In caso di mancata ricezione della fattura da parte del fornitore è necessario seguire una procedura specifica. Ai sensi dell'art. 6, co. 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97, entro i 30 giorni successivi allo spirare dei quattro mesi dalla conclusione dell'operazione, deve essere emessa autofattura con contestuale pagamento dell'Iva tramite F24. L'Agenzia delle Entrate, consentirà poi la detrazione dell'Iva pagata.
Non è raro riscontrare nella pratica il caso in cui si sia di fronte al mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore. Questo nonostante il pagamento della stessa sia stato correttamente effettuato. Si tratta, di un elemento molto importante. Come sappiamo, infatti, ai fini IVA, ma anche per la determinazione del reddito imponibile, non è possibile prescindere dall'aspetto documentale dell'operazione. Sia al fine di legittimare la deduzione del costo, oppure la detrazione dell'Iva pagata al fornitore. Oltre a questi aspetti, vi è anche da sottolineare che la normativa fiscale per questa fattispecie ha previsto precise responsabilità anche per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prestazione (o della fornitura), in assenza della fattura.
Andiamo ad analizzare, quindi, brevemente e schematicamente la corretta procedura da seguire per evitare sanzioni in caso di mancato ricevimento della fattura in operazioni interne ed in operazioni intracomunitarie. Andiamo ad analizzare le modalità di regolarizzazione attraverso l'emissione di un'autofattura elettronica e le sanzioni amministrative previste in caso di mancata applicazione della regolarizzazione spontanea.
Termine di emissione della fattura
In relazione ad ogni operazione intercorsa tra diversi operatori economici, per cessioni di beni o prestazioni di servizi, il fornitore è obbligato ad emettere fattura al proprio cliente. Questo salvo le varie limitazioni previste dalla normativa (come gli agricoltori in regime di esonero, che presentano un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro).
L'articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/72 prevede come regola generale che, la fattura debba essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui l'operazione si è conclusa. La conclusione dell'operazione ha momenti diversi in relazione al tipo di attività esercitata:
Cessione di beni mobili - l'operazione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione del bene;
Cessione di beni immobili – l'operazione è effettuata al momento della stipulazione dell'atto notarile di trasferimento;
Prestazione di servizi - l'operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, se anteriormente al momento impositivo determinato secondo le regole sopra elencate, viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la regola cambia. Infatti, in questo caso il momento di effettuazione, limitatamente all'importo fatturato o pagato, corrisponde con la data della fattura o con quella del pagamento.
Deroghe ai termini di emis...
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