Dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali 2025

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Dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali. I contribuenti interessati lo possono scaricare il Modello Redditi ENC dal sito dell'Agenzia delle Entrate insieme alle istruzioni per la compilazione.

Le dichiarazioni fiscali che possono essere presentate nel 2025 sono relative ai:

  • Redditi;
  • Iva;
  • Irap;
  • Sostituti d’imposta (Modello 770).

I contribuenti, devono anche, qualora siano obbligati, a presentare i modelli ISA, la cui disciplina ha sostituito quella relativa agli studi di settore e parametri contabili.

Il Provvedimento del 17 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello, con le relative istruzioni della Dichiarazione dei Redditi, modello Redditi Enti non commerciali, residenti nel territorio dello Stato e soggetti non residenti ed equiparati.

Quando e come si presenta il modello

La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, DPR n. 322/98). Pertanto, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.

Per compilare la dichiarazione sarà disponibile il software RedditiOnLine ENC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione deve essere inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti:

  • Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto;
  • Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
  • Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • I soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017);
  • Intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Quali quadri utilizzare

Gli art. 143 e 150 TUIR disciplinano i criteri per la determinazione dell’imponibile fiscale degli enti non commerciali. L’art. 150 TUIR ha introdotto alcune novità sulla disciplina fiscale degli “Enti del terzo settore”, ossia le ONLUS.

La piena operatività del Codice del Terzo Settore è subordinata all’emanazione dei decreti delegati dall’autorizzazione della Commissione europea ed all’effettiva istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, a cui devono necessariamente iscriversi gli enti interessati.

Il reddito complessivo per gli Enti non commerciali, è formato da:

  • I Redditi fondiari, (terreni e fabbricati- quadri RA e RB del Modello Redditi);
  • I Redditi di capitale (quadro RL del Modello Redditi);
  • Redditi d’impresa (quadri RD, RC, RG, RF del Modello Redditi);
  • Redditi diversi (quadro RL del Modello Redditi);

non importa dove sono stati prodotti e qualunque sia la destinazione. Sono esclusi i redditi esenti IRES e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Il reddito degli Enti non commerciali non viene determinato, unitariamente. Per gli Enti commerciali e le società di capitali, il reddito, da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le regole del reddito d’impresa, gli Enti non commerciali sono sostanzialmente equiparati alle persone fisiche.

Il loro reddito complessivo è formato da varie categorie di reddito:

  • Fondiario;
  • Di capitale;
  • D’impresa;
  • Diversi

senza che possa assumere alcun rilievo nè il luogo di produzione dei redditi, nè la destinazione degli stessi.

Per determinare il reddito complessivo degli Enti non commerciali occorre sommare i redditi imponibili sopra indicati, diminuendoli delle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali: la struttura del modello

La dichiarazione dei redditi che gli Enti non commerciali devono utilizzare è il Modello Redditi Enti non Commerciali, il quale è costituito da:

  • Un modello base, composto da due pagine contenenti:
    • L’informativa sulla privacy;
    • Il tipo di dichiarazione, le informazioni relative alla società, all’ente ed i dati relativi al rappresentante;
    • Altri dati, i dati relativi ai quadri compilati, il visto di conformità e la certificazione tributaria;
    • Impegno alla presentazione telematica.
  • Una serie di quadri aggiuntivi.

Il frontespizio

Il frontespizio del Modello REDDITI ENC si compone di due facciate:

  1. La prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, nonché i campi relativi alla “Denominazione” e al “Codice fiscale”;
  2. La seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla ONLUS, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, devono presentare la dichiarazione anche in caso di mancanza di redditi o in caso di perdita. La dichiarazione dei Redditi Enti non commerciali 2025, deve essere compilata e presentata da:

  • Enti non commerciali, pubblici e privati, i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti o non nel territorio dello Stato;
  • Organismi non lucrativi di utilità sociale ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
  • Società ed Enti non commerciali di ogni tipo, compresi i Trust, non residenti nel territorio dello Stato;
  • Curatori di eredità giacenti, qualora il chiamato all’eredità è soggetto ad IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Le società non residenti, compresi i Trust che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni, presentano il Modello Redditi SC.

Enti considerati residenti nel territorio dello Stato

Sono considerati residenti, gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Sono, inoltre, considerati residenti, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia.

Rischio dei fenomeni di esterovestizione

Per contrastare i fenomeni di esterovestizione, sussiste una presunzione di residenza nel territorio dello Stato, della società/ente, ed è invertito a carico del contribuente, l’onere della prova.

