nel 2005, si occupa della parte relativa agli aspetti contabili dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Innanzitutto, viene precisato che l’“affare”, in virtù del quale il codice civile permette di costituire patrimoni destinati, deve avere due necessarie caratteristiche: deve essere “specifico”, deve cioè avere un oggetto ben individuato e non generico, e a “tempo determinato”. Un affare, infatti, non può avere una durata illimitata, come invece previsto per le società. Ciò non è sancito in modo diretto dal legislatore, ma è possibile ricavarne un fondamento giuridico da altre norme. Innanzitutto, come appena precisato, l’affare deve essere “specifico”, secondo il significato poco sopra riportato. Inoltre, per ciascuno di essi deve essere redatto un apposito piano economico-finanziario, il quale non può contenere previsioni di costi, ricavi e flussi finanziari per una durata indeterminata. L’art. 2447-novies, infine, parla di momento in cui l’affare può considerarsi “realizzato”, prevedendo la compilazione di un “rendiconto finale” con riferimento ad una data che deve essere necessariamente anteriore al termine di durata della società.

Scritture contabili del patrimonio destinato

Il patrimonio destinato deve essere considerato come parte integrante del patrimonio generale della società e deve essere rappresentato nel suo bilancio anche se in modo distinto e sulla base di una contabilità separata.

A tal proposito, l’art. 2447-sexies, come analizzato in precedenza, prevede a carico  degli amministratori l’obbligo di tenere separatamente, per ciascuno specifico affare cui un patrimonio è destinato, i libri e le scritture contabili, così come prescritti dall’art. 2214 e ss. cod. civ. Pertanto, per ciascun patrimonio dovranno essere tenuti il libro giornale e il libro inventari, nonché una contabilità separata in partita doppia che porti alla determinazione di un vero e proprio bilancio relativo all’affare, costituito da uno Stato Patrimoniale e da un Conto Economico separati dai documenti che compongono il bilancio generale dell’esercizio. Si dovranno pertanto rispettare tutte le regole di tenuta di una corretta contabilità, nonché i principi contabili per la redazione del bilancio indicati dal codice civile e dai principi contabili nazionali, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico relativamente allo specifico affare.

Il libro degli inventari deve essere costituito dall’inventario iniziale del patrimonio destinato. I beni, i crediti e i debiti che la società assegna al patrimonio destinato devono essere iscritti ai valori contabili che avevano nel bilancio della stessa società, mentre per i beni eventualmente apportati da terzi  l’iscrizione sarà effettuata in base ai  relativi valori di mercato nel rispetto del principio generale sulla stima dei conferimenti di beni e di crediti desumibile dall’art. 2343 cod. civ.

Per il principio della separazione dei patrimoni, l’OIC 2 consiglia, nonostante non vi sia obbligo di legge in tal senso, di aprire specifici conti correnti bancari e/o postali dove poter gestire tutte le disponibilità liquide relative a ciascun affare.

Rendiconto dello specifico affare

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2447-septies, “per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti”. Il legislatore, quindi, riconduce il rendiconto al bilancio d’esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa (anche definita dall’OIC 2 come Nota di Commento).

L’OIC 2 specifica ulteriormente quanto contenuto nella norma, precisando che se la conclusione dell’affare avviene in un arco di tempo inferiore ad un esercizio, il rendiconto può limitarsi alla sola illustrazione del risultato finale dell’affare, non richiedendo che esso debba assumere la struttura di un bilancio. Al contrario, se l’affare si protrae oltre l’esercizio iniziale, gli amministratori saranno tenuti a redigere più rendiconti annuali aventi la struttura di un vero bilancio d’esercizio. Il rendiconto dovrà pertanto essere costituito dai seguenti elementi:

