Attraverso la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modifiche alla normativa del Superbonus, in seguito ai recenti cambiamenti introdotti dal Decreto “Aiuti-quater” e “Decreto “Cessioni”.
Le principali novità possono essere riassunte in tre punti principali:
- proroga della scadenza per fruire del Superbonus per interventi sulle unità unifamiliari: la data limite è stata spostata dal 31 marzo al 30 settembre 2023. Tuttavia, è necessario che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- possibilità di ripartire la detrazione in un arco temporale di 10 anni anziché 4 per le spese sostenute nel 2022;
- sconto fiscale applicabile agli impianti fotovoltaici e all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti, che la legge di Bilancio 2023 ha esteso anche alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps).
Approfondiamo insieme i nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia dell’Entrate per ottenere una migliore comprensione e orientarsi al meglio nel mondo del Superbonus.
Indice degli Argomenti
Superbonus, scadenza al 30 settembre 2023 per le unità unifamiliari
Partiamo con l’analisi della Circolare n. 13 del 13/06/2023 dell’Agenzia delle Entrate relativa alle “Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11“.
La prima grande novità riguarda la proroga per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari: il termine è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023. Tuttavia, per poter usufruire della proroga, è necessario che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. È importante notare che nel calcolo del 30% possono essere inclusi anche i lavori non rientranti nel Superbonus.
Come precisato al punto 1.1.2 della Circolare n. 13, il superbonus legato alle unità unifamiliari è stato prorogato più volte. L’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater ha esteso inizialmente l’applicazione dell’aliquota di detrazione del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, anziché il 31 dicembre 2022, da persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arti e professioni. Questa detrazione si applica agli interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, nonché su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Successivamente, il Decreto-legge n. 11 del 2023 ha ulteriormente prorogato il termine per usufruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, spostandolo dal 31 marzo al 30 settembre 2023.
Per le spese sostenute dopo il 30 settembre 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile usufruire di altri incentivi fiscali, come ad esempio:
- Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica;
- Sismabonus per gli interventi antisismici;
- Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Chiarimenti dell’Entrate, possibilità di detrazione in 10 anni
Al punto 1.5 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate troviamo i chiarimenti in relazione alla possibilità di detrazione in dieci quote annuali. I contribuenti hanno l’opportunità di suddividere in 10 anni, anziché in 4, le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Questa opzione può essere esercitata a partire dal periodo di imposta 2023 ed è una scelta irrevocabile.
La ripartizione su un periodo più lungo ha lo scopo di facilitare la fruizione della detrazione e prevenire possibili situazioni di “incapienza fiscale”, in cui l’imposta lorda risulta inferiore all’ammontare della detrazione in questione.
Per poter accedere all’opzione delle 10 rate è necessario che “la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)“.
Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, come funziona lo sconto fiscale
L’articolo 1, comma 10, lettera a) della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto nell’articolo 119 del Decreto Rilancio il comma 7-bis e prevede che il superbonus al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa essere fruito da parte di:
- Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus);
- Organizzazioni di volontariato (Odv);
- Associazioni di promozione sociale (Aps).
È necessario installare gli impianti solari fotovoltaici in aree o strutture non pertinenziali che possono essere di proprietà di terzi. Tali aree o strutture sono diverse dagli immobili in cui vengono realizzati gli interventi principali che rientrano nel Superbonus, a condizione che siano realizzati all’interno di centri storici soggetti a vincoli, di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’Agenzia dell’Entrate specifica che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati, come previsto dal comma 6 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
In conclusione, l’articolo 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio stabilisce le modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione nel contesto del Superbonus, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- le spese devono essere sostenute da ONLUS, OdV o Aps che si occupano di servizi sociosanitari, e i membri del consiglio di amministrazione di tali entità non devono percepire compensi o indennità di carica;
- gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, che sono oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Il punto 1.4 stabilisce che “il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare”.
Superbonus, le altre novità da non perdersi
La circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 fornisce ulteriori dettagli sulle disposizioni relative al Superbonus, che viene concesso nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023. Queste detrazioni si applicano agli interventi effettuati da:
- condomini e dalle persone fisiche “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni“;
- ONLUS, OdV e APS;
- persone fisiche di singole unità immobiliari “all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio“.
Tuttavia, questa disciplina non si applica per gli interventi, indicati al punto 1.1.1, come ad esempio:
- gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- l’esecuzione di lavori adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, ovvero il 18 novembre 2022;
- gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- l’approvazione da parte dei cosiddetti mini-condomìni, che non hanno l’obbligo di nomina dell’amministratore;
- gli interventi relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Nel caso di interventi che rientrano nelle eccezioni, si applicano ancora le disposizioni precedenti, come specificato nel comma 8-bis: 110% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025. Infine, la presentazione di un progetto di varaizione alla CILA e la successiva delibera assembleare per l’approvazione di tale variante non influiscono sul rispetto dei termini previsti.