Per esterovestizione si intende una pratica elusiva, consistente nella fittizia localizzazione della residenza fiscale di società ed enti in Stati esteri allo scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti nell’ordinamento di appartenenza o fruire dei più favorevoli regimi fiscali. In presenza di determinati presupposti, è considerata residente in Italia, la società o l’ente estero che detiene partecipazioni di controllo, di diritto o di fatto, in società od enti residenti, qualora, alternativamente:

  • È controllato, anche indirettamente, da soggetti residenti nel Territorio dello Stato;
  • Il consiglio di amministrazione o un altro organo di gestione equivalente, è formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Sono, inoltre, considerati residenti nel territorio dello Stato, le società e gli Enti, il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e siano controllati, direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia.

Trust

Sono considerati residenti, anche, salvo prova contraria, i Trust, istituiti in Stati o in territori diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, qualora:

  • Almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
  • Successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato, effettui in favore del Trust, un’attribuzione che comporti:
    • Il trasferimento della proprietà di beni immobili;
    • La costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari o di vincoli di destinazione sugli stessi.

L’oggetto principale o esclusivo dell’Ente è determinato dall’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in mancanza, occorre fare riferimento all’attività effettivamente esercitata.

I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e quelli con la sede in Lussemburgo, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, sono esenti dalle imposte sui redditi purchè il fondo o il soggetto incaricato dalla gestione sia sottoposto a delle forme di vigilanza.

La perdita della qualifica di non commerciabilità

In caso di perdita del requisito della non commerciabilità, avvenuta nell’esercizio, deve essere utilizzato il Modello Redditi – società di capitali ed enti equiparati e non il Modello Redditi Enti non Commerciali.

La perdita della qualifica di non commerciabilità dell’Ente, avviene, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

Ci sono poi, alcuni parametri che, costituisce indice di non commerciabilità, i quali non comportano automaticamente la qualifica Ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e possono comunque, portare ad un giudizio nel complesso, sull’attività esercitata.

Ai fini della qualificazione commerciale, occorre tener conto anche dei seguenti parametri:

  • Prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
  • La prevalenza dei ricavi derivanti dalle attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;
  • La prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo con queste ultime, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
  • Prevalenza delle componenti negative attinenti alle attività commerciali rispetto alle restanti spese.

Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo di imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte dell’Ente.

L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica. Il mutamento della qualifica produce effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui si verifica.

I termini e le modalità di versamento

I termini entro i quali, gli enti, devono provvedere al versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, sono diversi, a seconda che, venga approvato il bilancio d’esercizio o il rendiconto entro i termini ordinari.

Per poter stabilire quali sono i termini entro cui gli Enti non commerciali devono effettuare il versamento delle imposte, è necessario tener conto:

  • Della data di chiusura dell’esercizio;
  • Della data di approvazione del bilancio o del rendiconto.

I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, e approvano il bilancio o il rendiconto entro i termini ordinari, ovvero 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, hanno a disposizione gli stessi termini previsti per le persone fisiche e le società di persone.

Per quanto riguarda gli Enti non Commerciali, occorre verificare il termine di approvazione del Bilancio d’esercizio/rendiconto previsto dallo Statuto dell’Ente, tenendo in considerazione la regola generale che il versamento dell’IRES e dell’IRAP, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

In caso di approvazione del Bilancio/rendiconto oltre i termini ordinari (oltre 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio), il versamento delle imposte è effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del Bilancio/rendiconto.

Modalità di versamento

Il versamento delle imposte, dovute a titolo di:

  • IRES;
  • IVA;
  • Imposte sostitutive;
  • IRAP;
  • Ritenuta alla fonte;

deve essere obbligatoriamente, utilizzato, il modello F24. Per poter effettuare i versamenti delle imposte e dei contributi, i titolari di partita IVA, devono utilizzare il Modello F24 telematico.

Il versamento può essere effettuato dal titolare della partita IVA, per conto proprio oppure tramite intermediario abilitato. Il Mod. F24, può essere presentato mediante:

  • I servizi telematici bancari;
  • I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che non siano titolari di partita IVA, possono presentare il modello F24 cartaceo, in assenza di compensazione, di qualsiasi importo, direttamente presso una banca, in posta oppure presso un qualsiasi sportello della riscossione.