  • Stato Patrimoniale dello specifico affare redatto nel rispetto delle norme generali del codice civile e dei principi contabili nazionali, conformemente allo schema dell’art. 2424 (con possibilità anche di inserire voci e sottovoci con specifica denominazione). Nel Patrimonio Netto dovrà necessariamente figurare una voce distinta denominata “Patrimonio Netto (o Deficit Netto) dell’affare”, suddivisa in: importo originario, specifiche riserve per gli eventuali apporti di terzi, utile (perdita) di periodo, utili (perdite) dei periodi precedenti. Nella Nota di Commento si dovrà poi riportare il dettaglio di tale suddivisione;
  • Conto Economico dello specifico affare redatto nel rispetto delle norme generali del codice civile e dei principi contabili nazionali, conformemente allo schema dell’art. 2425. Se richiesto dalla natura dell’affare, è data la possibilità ai redattori del bilancio di utilizzare voci e sottovoci con specifica denominazione, precisando in quali voci del Conto Economico generale della società sono iscritti i relativi importi;
  • Nota di Commento nella quale riportare tutte le necessarie informazioni esplicative ed integrative di ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, evidenziando in modo puntuale le variazioni che le stesse hanno eventualmente subito rispetto alle voci del rendiconto del precedente esercizio, nonché i criteri di valutazione adottati, i quali devono essere identici a quelli utilizzati per la redazione del bilancio generale.

Il rendiconto deve contenere l’indicazione dei criteri seguiti per la sua redazione, facendo particolare riferimento:

  • ai criteri di valutazione adottati;
  • ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti dell’affare e di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari;
  • ai criteri di individuazione dei ricavi dell’affare e dell’eventuale separazione di ricavi comuni a più affari.

Sarà necessario, inoltre, richiamare nel rendiconto anche il contenuto essenziale della delibera di costituzione del patrimonio destinato, avendo particolare riguardo alla natura dell’affare, alla composizione del patrimonio, agli eventuali apporti di terzi, alle eventuali garanzie prestate dalla società, agli eventuali strumenti finanziari emessi ed alla società di revisione nominata per il controllo contabile dell’affare, la cui relazione deve essere poi allegata al rendiconto.

Riflessi sul bilancio

  • Riflessi sullo Stato Patrimoniale

A norma del comma 1 dell’art. 2447-septies, tutti i componenti patrimoniali di ciascun affare devono risultare sia nello Stato Patrimoniale del rendiconto dello specifico affare, sia nello Stato Patrimoniale della società, che dovrà quindi riportare, per ciascuna voce dell’attivo e del passivo, l’importo relativo ai patrimoni destinati.

L’OIC 2 indica diverse modalità attraverso le quali le voci del rendiconto possano essere indicati nello Stato Patrimoniale generale della società. Ad esempio, considerando la voce Crediti verso clienti, è possibile:

  1. creare un “di cui” in corrispondenza della voce:
Crediti verso clienti, di cui per patrimonio destinato 200 (o formula similare)5.000
  1. creare in corrispondenza della voce una specifica sottovoce: 
Crediti verso clienti per clienti relativi al patrimonio destinato                 200per clienti relativi all’attività generale della società 4.8005.000
  1. separare gli importi relativi al patrimonio destinato in una colonna interna:
II. Crediti Patrimonio destinatoAttività generaleTotale
verso clienti 2004.8005.000
  1. indicare, dopo tutte le voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale generale della società, le classi di attività e passività relative al patrimonio destinato.

Nonostante tutte le soluzioni proposte siano corrette, quest’ultima sarebbe preferibile rispetto alle altre in quanto consentirebbe di rilevare in modo immediato la situazione patrimoniale complessiva del patrimonio destinato costituito dalla società, rendendo in tal modo anche più evidente il diverso regime di responsabilità che caratterizza le relative attività e passività.

Per quanto concerne la voce di Patrimonio Netto, non occorre procedere all’iscrizione in essa di una voce complessiva che faccia riferimento al patrimonio destinato. Le uniche due voci che dovranno essere aggiunte sono le seguenti:

  • Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati”, da indicare nella voce VII – Altre Riserve, con distinta indicazione ed illustrazione nella Nota Integrativa;
  • Utili (perdite) di patrimoni destinati portati a nuovo”, da indicare nell’omonima voce VIII, sempre con distinta indicazione ed illustrazione nella Nota Integrativa

Un ultimo riflesso sullo Stato Patrimoniale che si viene a determinare con la costituzione di un patrimonio destinato è dato da quanto previsto dal comma 4 dell’art. 2447-septies, secondo cui “Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa”. Il legislatore fa implicito riferimento al sistema dei conti d’ordine (relativi ad impegni, rischi e beni di terzi), la cui disciplina è stata riformata dal D.LGS. n.139/2015, che ne ha previsto l’eliminazione dallo Stato Patrimoniale e l’indicazione della relativa informativa in Nota Integrativa. Si ritiene, pertanto, che anche per le previsioni del comma 4 art. 2447-septies valgano le medesime regole.

