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OIC 2 – I finanziamenti e i patrimoni destinati ad uno specifico affare

11 min di lettura
In sintesi

I patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare rappresentano una tra le più rilevanti novità che la Riforma del Diritto

I patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare rappresentano una tra le più rilevanti novità che la Riforma del Diritto Societario del 2003 (D.LGS. n.6/2003) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico. Tali istituti, regolati dagli artt. 2447-bis e ss. cod. civ., si sostanziano in tecniche giuridiche che permettono di limitare il rischio d’impresa, in quanto consentono, nell’ambito di un’operazione economica ritenuta rischiosa (quale potrebbe essere l’apertura di un nuovo ramo d’azienda, il lancio di una nuova linea di prodotti per il cui successo si nutrono incertezze, o ancora la decisione di penetrare nuovi mercati che presentano elevate barriere all’entrata), di operare una netta separazione tra il patrimonio sociale e quello da destinare all’operazione medesima. Una parte del patrimonio, infatti, viene vincolata e destinata allo svolgimento di uno specifico affare e assoggettata ad una disciplina peculiare sotto il profilo della responsabilità patrimoniale. I patrimoni, pur restando separati, fanno capo sempre allo stesso soggetto, ma possono essere aggrediti unicamente dai rispettivi creditori. 

L’OIC 2, edito ad ottobre 2005, si occupa di fornire specifiche indicazioni relativamente al loro trattamento contabile, interpretando ed integrando quanto disposto dalle norme civilistiche.

Separazione Patrimoniale

La disciplina sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare è stata introdotta con il D.LGS. n. 6/2003 (recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla Legge Delega n. 366/2001), ed è attualmente contenuta negli artt. 2447-bis e ss. cod. civ. nell’ambito della disciplina civilistica sulle società per azioni.

La ratio legis che ha animato il legislatore della riforma nell’introdurre nel nostro ordinamento giuridico tali istituti, risiede nella possibilità concessa all’imprenditore di limitare il rischio d’impresa in relazione ad operazioni rispetto alle quali potrebbero esserci incertezze circa il loro esito, così evitando, a tal fine, di ricorrere alla pratica di costituire più società distinte e conseguentemente diminuire i relativi costi sostenuti dall’impresa.

Patrimoni e finanziamenti destinati possono essere costituiti, ad esempio, quando una società decida di aprire un nuovo ramo d’azienda, oppure di lanciare una linea innovativa di prodotti nell’ambito del mercato in cui generalmente opera, o ancora quando si scelga di penetrare mercati del tutto nuovi che presentano alte barriere all’entrata (come ad esempio la presenza di potenziali concorrenti altamente specializzati che operano in quei mercati da diverso tempo). In simili circostanze, in cui il rischio d’impresa potrebbe essere particolarmente elevato, l’imprenditore, al fine di limitare tale rischio, potrebbe operare una separazione del proprio patrimonio destinandolo unicamente all’operazione che intende intraprendere, evitando così di costituire allo scopo altre società. In sostanza, con la separazione non vengono moltiplicati i soggetti che esercitano attività d’impresa per limitare il relativo rischio, in quanto si opera direttamente sul piano oggettivo del patrimonio sociale. L’impresa, di conseguenza, resta unica, ma nel suo ambito sono individuati uno o più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative a specifiche operazioni economiche.

I beni (o anche specifiche somme di denaro) sono così resi funzionali al solo perseguimento di particolari scopi. Su di loro graverà un vincolo di indisponibilità, in virtù del quale non potranno essere distratti dagli scopi per i quali il patrimonio di cui fanno parte viene costituito. Per tale effetto, questo diviene insensibile rispetto alle vicende che rientrano nella sfera personale del soggetto a cui appartiene, e costituirà una deroga al principio generale della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ., che il legislatore pone a tutela del creditore, in forza del quale quest’ultimo, in caso di inadempimento, potrà soddisfarsi agendo su tutti i beni del debitore. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo il codice civile

L’art. 2447-bis cod. civ. disciplina due modelli di patrimoni destinati:

  1. Patrimoni destinati (in senso stretto): la società per azioni può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (comma 1, lett. a), sia pure entro i limiti del dieci per cento del proprio patrimonio netto e purché non si tratti di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali (comma 2);
  2. Finanziamenti destinati: la società può anche ricorrere alla stipulazione di uno o più contratti di finanziamento con terzi in relazione alla realizzazione di uno specifico affare, convenendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi (comma 1, lett. b).

Patrimoni destinati

Dato il loro carattere derogatorio rispetto al principio della garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.), oltre al limite quantitativo del dieci per cento del patrimonio sociale prima richiamato, il legislatore pone una serie di ulteriori cautele al fine di conciliare i diritti dei creditori preesistenti alla costituzione dei patrimoni destinati con quelli dei creditori che invece possono fare affidamento solo sugli stessi patrimoni.

A tal fine, in relazione ai patrimoni destinati intesi in senso stretto, viene innanzitutto stabilito all’art. 2447-ter che la loro costituzione avviene mediante specifica deliberazione adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvo diversa previsione statutaria. La delibera, inoltre, deve contenere una serie di indicazioni al fine di consentire l’identificazione dell’affare, dei beni e dei rapporti giuridici rientranti nel patrimonio destinato. Nello specifico essa deve indicare:

  1. l’affare al quale è destinato il patrimonio;
  2. i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
  3. il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
  4. gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare;
  5. la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
  6. la nomina di un revisore legale o di una società di revisione per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;
  7. le regole di rendicontazione dello specifico affare.

A norma dell’art. 2447-quater, la delibera così definita deve poi essere verbalizzata da un notaio ed iscritta nel registro delle imprese. Essa diviene operativa, però, solo decorsi sessanta giorni dall’iscrizione, periodo di tempo che il legislatore ha concesso ai creditori anteriori all’iscrizione di fare opposizione. Il tribunale, se dovesse effettivamente esserci opposizione, può anche stabilire di dare esecuzione alla delibera, previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

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Alfredo Stellato

Laureato in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, svolge la sua attività come Consulente Amministrativo per imprese, privati ed enti non profit. Appassionato di gestione aziendale, approfondisce tematiche legate alla contabilità d'impresa, al bilancio d'esercizio e ai principi contabili.

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