Il 16 giugno ed il 16 dicembre sono le date previste per il pagamento dell’acconto e del saldo IMU. Tuttavia, una delle domanda più frequenti è, quali sono le conseguenze previste in caso di mancato pagamento IMU? La soluzione è il ravvedimento operoso tramite il modello F24.

La Legge n. 160/2019 ha previsto che, i soggetti passivi IMU (titolari di diritti reali su beni immobili) sono tenuti ad effettuare il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da versare entro il 16 giugno (da effettuare seguendo le aliquote approvate per quell’anno dai comuni).

L’importo dell’IMU deriva dal calcolo della base imponibile che deriva dalla rendita catastale rivalutata che deve essere moltiplicata per coefficienti IMU (che variano in relazione alla categoria catastale dell’immobile). A quel punto si applicano le aliquote IMU che vengono approvate annualmente dai Comuni (con le relative agevolazioni, riduzioni ed esenzioni). Quello che andiamo ad approfondire in questo articolo sono le conseguenze per il contribuente in caso di mancato versamento dell’IMU. Naturalmente, il contribuente ha la possibilità di sanare, in autonomia, la propria posizione andando ad effettuare il ritardato o omesso versamento applicando la disciplina del ravvedimento operoso.

Chi deve pagare l’IMU?

L’attuale disciplina dell’IMU è contenuta nei co. 739 – 783 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. L’imposta si applica in tutti i Comuni italiani, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano (nelle quali si continuano ad applicare l’IMIS e l’IMI). Sono tenuti al pagamento dell’IMU, coloro che possiedono immobili in Italia, ad esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale, a patto che quest’ultima non rientri in determinate categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 (relative agli immobili considerati di lusso). Per quanto riguarda la prima rata, è stato previsto un esonero dal versamento per il settore turistico, per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 ed a condizione che, i proprietari siano gestori delle relative attività esercitate negli immobili in questione. In generale, quindi, il presupposto dell’IMU è dato dal possesso di beni immobili riconducibili a:

  • Fabbricati;
  • Aree fabbricabili;
  • Terreni agricoli.

Da precisare che sono obbligati al pagamento dell’IMU anche i proprietari di beni immobili italiani residenti all’estero, oppure cittadini stranieri non residenti in Italia. L’IMU, infatti, è un’imposta patrimoniale che colpisce gli immobili, quindi, non è rilevante la residenza fiscale o la cittadinanza del soggetto detentore del diritto reale sul bene immobile in Italia.

Che cos’è l’abitazione principale ai fini IMU?

Ai fini dell’applicazione dell’IMU è di fondamentale importanza individuare l’eventuale presenza di un’abitazione principale del contribuente in quanto, in linea generale, è esente dal pagamento IMU. In particolare, l’abitazione principale è quella dove il contribuente ha individuato la sua residenza ed il suo domicilio abituale.

Deve essere, comunque, evidenziato che sono, comunque, assoggettate ad IMU le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio storico e artistico).

Mancato pagamento IMU: le sanzioni

Le sanzioni connesse all’IMU hanno natura tributaria, per cui operano le norme del D.Lgs. n. 472/97, in particolare quelle sul ravvedimento operoso e sulle modalità di determinazione delle sanzioni (art. 16 del D.Lgs. n. 473/97). Detto questo, in caso di versamento dell’IMU in ritardo, rispetto alla scadenza prefissata, o nei casi di pagamento tardivo o insufficiente, il contribuente ha la possibilità di sanare la sua posizione, corrispondendo all’erario quanto originariamente dovuto, con l’aggiunta di sanzioni e interessi che aumenteranno progressivamente in base al tempo trascorso dalla scadenza prevista per il pagamento. Il ravvedimento operoso ha lo scopo di andare incontro ai contribuenti che, pur non avendo rispettato le scadenze, hanno l’intenzione di regolarizzare la loro situazione debitoria. Con l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, sono estese a tutti i tributi, inclusi quelli locali, delle riduzioni sanzionatorie che in precedenza erano riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi erariali.