Le novità del modello

Nella dichiarazione dei redditi enti non commerciali vi sono alcune novità che riepiloghiamo di seguito:

  • Esenzione IMU: Sono previste specifiche esenzioni IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività non commerciali, a condizione che siano rispettati determinati requisiti;
  • Concordato preventivo biennale: I moduli fiscali sono stati aggiornati con una nuova sezione CP, insieme a modifiche alle sezioni RF, RG, RE, RS e RH per incorporare i cambiamenti relativi al sistema di concordato preventivo biennale (Decreto Legislativo n. 13/24);
  • Maggiorazione costo del personale: Le variazioni in diminuzione della sezione RF e i componenti negativi nelle sezioni RC, RE e RG sono stati aggiornati per consentire maggiori deduzioni fiscali per i nuovi assunti (Articolo 4, Decreto Legislativo n. 216/23).
  • Prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato: La sezione RW include ora una nuova casella per gli asset finanziari detenuti in territori a bassa tassazione, dove si applica un’aliquota IVAFE dello 0,40% a partire dal 2024 (Articolo 19, comma 20-bis, Decreto-Legge n. 201/2011). Inoltre, l’aliquota IVIE aumenta all’1,06% dal 2024 (Articolo 19, comma 15, Decreto-Legge n. 201/2011);
  • Rivalutazione di terreni e partecipazioni: I moduli RT (sezione X) e RM (sezione III) riflettono ora le modifiche agli Articoli 5 e 7 della Legge n. 448/01, permettendo permanentemente la rideterminazione del costo d’acquisto per partecipazioni, terreni edificabili e agricoli a partire dal 1° gennaio 2025 (Articolo 1, comma 30, Legge n. 207/24);
  • Redditi derivanti dalla produzione agricola: Il modulo RD (sezioni II e II-A) incorpora le modifiche all’Articolo 56-bis del TUIR riguardanti la tassazione semplificata dei redditi da attività di produzione vegetale che superano i limiti dell’Articolo 32, comma 2, lettera b-bis, e dei redditi da produzione e vendita di beni ai sensi dell’Articolo 32, comma 2, lettera b-ter (sezione III) oltre le soglie specificate (Articolo 1, comma 1, lettere e ed f, Decreto Legislativo n. 192/24);
  • Affrancamento cripto attività: Il modulo RT (sezione XI) consente ora ai possessori di ciascuna cripto-attività posseduta di utilizzare il valore di mercato al 1° gennaio 2025 anziché il costo d’acquisto per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze, a condizione che paghino un’imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre 2025 (Articolo 1, commi 26-29, Legge n. 207/24);
  • Affrancamento straordinario delle riserve: Una nuova sezione VII nel modulo RQ permette ai contribuenti di affrancare saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi precedentemente in sospensione d’imposta, presenti nei bilanci dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che rimangono alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (Articolo 14, Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192);
  • Regime società di comodo: Il quadro di valutazione del modulo RS per la determinazione del reddito minimo imponibile per le entità non operative è stato rivisto per riflettere le modifiche ai sensi dell’Articolo 20 del Decreto Legislativo n. 192/24.;
  • Sismabonus ed ecobonus: Il modulo RS include ora una detrazione del 36% per interventi di miglioramento antisismico ed efficienza energetica effettuati durante il 2025 (Articolo 1, comma 55, Legge n. 207/24);
  • Codice identificativo nazionale: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della Legge n. 207/24);
  • Tonnage tax: È stata creata una nuova sezione nel modulo RS per dichiarare i redditi da partecipazioni in società fiscalmente trasparenti che hanno optato per il metodo di calcolo forfettario del reddito ai sensi degli Articoli 155 e seguenti del TUIR.

Documentazione necessaria

Per la compilazione della dichiarazione dei redditi, è necessario raccogliere e conservare la seguente documentazione:

  • Modello EAS (se presentato);
  • Bilancio dell’ente relativo al periodo d’imposta di riferimento;
  • Libri e registri contabili (se tenuti);
  • Fatture e altri documenti relativi ai ricavi, ai costi e agli altri componenti positivi e negativi del reddito;
  • Certificazioni e attestazioni relative a eventuali crediti d’imposta, ritenute d’acconto o altri elementi rilevanti ai fini fiscali;
  • Eventuale altra documentazione specifica in base alla natura dell’ente e alle attività svolte.

Riferimenti utili

  • Sito web dell’Agenzia delle Entrate
  • Modello REDDITI ENC e relative istruzioni: Disponibili nella sezione “Modulistica” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
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    Andrea Baldini
    Andrea Baldinihttps://fiscomania.com/
    Laurea in Economia Aziendale nel 2014 presso l'Università degli Studi di Firenze. Collabora stabilmente nella redazione di Fiscomania nel ambito fiscale. Appassionato da sempre di Start-up, ha il sogno di diventare business angel per il momento opera come consulente azienda nel mondo delle Start up. [email protected]
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