Come notificare atti fiscali a soggetti irreperibili: guida

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È possibile salvarsi dalla notifica di atti, accertamenti, cartelle di pagamento e avvisi bonari semplicemente rendendosi irreperibili o fuggendo all’estero? In questo contributo la procedura per il perfezionamento della notifica di atti a soggetti irreperibili.

Sempre più spesso ci capita di incontrare contribuenti convinti che rendersi irreperibili nei confronti dell’Amministrazione finanziaria sia la soluzione migliore per evitare accertamenti, controlli e cartelle di pagamento. Secondo questa logica distorta, l’irreperibilità rappresenterebbe una sorta di “scudo” che consentirebbe di sfuggire alle notifiche fiscali (es. accertamenti) e, di conseguenza, alle relative responsabilità.

Sullo stesso piano si collocano tutti quei soggetti che credono fermamente che il trasferimento di residenza all’estero possa renderli automaticamente intoccabili dal fisco. Un’illusione pericolosa che, come abbiamo già approfondito nel nostro contributo dedicato alle “Notifiche di accertamenti fiscali: il recapito all’estero“, si rivela completamente infruttuosa per evitare cartelle di pagamento e accertamenti nel nostro Paese.

Tuttavia, dato che l’argomento delle notifiche a soggetti irreperibili continua a generare numerose domande e fraintendimenti, abbiamo deciso di dedicare questo approfondimento per fare chiarezza definitiva sulla questione. In particolare, analizzeremo nel dettaglio le condizioni che legittimano la procedura di notifica alternativa, il funzionamento dell’avviso di deposito, le modalità della raccomandata e come si perfeziona effettivamente la notificazione quando il contribuente risulta irreperibile.

Se anche tu stai considerando di renderti irreperibile per sfuggire alle notifiche fiscali, questo articolo ti dimostrerà come tutti i tuoi sforzi sarebbero non solo vani, ma potenzialmente controproducenti per la tua posizione tributaria.

Quando un contribuente è considerato irreperibile

Un contribuente è considerato irreperibile quando l’Amministrazione finanziaria non riesce a recapitargli atti o comunicazioni presso il domicilio fiscale dichiarato o presso altri indirizzi noti. Secondo la normativa, la condizione di irreperibilità si verifica quando:

  • Notificazioni fallite: Gli atti non possono essere consegnati né al contribuente né a persone abilitate a riceverli presso il domicilio fiscale, e l’ufficiale postale o il messo notificatore rilascia relazione di compiuta giacenza o di mancato rinvenimento.
  • Domicilio inesistente o non corrispondente: L’indirizzo indicato come domicilio fiscale risulta inesistente, non più corrispondente alla realtà, o il contribuente non vi risulta più residente.
  • Rifiuto sistematico: Il contribuente rifiuta sistematicamente di ricevere la corrispondenza o non si presenta a ritirare gli atti giacenti presso l’ufficio postale.

Notifiche di atti a soggetti irreperibili

Nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità, oppure per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139 c.p.c., l’agente notificatore, deve seguire una precisa procedura. Infatti, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., l’agente notificatore è tenuto a:

  • Depositare la copia dell’atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
  • Affiggere l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
  • Infine, dare notizia al soggetto notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Perfezionamento della notifica

Questa procedura è molto importante è serve per dare garanzia sia al soggetto che deve notificare, dante causa, sia per garantire il soggetto avente causa. Il soggetto ricevente, infatti, potrebbe trovarsi nella condizione di irreperibilità, anche per ragioni a lui non imputabili.

Per questo motivo, nel caso di notifica di un atto di riscossione, come ad esempio una cartella di pagamento è opportuno verificare che la notifica sia perfezionata.

In questo caso, se ci si trova di fronte ad un contribuente irreperibile, è necessario, oltre al deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi e all’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, anche la notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso contrario, la notificazione non può dirsi perfezionata (sul punto vedasi la Cass. 24.5.2013 n. 12865). Ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 del 2010 e con l’ordinanza 63 del 2011.

È rilevante, dunque, l’invio della raccomandata informativa perché essa consente il perfezionamento della notifica.

Condizioni di legittimità per la notifica di atti a soggetti irreperibili

Il processo di notifica di atti, accertamenti, o pretese tributarie, deve essere garantito per tutti i soggetti, anche per quelli che sfuggono alla normale notifica. Per questo motivo è necessario avere cura di rispettare i requisiti di legittimità che si rendono necessari per perfezionare le notifiche a soggetti irreperibili.

