Il Consiglio dei Ministri, il 30 aprile 2024, ha dato il via libera ad un ulteriore decreto legislativo in attuazione della riforma fiscale, segnando un importante cambiamento per i professionisti, con l’introduzione di norme come la neutralità fiscale delle STP.
Nel decreto sono contenute diverse novità rilevanti come la revisione di Irpef e Ires e la regolamentazione delle società tra professionisti (STP).
Le disposizioni sulle aggregazioni degli studi professionali rappresentano quasi una rivoluzione, in quanto rimuovono l’ultimo ostacolo all’aggregazione di singoli studi in società tra professionisti.
Nel testo, andremo ad occuparci proprio della neutralità fiscale delle STP prevista dalla legge delega per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
Indice degli Argomenti
La neutralità fiscale delle aggregazioni di studi professionali in STP
L’articolo 5, comma 1, lettera f) n. 2.4 della Legge n. 111/2023 stabilisce la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
Si tratta, probabilmente, della novità più attesa nel mondo dei professionisti che di fatto, porta la neutralità fiscale nell’effettuazione di operazioni di conferimento di studi professionali in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Si tratta delle c.d. società tra professionisti, disciplinate dall’art. 10 della Legge n. 183/2011.
Di fatto, con l’entrata in vigore del decreto il conferimento di più studi professionali in una STP non farà emergere plusvalenze imponibili da assoggettare a tassazione. L’operazione, diventando neutrale permetterà agli studi professionali di aggregarsi e crescere dimensionalmente senza pensare alla variabile fiscale dell’operazione. Si tratta, quindi, di una norma che facilita, di conseguenza, la cooperazione tra i professionisti.
Il nuovo art. 177-bis co. 1 del TUIR
Il decreto introduce l’art. 177-bis, comma 1, nel TUIR. Secondo questa disposizione i conferimenti di attività materiali e immateriali, compresa la clientela e ogni elemento immateriale, nonché di passività, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Di conseguenza viene confermato il regime di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, incluso il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
Le aggregazioni fra professionisti non saranno tassate
Fatte queste anticipazioni, spieghiamo meglio cosa ha introdotto la riforma del 30 aprile 2024. In pratica, la norma premia le aggregazioni tra professionisti. L’agevolazione sarà applicata non appena il decreto entrerà in vigore (attualmente in attesa delle revisioni parlamentari). La norma prevede che, i singoli che decidono di associarsi tra loro e gli studi che da associati si trasformano in società non pagheranno le imposte.
Viene, quindi, stabilito che non vanno a costituire plusvalenze tutti i conferimenti, materiali e non, derivanti da attività artistica o professionale che confluiscono in società e su questo tipo di operazioni non si dovranno versare le imposte.
Cosa riguarderà la neutralità? Saranno coinvolte tutte le operazioni straordinarie attuate dai professionisti, tra cui anche le fusioni e le scissioni delle società già costituite.
La previsione è stata pensata per incentivare i professionisti ad unirsi e crescere, favorendo la logica dell’aggregazione tra gli studi. Lo scopo è quello di rispondere meglio alle esigenze della clientela.
Quando si applica la neutralità fiscale
Il principio della neutralità fiscale viene confermato per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Incluso anche il passaggio da associazioni professioni professionali tra professionisti.
Inoltre, viene applicato anche per:
- Operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
- Apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
- Apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
Pareri sull’intervento
L’intervento è stato accolto positivamente. Innanzitutto, si tratta di una riforma a lungo attesa dai professionisti che va a colmare un vuoto normativo.
Grazie a questo principio, viene rimosso uno dei principali ostacoli che ha frenato la crescita organizzativa e dimensionale, ma anche la stessa formazione delle aggregazioni, rendendo neutrali i processi di riorganizzazione le studi professionali.
È stato definito come un vero e proprio traguardo storico. Viene rimosso un ostacolo che non aveva più ragion d’essere, facilitando i percorsi aggregativi.
Infatti, la disciplina che dovrebbe derivare dai provvedimenti di attuazione della delega è finalizzata a colmare un vuoto normativo, nel quale si sono susseguite anche interpretazioni, spesso, contrastanti.
Conclusioni
Il Decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri, il 30 aprile 2024, ha introdotto il principio di neutralità fiscale nelle operazioni di aggregazione professionale.
In sostanza, non si computano più eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie concernenti le società tra professionisti, gli apporti in associazioni professionali o in società semplici e gli apporti di posizioni partecipative in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
Domande frequenti
Quando conviene la STP?
In linea di massima, conviene in ragione perché il professionista non risponde più dei debiti con il suo patrimonio personale, ma solo con quello aziendale.
Cosa prevede il decreto legislativo approvato il 30 aprile?
La neutralità fiscale prevista dalla legge delega assicura che la trasformazione di un’associazione professionale in STP, o i conferimenti di beni e crediti dei professionisti in una STP, non siano soggetti a tassazione.
Quando si applica la neutralità fiscale?
Non si computano più eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie concernenti le società tra professionisti, gli apporti in associazioni professionali o in società semplici e gli apporti di posizioni partecipative in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.