Arriva in questi giorni il nuovo sito ufficiale dedicato alla misura dell’Assegno Unico, che viene garantita alle famiglie italiane con figli a partire da questo mese. Marzo è al centro dell’attenzione per diversi sostegni che i cittadini possono richiedere allo stato e all’INPS, ma indubbiamente l’Assegno Unico è quello più atteso.
Si tratta di una misura estesa universalmente, per cui le sue caratteristiche sono piuttosto vantaggiose per lavoratori autonomi, dipendenti, ma anche per disoccupati con figli a carico. Il nuovo sito web dedicato all’Assegno Unico si trova all’indirizzo https://assegnounicoitalia.it/ ed è accessibile a tutti.
L’INPS ha comunicato recentemente la disponibilità di questa piattaforma web che chiarisce tutti i possibili dubbi che possono sorgere in merito all’assegno. Le erogazioni verranno rese disponibili a partire da marzo 2022 a tutte le famiglie italiane, e l’importo è strettamente collegato alla situazione economica della famiglia, individuata tramite ISEE.
Sul nuovo sito web ufficiale è possibile individuare tutte le informazioni sulla misura, e una serie di FAQ con risposte alle domande più frequenti. Vediamo in questo articolo quali sono i chiarimenti principali che vengono esposti sul sito ufficiale dell’Assegno Unico, in base ad una selezione degli argomenti principali.
Indice degli Argomenti
Assegno Unico 2022: le domande presentate
Un dato particolarmente rilevante viene esposto dall’ultima comunicazione INPS che riguarda principalmente il nuovo sito web della misura. La misura nei primi mesi del 2022 è stata presentata da moltissimi cittadini, a favore dei figli a carico, come riportano i dati ufficiali INPS:
Si tratta di numeri considerevoli, per cui molti cittadini hanno presentato richiesta della misura con scadenza al 28 febbraio 2022. Tuttavia sarà ancora possibile richiederne l’accesso fino al 30 giugno 2022, ricevendo anche gli arretrati dei diversi mesi a partire da marzo.
Per le domande presentate successivamente, non sarà possibile vedersi accreditare anche le cifre relative ai mesi precedenti. Al momento l’Assegno Unico sembra la misura più gettonata per gli italiani, che hanno presentato un grande numero di domande per accedervi, con e senza presentazione del valore ISEE.
L’Assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
È UNIVERSALE perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.
È UNICO perché assorbe (dal mese di marzo) le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido.
La comunicazione INPS del 21 febbraio 2022 riporta le modalità con cui è ancora possibile richiedere la misura: attraverso il sito internet ufficiale INPS, patronati abilitati oppure telefonando al numero verde dell’ente previdenziale.
Assegno Unico 2022: principali caratteristiche
Il sito ufficiale dedicato all’Assegno Unico va a confermare alcune delle caratteristiche più salienti della misura rivolta ai genitori con figli a carico:
- Il sostegno è valido dal settimo mese di gravidanza della madre al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, ma senza limiti di età nel caso di figli con disabilità;
- L’Assegno Unico va a sostituire il bonus alla nascita, il bonus bebé, l’assegno per famiglie con tre figli o più, assegni familiari e detrazioni fiscali presenti in precedenza;
- Hanno diritto alla misura le famiglie con figli minorenni, o maggiorenni fino a 21 anni. Tuttavia in questo caso va documentata la frequenza da parte del figlio di un corso di formazione o studio di tipo universitario, o lo svolgimento di un tirocinio con reddito annuo inferiore a 8.000 euro. In alternativa va documentato lo svolgimento del servizio civile o lo stato di disoccupazione;
- La cifra erogata mensilmente per chi ha reddito inferiore a 15.000 euro è di 175 euro, e scende fino a 50 euro con ISEE da 40.000 euro in poi, oppure senza presentazione di ISEE;
- La domanda di accesso alla misura può essere presentata da gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per ricevere tutte le erogazioni da marzo. Per le richieste successive le erogazioni coinvolgono solamente i mesi a venire;
- Risulta possibile utilizzare un simulatore online per calcolare il valore dell’Assegno Unico per il caso specifico e per il numero di figli a carico, accessibile a tutti;
- Per accedere al sostegno è possibile presentare richiesta direttamente all’INPS, tramite sito web o numero verde, oppure rivolgersi ad un patronato.