In questi casi, il procedimento di notifica, si rende applicabile solo con la presenza di determinati requisiti:

  • Sia noto il luogo in cui debba eseguirsi la notifica. In caso contrario si rientrerebbe nella c.d. irreperibilità assoluta;
  • Risulti impossibile la consegna dell’atto per irreperibilità o incapacità o rifiuto dei soggetti abilitati a riceverlo.

In tale ipotesi, è richiesto il rigoroso rispetto delle formalità indicate dall’articolo 140 del c.p.c. (Cass. 4.4.98 n. 3497). Il deposito di copia dell’atto presso la “casa comunale” di una frazione del Comune comporta la nullità della notifica (Cass. 3.10.2012 n. 16817).

Notifiche a soggetti Irreperibili: irreperibilità relativa

Contenuto della relata

L’agente notificatore deve precisare, a pena di invalidità assoluta della notifica, quale sia stata la causa dell’irreperibilità (Cass. 4.5.2007 n. 10260). Questo in tutti i casi di notifiche a soggetti irreperibili. La mancata indicazione di ciò è stata altre volte considerata causa di nullità sanabile (Cass. 1.12.2006 n. 25621).

Avviso di deposito

La mancata affissione dell’avviso di deposito di copia dell’atto presso il Comune rende, secondo un’opinione, inesistente la notifica (C.T.P. Latina 23.2.2004 n. 513). In altre occasioni, è stato invece precisato che la nullità derivante dalla mancata affissione è sanata con la ricezione della raccomandata (Cass. 11.3.2005 n. 5450).   È controverso se l’avviso possa essere inserito nella cassetta postale anziché affisso alla porta dell’abitazione. In senso favorevole, C.T.P. Genova 16.11.2004 n. 496. Mentre, in senso contrario, C.T.P. Parma 27.12.2003 n. 93.

Raccomandata con avviso di ricevimento

L’articolo 60 del DPR n. 600/73 non contempla la necessità di allegare all’atto notificato l’avviso di ricevimento. La raccomandata con avviso di ricevimento deve imprescindibilmente essere spedita dall’ufficio postale “universale”, e non da corrieri privati (Cass. 7.5.2008 n. 11034).

La giurisprudenza ha sancito che, ai fini della legittimità della notifica, non è necessario che l’Agenzia delle Entrate produca la cartolina dell’avviso di ricevimento. Tuttavia, è sufficiente la spedizione dell’avviso di deposito ad opera del messo notificatore (Cass. 19.11.2009 n. 24480).

Quanto esposto pare, tuttavia, in contrasto con un’altra pronuncia della stessa Corte, ove, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite 627/2008, è stato affermato che l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione (Cass. 14.10.2009 n. 21760).

Pluralità di avvisi di accertamento

Si ritiene ammissibile l’invio di un unico avviso anziché di tanti avvisi quanti sono gli atti depositati presso la casa comunale. Questo purché dallo stesso risulti la sua riferibilità a più atti impositivi (C.T.P. Genova 16.11.2004 n. 496 e Cass. 12.5.98 n. 4762).  

Condizioni e procedura per la notifica di atti a soggetti irreperibili

Condizione:
Irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dell’art. 139 c.p.c.
FaseProcedura di notifica:
1.Deposito di copia dell’atto nella casa del comune ove la notifica deve eseguirsi
2.Affissione dell’avvio di deposito presso la porta dell’abitazione del destinatario
3.Raccomandata con avviso di ricevimento

Notifiche a soggetti irreperibili: irreperibilità assoluta

Qualora nel Comune ove debba eseguirsi la notifica non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di cui all’articolo 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell’albo del Comune.

In tal caso, ai fini del termine per ricorrere, la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione (articolo 60, comma 1, lett. e) del DPR n. 600/73).

Nel caso delle cartelle di pagamento in ipotesi di irreperibilità, la notifica si dà per eseguita il giorno successivo alla data di affissione dell’avviso presso l’albo del Comune.

Ambito di applicazione della fattispecie

Tale procedura è ammessa nel caso in cui il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In particolare, è stato precisato che:

  • La notifica è legittima anche se il trasferimento in luogo sconosciuto risulti da dichiarazioni rese da terzi non coperte da pubblica fede;
  • L’Ufficio è tenuto a effettuare ricerche anagrafiche solo in caso di spostamento di residenza all’interno del Comune ove la notifica deve avvenire (Cass. 9.5.2003 n. 7120). Nel caso di specie, la notifica è avvenuta nel Comune di domicilio fiscale e di residenza anagrafica del contribuente in un contesto nel quale costui, trasferitosi in altro Comune, aveva omesso di comunicare la variazione all’anagrafe;
  • L’apposizione sulla relata dell’ambigua formula “impossibilità di eseguire la notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c.” non è sufficiente a giustificare l’adozione della procedura in esame;
  • Sebbene nessuna norma prescriva quali attività il messo debba effettuare per constatare il trasferimento del contribuente in luogo sconosciuto, dalla relata deve comunque emergere che le ricerche sono avvenute, che sono attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame.