  • Riflessi sul Conto Economico

A differenza di quanto prescritto per lo Stato Patrimoniale, il legislatore non prevede per il Conto Economico la distinta indicazione dei costi e dei ricavi relativi ai patrimoni destinati, anche se ciò viene ritenuto preferibile dall’OIC 2, in quanto tale indicazione fornisce una visione immediata dei componenti positivi e negativi di reddito afferenti allo specifico affare ed un’informazione più dettagliata sull’intero risultato economico della società. Se il redattore del bilancio dovesse omettere la distinzione anzidetta, deve comunque indicare i costi e i ricavi riferiti all’affare nella sezione della Nota Integrativa in cui sono indicati i dati della società.

  • Riflessi sulla Nota Integrativa

Secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 2447-septies, e nel punto n. 20 dell’art. 2427, per ciascun patrimonio destinato devono essere illustrati nella Nota Integrativa della società, in apposita sezione intitolata “Informazioni relative ai patrimoni destinati”, le seguenti informazioni:

  • breve descrizione della tipologia di beni e di rapporti giuridici facenti capo al patrimonio destinato, con riferimento, per le informazioni di dettaglio, al rendiconto del patrimonio medesimo;
  • indicazione dei criteri utilizzati per l’imputazione e la ripartizione dei costi;
  • indicazione del regime della responsabilità adottato in riferimento a ciascun patrimonio destinato (responsabilità esclusiva del patrimonio, responsabilità illimitata della società o qualunque altra situazione intermedia);
  • rappresentazione contabile del deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale, situazione che si verifica quando, in un determinato esercizio, le perdite subite per uno specifico affare superano l’importo del netto patrimoniale relativo al patrimonio destinato, creando così un deficit patrimoniale per l’eccedenza delle passività sulle attività.

Natura e rappresentazione contabile degli apporti di terzi

Il patrimonio destinato, successivamente alla sua costituzione, può anche essere incrementato da apporti di terzi, i quali vanteranno il diritto solo ad una quota dell’eventuale utile realizzato con lo svolgimento dell’affare, oltre alla restituzione dell’apporto se ciò è stato stabilito negli accordi contrattuali. 

Non rappresentando un conferimento da parte di un socio, non troveranno applicazione le specifiche norme di cui all’art. 2342 cod. civ., per cui, oltre al denaro, possono essere apportati anche altri beni o servizi ritenuti utili allo svolgimento dell’affare.

In base agli accordi statuiti, gli apporti possono essere restituiti o meno all’apportante. Sul piano contabile, poi, dovranno essere iscritti tra le Immobilizzazioni dell’Attivo dello Stato Patrimoniale (in quelle immateriali o materiali a seconda di casi) ed essere assoggettati alla disciplina dell’ammortamento e a quella della riduzione per perdite durevoli di valore eventualmente subite.

Inoltre, nelle note di commento al bilancio del patrimonio destinato bisogna indicare le informazioni relative alla natura dell’apporto, al criterio di valutazione applicato, alle modalità di imputazione al conto economico e se vi è o meno un debito di restituzione del bene alla conclusione dell’affare. 

A fronte degli apporti di terzi, la società, in base a quanto previsto dal comma 1, lett. e) dell’art. 2447-ter, comma 1, lett. e), può emettere anche strumenti finanziari di partecipazione all’affare, che potranno articolarsi in diverse categorie a seconda dei diritti patrimoniali e/o amministrativi che conferiscono ai loro possessori. La società deve tenere un apposito libro per gli strumenti finanziari, in cui annotare le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei loro titolari, i vincoli ad essi relativi ed i trasferimenti dei titoli. Il libro deve essere strutturato come un libro tenuto per le obbligazioni emesse.