Queste sono le principali indicazioni fornite sul sito ufficiale dell’Assegno Unico che riguardano le linee guida sul funzionamento della misura. Tuttavia vengono anche proposti alcuni chiarimenti che riguardano casi specifici su cui possono sorgere diversi dubbi. Vediamo i quesiti più frequenti.
Assegno Unico e ISEE
Uno dei dubbi più frequenti sull’Assegno Unico riguardala presentazione dell’ISEE del nucleo famigliare: molte famiglie infatti si chiedono cosa accade se non si presenta questo valore per tempo insieme alla richiesta di accesso alla misura.
L’ISEE è un valore importante per individuare la situazione specifica della famiglia: riporta infatti tramite un numero le principali informazioni relative al reddito e al patrimonio della famiglia. Questo è il principale indicatore che va a determinare la cifra mensile erogata alla famiglia specifica. Come riporta il sito ufficiale, la presentazione dell’ISEE non è obbligatoria per accedere alla misura:
“La prestazione Assegno unico ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE.”
Nonostante questo, le famiglie sono obbligate a comunicare eventuali variazioni del nucleo famigliare, come ad esempio nuove nascite. In mancanza del valore ISEE corretto e aggiornato, la famiglia riceverà un importo minore del sostegno, tuttavia continuerà a riceverlo. Va anche ricordato che le cifre erogate con questa misura non concorrono alla formazione del reddito tassabile.
Assegno Unico e gravidanza
Uno dei dubbi sulla misura riguarda lo stato di gravidanza: è possibile richiedere l’accesso all’Assegno Unico quando la madre è in stato di gravidanza? In questo caso è possibile chiedere l’assegno per il periodo a partire dal settimo mese di gravidanza.
Tuttavia la richiesta del sostegno in questo caso non va presentata già nei primi mesi di gravidanza della madre, ma unicamente al momento della nascita. L’Assegno Unico infatti verrà erogato al momento della nascita con l’aggiunta dei mesi arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. Tuttavia le neo mamme devono ricordare che non è più disponibile il bonus costituito dal premio alla nascita.
L’Assegno Unico infatti va ad assorbire molte delle misure previste in precedenza per le famiglie con nuove nascite, adozioni o affidamenti. Restano invece invariati il bonus asilo nido e la maternità comunale.
Assegno Unico e reddito di cittadinanza
Alcuni percettori del reddito di cittadinanza possono riscontrare dei dubbi che riguardano l’erogazione dell’Assegno Unico insieme all’RdC. A questo proposito, i soggetti interessati al reddito di cittadinanza possono ricevere anche l’Assegno Unico, se rispettati i requisiti, insieme all’RdC, in modo automatico.
L’Assegno Unico infatti viene aggiunto alla carta RdC, per i percettori di tale reddito, e senza la necessità di presentare apposita domanda della misura per i figli. Tuttavia per chi riceveva l’Assegno Temporaneo, questo sostegno verrà sospeso a partire da marzo 2022, sostituito dall’Assegno Unico.
Questo assegno quindi è completamente compatibile sia con il reddito di cittadinanza che con il bonus asilo nido, che rimangono invariati per il 2022. Chi riceveva l’Assegno Temporaneo, ma non il reddito di cittadinanza, deve presentare domanda apposita per accedere all’Assegno Unico, in quanto l’erogazione non viene garantita in modo automatico.
Il pagamento dell’Assegno Unico
Il pagamento dell’Assegno Unico avviene tramite le credenziali IBAN fornite dal genitore o dai genitori, e può avvenire anche su un conto cointestato. Nel caso di figlio maggiorenne, è possibile ricevere l’erogazione direttamente sul conto corrente del figlio, e lo stesso può procedere con la richiesta.
Se i genitori risultano separati, è possibile richiedere la misura al 100% al genitore a cui è affidato il figlio, tuttavia si può anche optare per una divisione al 50% ciascuno se il figlio è affidato ad entrambi i genitori. In ogni caso va dichiarato che la scelta è stata presa in modo concorde tra i genitori.
FAQ INPS ASSEGNO UNICO
Dal 1° gennaio 2022. Le domande presentate entro il 30 giugno 2022 danno comunque diritto agli arretrati a partire dal mese di competenza di marzo.
No, la prestazione Assegno unico ha carattere universalistico e può essere richiesta anche in assenza di ISEE . Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’Assegno sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa.
