Il lavoro occasionale è compatibile con la NASPI entro il limite variabile a seconda del tipo di attività ed è cumulabile. Tuttavia, l’indennità si riduce dell’80% dei redditi previsti (ed è prevista comunicazione INPS).
Chi percepisce la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) si trova spesso di fronte a un interrogativo cruciale: è possibile svolgere attività lavorative occasionali senza perdere il diritto all’indennità di disoccupazione? La risposta, contrariamente a quanto molti credono, non è un secco “no“.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le successive circolari INPS hanno delineato un quadro normativo che consente la compatibilità tra NASpI e lavoro occasionale, purché vengano rispettate specifiche condizioni e soglie reddituali. La chiave sta nel comprendere i meccanismi di riduzione dell’indennità e le corrette procedure di comunicazione all’INPS.
Questa compatibilità rappresenta un’opportunità significativa per i disoccupati che desiderano mantenersi attivi nel mercato del lavoro, acquisire nuove competenze o integrare il reddito, senza rinunciare completamente al sostegno pubblico.
Indice degli argomenti
- Il quadro normativo di riferimento: Decreto Legislativo n. 22/15 e circolari INPS
- Definizione e tipologie di lavoro occasionale compatibile con la NASpI
- Soglie reddituali e limiti per mantenere la compatibilità
- Obblighi di comunicazione all’INPS: tempistiche e modalità
- Calcolo della riduzione dell’indennità: esempi pratici
- Gestione delle attività occasionali ripetute nel tempo
- Controlli INPS e conseguenze delle violazioni
- Strategie operative per massimizzare la compatibilità
- L’anticipo della NASpI per avviare attività autonoma: un’opportunità da sfruttare
Il quadro normativo di riferimento: Decreto Legislativo n. 22/15 e circolari INPS
La disciplina della compatibilità tra NASpI e attività lavorative trova la sua fonte primaria nell’articolo 9 del D.Lgs. n. 22/2015, che ha introdotto il principio della riduzione proporzionale dell’indennità anziché la sua completa sospensione. Questo approccio innovativo ha rappresentato un cambio di paradigma rispetto alla precedente normativa ASpI.
La Circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 ha fornito le prime indicazioni operative, successivamente integrate dalla Circolare n. 142 del 2 novembre 2015 e dalla Circolare n. 40 del 23 febbraio 2018, che hanno chiarito aspetti procedurali e definito con maggiore precisione le modalità di calcolo della riduzione.
Il principio cardine stabilito dalla normativa è che il percettore di NASpI può svolgere attività lavorative occasionali, ma deve comunicarle preventivamente all’INPS e subire una corrispondente riduzione dell’indennità, calcolata in base al reddito percepito dall’attività svolta.
Definizione e tipologie di lavoro occasionale compatibile con la NASpI
Per lavoro occasionale si intende qualsiasi attività lavorativa di carattere saltuario e discontinuo che non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Rientrano in questa categoria diverse tipologie contrattuali che presentano caratteristiche di temporaneità e occasionalità.
Le prestazioni di lavoro accessorio, disciplinate dall’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, rappresentano una delle forme più comuni di lavoro occasionale compatibile con la NASpI. Questi rapporti, caratterizzati da compensi non superiori a 5.000 euro annui per committente, mantengono la loro natura occasionale anche quando ripetuti nel tempo.
Anche i contratti a termine di brevissima durata possono configurarsi come lavoro occasionale, purché non superino determinate soglie temporali e retributive. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ha chiarito che la natura occasionale dipende dalla discontinuità temporale e dalla limitatezza del compenso, non dalla ripetizione sporadica dell’attività.
Le collaborazioni coordinate e continuative occasionali, pur presentando maggiori complessità interpretative, possono mantenere la compatibilità con la NASpI quando caratterizzate da durata limitata e compensi contenuti, sempre nel rispetto delle soglie previste dalla normativa.
Soglie reddituali e limiti per mantenere la compatibilità
Il mantenimento della compatibilità tra NASpI e lavoro occasionale è subordinato al rispetto di precise soglie reddituali che determinano l’entità della riduzione dell’indennità. La normativa prevede un sistema articolato che considera sia i redditi annuali complessivi sia quelli derivanti da singole prestazioni.
Per le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, il limite è fissato a 5.000 euro annui: entro questa soglia la NASpI è interamente cumulabile senza alcuna riduzione e senza obbligo di comunicazione all’INPS Stato di disoccupazione.
Per il lavoro autonomo occasionale, il limite di compatibilità è di 5.500 euro annui (invariato dal 2022): superata questa soglia si perde il diritto alla NASpI, mentre entro il limite l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito percepito e sussiste l’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS. P
Per il lavoro dipendente e parasubordinato, la soglia è più elevata e ammonta a 8.500 euro (aumentata rispetto agli 8.173,91 euro del 2022-2023): anche in questo caso, entro il limite si applica la riduzione dell’80% con obbligo di comunicazione, mentre il superamento comporta la decadenza dalla prestazione, salvo i contratti di durata non superiore a sei mesi per i quali è prevista la sospensione temporanea della NASpI.