Condizioni e procedura per la notifica di atti a soggetti irreperibili con irreperibilità assoluta

Condizione:
Mancanza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente
FaseProcedura di notifica:
1.Deposito di copia dell’atto nella casa del comune ove deve essere eseguita la notifica
2.Affissione dell’avviso di un deposito nell’albo del comune

Perfezionamento della notifica

In base al principio di scissione del perfezionamento della notifica, gli effetti di quest’ultima decorrono, per il notificante, dalla data di consegna dell’atto da notificare all’agente notificatore, e, per il notificatario, dalla data di effettiva ricezione dell’atto. Con la sentenza 23.1.2004 n. 28, la Corte Costituzionale ha dichiarato che tale dogma è applicabile a ogni tipo di notifica.

Perfezionamento (Ufficio)

Nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al fine del rispetto del termine di decadenza dal potere di accertamento, occorre riferirsi alla data in cui l’atto è stato consegnato all’agente notificatore (Cass. SS.UU. 13.1.2005 n. 458).

Perfezionamento (contribuente)

Con la sentenza 14.1.2010 n. 3, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui, così come interpretato dalla giurisprudenza di Cassazione, stabilisce che gli effetti della notifica decorrono, nei confronti del notificatario, dalla data di spedizione della raccomandata. Anziché dalla data in cui egli ha ricevuto l’avviso di ricevimento della raccomandata stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Nei confronti del destinatario, in un primo momento, la giurisprudenza aveva infatti sancito che la notifica si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento) (Cass. 21.2.2006 n. 3685 e Cass. SS.UU. 13.1.2005 n. 458).

La Corte Costituzionale è giunta a tale conclusione sulla base del c.d. “principio di scissione” del momento di perfezionamento della notifica, e sul raffronto con l’articolo 8 della Legge n. 890/82 che, per le notifiche a mezzo posta, sancisce che, nell’irreperibilità, la notifica si perfeziona, per il notificatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, in cui si rende noto al contribuente che l’atto è depositato presso l’ufficio postale.

Invece, nella c.d. irreperibilità assoluta, come previsto dall’articolo 60 del DPR n. 600/73, la notifica si dà per eseguita l’ottavo giorno successivo a quello di affissione dell’atto presso l’albo del Comune. La prova dell’avvenuta affissione all’albo per il suddetto termine deve essere fornita dall’ente impositore (C.T.P. Torino 12.4.2010 n. 42).

Termini di notifica degli atti in caso di irreperibilità relativa e assoluta

Irreperibilità relativa: termini di notifica degli atti

Per l’Amministrazione finanziariaPer il contribuente
Data di consegna dell’atto all’agente notificatoreRicezione della raccomandata

Irreperibilità assoluta: termini di notifica degli atti

Per l’Amministrazione finanziariaPer il contribuente
Data di consegna dell’atto all’agente notificatoreOtto giorni dopo l’affissione dell’avvio di deposito

Conclusioni e consulenza fiscale online

Come avrai capito, esistono due distinte procedure di notifica degli atti amministrativi e tributari. La prima riguarda la notifica in caso di irreperibilità relativa. La seconda, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

Ricordo, quindi, che nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all’articolo 140 c.p.c. in cui il domicilio è noto, ma il soggetto è momentaneamente irreperibile), si rende applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso articolo 26 del DPR n. 602/73, il quale – rinviando all’art. 60 del DPR n. 600/73 – rende applicabile, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, l’articolo 140 c.p.c., ossia mediante invio di raccomandata A/R al destinatario. Cosa che, invece, non è prevista nei casi di irreperibilità assoluta.

Inoltre, è utile ricordare i tempi di perfezionamento della notifica, che sono diversi per il soggetto notificatore rispetto al notificato. Quindi, ad esempio, un atto arrivato dopo i termini di scadenza dell’accertamento, potrebbe essere comunque valido, se il notificante ha perfezionato nei termini la notifica al messo notificatore.

È proprio per questo motivo che bisogna prestare la dovuta attenzione al fatto che un atto di accertamento ricevuto anche dopo il termine di decadenza, ma la cui notifica all’agente notificare è avvenuta nei termini, è un atto valido.

Il consiglio che posso darti, quindi, è sempre quello di farti assistere da professionisti preparati se hai ricevuto un atto di accertamento nei tuoi confronti.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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