Per coloro che presentano ISEE successivamente alla domanda, entro il 30 giugno 2022, comunque, verranno riconosciuti gli importi arretrati spettanti, a decorrere dal mese di marzo 2022, in base al valore dell’ ISEE presentato.
ATTENZIONE: È obbligatorio comunicare all’INPS eventuali variazioni del nucleo familiare sia attraverso la procedura dell’Assegno unico sia tramite ISEE .
No, l’importo dell’Assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF , in quanto esente.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo. Per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’Assegno unico non è comunque compatibile con il Premio alla nascita.
Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Verrà abrogato anche il Bonus tre figli, mentre rimarranno in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido.
Detrazioni e Assegni familiari per i figli di età inferiore ai 21 anni non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo 2022.
No. Per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 i percettori di RdC continuano a ricevere l’integrazione di Assegno temporaneo. L’Assegno unico sarà riconosciuto d’ufficio successivamente, su carta RdC.
Chi ha già percepito l’Assegno temporaneo continuerà a percepirlo fino a febbraio 2022. Per percepire l’Assegno unico da marzo 2022, dovrà presentare la domanda, tenendo presente che i pagamenti sono comunque disposti a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per avere l’Assegno da marzo occorre, quindi, presentare la domanda entro febbraio.
L’Assegno è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. È compatibile anche con il Bonus asilo nido.
Non occorre presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza da marzo.
La domanda deve essere presentata nuovamente anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo, a eccezione di chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che lo riceverà in automatico.
Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure il tutore, o anche il figlio maggiorenne per sé stesso.
La domanda di Assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite.
Sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, conto corrente estereo area SEPA, carta prepagata con IBAN . Questi conti devono essere intestati al richiedente o all’altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell’importo).
L’ IBAN da inserire deve essere attivo e correttamente intestato o cointestato alla persona che fa domanda per l’assegno unico. L’INPS non può accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda.
È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è invece sufficiente essere delegati alla riscossione su quell’ IBAN .
È inoltre importante che il codice fiscale del richiedente, indicato nella domanda, e quello che risulta all’Istituto di Credito, come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito, corrispondano esattamente.
In questo caso, l’ IBAN deve essere intestato al figlio maggiorenne che richiede la prestazione o cointestato a lui.
La domanda si presenta online, accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito INPS con le proprie credenziali o tramite Patronato oppure rivolgendosi al Contact center INPS.
Le informazioni richieste per presentare la domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale, eventuale disabilità), dati dell’altro genitore (se presente e solo il codice fiscale), dati per il pagamento, dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati. Non vanno allegati documenti, se non in casi specifici di cui viene data comunicazione all’utente all’atto di presentazione della domanda.
Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore.
In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.
No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona nella domanda di voler percepire il 100% dell’assegno e, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore. Questa ripartizione può essere modificata successivamente, sia dal richiedente stesso sia dall’altro genitore. Quest’ultimo deve eventualmente accedere con le proprie credenziali alla procedura (nella sezione “Completa le domande presentate dall’altro genitore”) e indicare i suoi dati per il pagamento ( IBAN , bonifico domiciliato, ecc.).
Nella domanda deve indicare che presenta la richiesta come “genitore affidatario”, poiché si tratta di “affido esclusivo”. In questo caso, l’importo viene automaticamente versato al 100% sui conti che saranno indicati dal richiedente. Questa opzione sarà disponibile dal 25 gennaio 2022.
No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.
Rimangono le detrazioni per gli altri familiari, compresi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico.
Sì. Il nucleo è quello costituito con le regole ISEE (anche nel caso in cui non sia stato presentato).
Si può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l’ IBAN dell’altro genitore.
Resta ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.
Non si deve presentare la domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita, e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di Assegno (settima e ottava), oltre a quella corrente.
Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile cliccare su “Rinuncia”, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.
Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
La domanda per beneficiare dell’Assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
Può fare domanda uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure direttamente il figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne può fare domanda anche successivamente a quella presentata dal genitore che, in questo caso, viene annullata e sostituita.
L’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’Assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare.
Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito.
La protocollazione non avviene al momento della presentazione della domanda, ma poco dopo. Per visionare il numero di protocollo occorre entrare nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la domanda e visualizzare il numero di protocollo assegnato alla domanda. Per la ricerca o l’individuazione della pratica è comunque sufficiente il numero della domanda che viene rilasciato con la ricevuta all’atto dell’invio della domanda.