Rendiconto finale

Quando l’affare viene realizzato o quando è divenuto impossibile, l’organo amministrativo ha l’onere di redigere un rendiconto finale che deve essere depositato presso il registro delle imprese, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Esso deve essere strutturato come un bilancio d’esercizio, per cui deve essere composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società

Piano economico – finanziario dell’affare

Per ogni affare è necessario redigere dei piani economico-finanziari riferiti all’intera loro durata, in cui indicare:

  • i costi, i ricavi e il risultato economico previsto derivante dall’affare dopo la copertura di tutti i costi;
  • il flusso generato dai ricavi dell’affare; 
  • l’utilizzo di disponibilità liquide ed altre attività finanziarie facenti parte del patrimonio destinato; 
  • il fabbisogno finanziario, da coprire con apporti di terzi o con specifici finanziamenti; 
  • le eventuali garanzie offerte ai terzi finanziatori;
  • gli investimenti da effettuare ai fini della realizzazione dell’affare;
  • le modalità di utilizzo dei beni compresi nel patrimonio destinato. 

In sostanza, il piano deve dimostrare la fattibilità del progetto legato all’affare, quindi la capacità di coprire tutti i costi con i ricavi conseguiti e di realizzare un risultato economico positivo.

I Finanziamenti destinati secondo il principio contabile OIC 2

Come precedentemente evidenziato, le società azionarie possono anche stipulare contratti di finanziamento, destinati a sostenere determinate operazioni economiche, con terzi disposti a sovvenzionare le iniziative imprenditoriali, allo scopo, in futuro, di conseguire i relativi proventi.

Si tratta, come sottolinea l’OIC 2, di operazioni di project financing, che collegano uno specifico finanziamento alla realizzazione di una determinata operazione economica, il cui rimborso avverrà mediante i proventi da questa realizzati.

Contrariamente al classico contratto di finanziamento, ai finanziatori di uno specifico affare non è offerta, per il finanziamento concesso, la garanzia sui beni dell’intero patrimonio sociale. La garanzia ed il rimborso del finanziamento avvengono solo mediante i proventi dell’affare. Contestualmente, i creditori sociali non potranno far valere le loro ragioni sui flussi derivanti dell’affare prima che avvenga il rimborso al finanziatore. E visto che il finanziamento è contratto dalla società al fine di realizzare un’operazione economica i cui proventi dovranno essere impiegati per il suo rimborso, il compimento dell’affare dovrà avvenire secondo modalità che non ledano i diritti dei terzi finanziatori. Per tale ragione il legislatore dispone che il contratto di finanziamento contenga una serie di specifiche indicazioni (art. 2447-decies), quali:

  1. la descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto, le modalità ed i tempi di realizzazione, i costi previsti ed i ricavi attesi;
  2. il piano finanziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
  3. i beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione;
  4. le specifiche garanzie che la società offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione;
  5. i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull’esecuzione dell’operazione;
  6. la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
  7. le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
  8. il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

Le norme prevedono, inoltre, che per ogni finanziamento destinato sia costituito anche un patrimonio separato dal restante patrimonio sociale, formato da elementi posti al servizio del finanziamento destinato, che verosimilmente risulterà composto dai crediti relativi ai proventi dell’affare; dalle disponibilità liquide derivanti dall’incasso di tali proventi; dai frutti di tali disponibilità; dagli eventuali investimenti di liquidità effettuati, ecc.

Sul piano contabile, dunque, la società dovrà dotarsi di sistemi d’incasso e contabilizzazione delle diverse operazioni riguardanti l’affare finanziato che siano idonei ad individuare in maniera corretta e tempestiva i proventi dell’affare e a tenerli separati dalla restante parte del patrimonio della società. Effettuare una distinta fatturazione; tenere appositi conti bancari e schede contabili intestati ai proventi dell’affare e agli investimenti eventualmente effettuati; dettagliare in Nota Integrativa tutti gli aspetti giuridici, economici, finanziari, patrimoniali e contabili del finanziamento. Sono tutti modi che soddisfano la necessità di evidenziare, per le ragioni legate alle garanzie dei finanziatori, gli aspetti che attengono ai finanziamenti destinati. Tra questi, l’OIC 2 ravvisa anche la necessità della loro iscrizione tra le passività dello Stato Patrimoniale, in apposite voci o sottovoci, contestualmente all’indicazione in Conto Cconomico dei relativi componenti reddituali.

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