Queste differenziazioni riflettono la volontà del legislatore di graduare gli incentivi al lavoro in base alla stabilità e intensità dell’attività svolta, mantenendo un sostegno decrescente man mano che aumenta il grado di occupazione del beneficiario.
La Circolare INPS n. 40/2018 ha precisato che il calcolo deve essere effettuato su base mensile, considerando il reddito effettivamente percepito nel mese di riferimento. Questa modalità di calcolo consente una maggiore flessibilità nella gestione delle attività occasionali, evitando penalizzazioni eccessive per prestazioni concentrate in singoli periodi.
Obblighi di comunicazione all’INPS: tempistiche e modalità
La comunicazione preventiva all’INPS rappresenta un adempimento fondamentale per mantenere la compatibilità tra NASpI e lavoro occasionale. L’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. n. 22/2015 stabilisce che il beneficiario deve comunicare entro trenta giorni dall’inizio dell’attività tutti i dati relativi al rapporto di lavoro occasionale.
La comunicazione deve avvenire attraverso il modello NASpI-Com, disponibile sul portale web dell’INPS nella sezione dedicata ai servizi online. Il modello richiede l’indicazione precisa di diversi elementi: la tipologia di attività svolta, il periodo di durata previsto, il compenso lordo pattuito, i dati del committente e la modalità di pagamento concordata.
La tempestività della comunicazione è cruciale per evitare sanzioni e recuperi dell’indennità già percepita. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ha chiarito che il ritardo nella comunicazione comporta la sospensione immediata della NASpI fino alla regolarizzazione della posizione.
L’INPS ha introdotto un sistema di comunicazioni integrate che consente di aggiornare tempestivamente le variazioni reddituali attraverso il portale online. Questa procedura semplificata permette di gestire più efficacemente le attività occasionali discontinue, riducendo i rischi di errori amministrativi.
In caso di attività autonoma intrapresa successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario di NASPI, entro un mese dal suo inizio, dovrà darne comunicazione all’INPS e dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASPI COM. La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – comporta la decadenza dalla NASPI. Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma dovranno dichiarare il reddito annuale presunto ogni anno.
Apertura della partita IVA
Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l’accoglimento della domanda di NASPI, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASPI.
Ad esempio, se si decide di aprire una partita IVA individuale è possibile presentare all’INPS la domanda per ottenere la liquidazione in unica soluzione della NASPI ancora da liquidare.
La dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASpI -Com: invio comunicazione, accessibile dalla stessa scheda con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con codice fiscale e PIN dispositivo. In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Calcolo della riduzione dell’indennità: esempi pratici
Il meccanismo di riduzione della NASpI per lavoro occasionale segue una formula matematica precisa che considera il reddito mensile percepito e applica la percentuale di riduzione dell’80%. Questo sistema garantisce trasparenza nel calcolo e prevedibilità degli importi spettanti.
Consideriamo un esempio concreto: un beneficiario di NASpI che percepisce un’indennità mensile di 800 euro svolge un’attività occasionale che gli frutta 1.000 euro lordi nel mese di marzo. La riduzione dell’indennità sarà pari a 800 euro (80% di 1.000 euro), comportando una NASpI residua di zero euro per quel mese.
In un secondo scenario, lo stesso beneficiario percepisce 300 euro lordi da lavoro occasionale nel mese di aprile. La riduzione sarà di 240 euro (80% di 300 euro), lasciando una NASpI residua di 560 euro (800 – 240 euro). Questo meccanismo incentiva le attività occasionali di importo limitato, mantenendo un sostegno economico significativo.
La Circolare INPS n. 142/2015 ha chiarito che il calcolo deve considerare esclusivamente i compensi effettivamente percepiti nel mese, non quelli maturati. Questa precisazione è rilevante per attività occasionali con pagamenti dilazionati o differiti nel tempo.
Gestione delle attività occasionali ripetute nel tempo
La ripetizione di attività occasionali con lo stesso committente solleva questioni interpretative complesse che richiedono un’analisi caso per caso. La normativa non vieta espressamente la reiterazione di prestazioni occasionali, ma stabilisce criteri per distinguere tra vera occasionalità e rapporti di lavoro mascherati.
La Circolare INPS n. 94/2015 ha stabilito che la natura occasionale si mantiene quando le prestazioni sono caratterizzate da discontinuità temporale e autonomia decisionale del lavoratore. Non costituisce elemento ostativo la ripetizione sporadica di attività simili, purché mantenga carattere saltuario e non superi le soglie reddituali previste.
Un criterio operativo consolidato nella prassi degli uffici INPS considera compatibili con la NASpI le attività occasionali che non superano i 15 giorni lavorativi mensili e che mantengono intervalli temporali significativi tra una prestazione e l’altra. Questi parametri, pur non essendo codificati normativamente, rappresentano una guida pratica per valutare la genuinità dell’occasionalità.
La giurisprudenza del lavoro ha precisato che la valutazione deve considerare l’insieme delle circostanze: modalità di svolgimento dell’attività, grado di integrazione nell’organizzazione aziendale, continuità delle prestazioni e autonomia operativa del prestatore. L’approccio casistico rimane la metodologia più affidabile per gestire situazioni complesse.
Controlli INPS e conseguenze delle violazioni
Il sistema di controlli INPS sulle comunicazioni NASpI si è notevolmente rafforzato negli ultimi anni attraverso l’implementazione di procedure automatizzate di verifica che incrociano i dati dichiarati con le informazioni presenti negli archivi amministrativi. Questi controlli rappresentano un elemento deterrente fondamentale per garantire il corretto utilizzo dell’indennità di disoccupazione.
I controlli automatici si attivano quando il sistema rileva incongruenze tra le comunicazioni del beneficiario e i dati risultanti dalle denunce contributive dei datori di lavoro. L’incrocio con gli archivi dell’Agenzia delle Entrate consente inoltre di verificare la coerenza tra i redditi dichiarati per la NASpI e quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione comportano la sospensione immediata dell’indennità e l’obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti. La normativa prevede inoltre l’applicazione di interessi moratori e, nei casi più gravi, la decadenza definitiva dal diritto alla NASpI.
La procedura di recupero segue le regole generali previste per i crediti INPS, con possibilità di rateizzazione in presenza di situazioni di particolare difficoltà economica. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il recupero opera anche in caso di buona fede del beneficiario, confermando la natura oggettiva dell’obbligo restitutorio.
Strategie operative per massimizzare la compatibilità
L’ottimizzazione della compatibilità tra NASpI e lavoro occasionale richiede una pianificazione strategica che consideri sia gli aspetti economici sia quelli procedurali. La corretta gestione delle tempistiche e delle modalità di comunicazione può fare la differenza tra il mantenimento e la perdita dell’indennità.
Una strategia efficace consiste nel frazionare le attività occasionali in più mesi, evitando concentrazioni eccessive in singoli periodi che potrebbero comportare riduzioni significative dell’indennità. Questa distribuzione temporale consente di massimizzare il reddito complessivo mantenendo un sostegno economico costante.
La scelta del timing per le comunicazioni all’INPS può influenzare positivamente la gestione del rapporto. Comunicare tempestivamente l’inizio dell’attività, anche quando ancora non definita nei dettagli economici, consente di evitare sanzioni e di aggiornare successivamente i dati attraverso comunicazioni integrative.
L’utilizzo di contratti chiaramente definiti nei loro elementi essenziali (durata, compenso, modalità di svolgimento) facilita sia la comunicazione all’INPS sia l’eventuale gestione di controlli successivi. La documentazione contrattuale dettagliata rappresenta la migliore garanzia per dimostrare la genuinità dell’occasionalità dell’attività svolta.
L’anticipo della NASpI per avviare attività autonoma: un’opportunità da sfruttare
Un’opzione spesso trascurata ma estremamente vantaggiosa è la possibilità di richiedere l’anticipo della NASpI per avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa. L’articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 22/2015 prevede infatti che il beneficiario possa ottenere in un’unica soluzione l’importo complessivo dell’indennità residua per investirla nell’avvio di una nuova attività imprenditoriale.
L’anticipo può essere richiesto in due modalità distinte: come contributo a fondo perduto pari al 60% dell’importo residuo per l’avvio di attività di lavoro autonomo, oppure come finanziamento rimborsabile per partecipare al capitale sociale di società cooperative. La scelta tra le due opzioni dipende dalla tipologia di attività che si intende avviare e dalle necessità finanziarie del progetto imprenditoriale.
La Circolare INPS n. 174 del 11 novembre 2015 ha disciplinato nel dettaglio le procedure operative, specificando che la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA e deve essere corredata da un business plan dettagliato che dimostri la sostenibilità economica del progetto. Il piano deve includere analisi di mercato, proiezioni finanziarie e cronoprogramma delle attività.
Un aspetto cruciale è che l’anticipo è incompatibile con la prosecuzione della NASpI mensile: il beneficiario deve scegliere tra percepire l’indennità mensilmente o ricevere l’anticipo in un’unica soluzione. Questa scelta è irreversibile e richiede un’attenta valutazione delle prospettive di successo dell’attività imprenditoriale.