IMU: le sanzioni ridotte con ravvedimento operoso

Secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, a prescindere dal ravvedimento operoso, l’omesso/tardivo versamento è punito con la seguente sanzione amministrativa:

  • Del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
  • Del 15%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 90 giorni;
  • Del 30%, se il ritardo è superiore a novanta giorni (art. 1 co. 774 della Legge n. 160/19).

Ci sono diverse tipologie di ravvedimento operoso, sulla base dei giorni intercorrenti tra la scadenza originale del versamento ed il suo effettivo pagamento, ovvero:

  • Ravvedimento super breve, per il pagamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, ed entro tale intervallo, la sanzione è dello 0,1%, pari a 1/10 di quella ordinaria dell’1%, per ogni giorni di ritardo;
  • Ravvedimento Breve, per il pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prevista e precisamente dal 15° al 30° giorno, la sanzione è pari all’1,5% da calcolare sull’importo del tributo dovuto;
  • Il Ravvedimento medio, la sanzione è dell’1,67% quando il pagamento dell’IMU avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione;
  • Ravvedimento lungo, pagamento dopo i 90 giorni, tuttavia se il pagamento viene comunque fatto entro il termine di 1 anno, e consiste nella corresponsione insieme all’IMU di una sanzione del 3,75%.

Ravvedimento operoso lunghissimo esteso all’IMU

Superata la soglia dei 12 mesi, scatta la novità del ravvedimento lunghissimo, esteso anche all’IMU nei casi di mancato versamento entro i 2 anni o oltre questo termine. Qualora il pagamento venga effettuato entro 2 anni dal termine previsto o da quello di presentazione della dichiarazione periodica, la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta ad 1/7 e quindi è pari al 4,29%. La sanzione sale al 5% quando il versamento dell’IMU avviene oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. Infine, la sanzione del 6%, da aggiungere al tributo originario se la regolarizzazione avviene dopo aver ricevuto il verbale di constatazione, ma entro la notificazione dell’atto di accertamento, quindi prima dell’emissione della cartella esattoriale.

Deve essere evidenziato che la possibilità di applicare il ravvedimento operoso per il ritardato o omesso versamento IMU è applicabile sino al momento in cui viene notificato un atto di accertamento.

Tabella: applicazione delle sanzioni ridotte IMU con ravvedimento operoso

RITARDO NEL VERSAMENTO IMURIDUZIONE DELLE SANZIONE PREVISTA
Sino a 14 giorniRiduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo
Da 15 a 30 giorni1/10
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione1/9
Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione1/8
Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/7
Oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione1/6
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel “PVC”1/5
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione1/10

Versamento dell’IMU e codici tributo

I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

  • Il modello F24, utilizzando i codici tributo previsti;
  • Il bollettino postale;
  • Le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, come la piattaforma PagoPA.

Per i soggetti residenti all’estero sono previste specifiche modalità di versamento. Pertanto, è opportuno contattare l’ufficio tributi del Comune interessato per ricevere informazioni specifiche. Di seguito riportiamo una tabella con i principali codici tributo per il pagamento dell’IMU.

DESCRIZIONECODICE TRIBUTO IMU
IMU – Imposta su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE3912
IMU – Imposta per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE3913
IMU – Imposta per i terreni – COMUNE3914
IMU – Imposta per le aree fabbricabili – COMUNE 3916
IMU – Imposta per gli altri fabbricati – COMUNE 3918
IMU – Imposta per fabbricati costruiti e destinati alla vendita – COMUNE3939
IMU – Interessi da accertamento – COMUNE3923
IMU – Sanzioni da accertamento – COMUNE3924

E’ utile ricordare che in caso di ravvedimento operoso dell’IMU tramite versamento con modello F24, gli interessi e le sanzioni devono essere sommate al codice tributo relativo all’imposta. Detto questo andiamo ad approfondire come deve essere compilato il modello F24 legato al ravvedimento dell’IMU. In particolare, il modello F24 deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali”, avendo cura di compilare seguendo le sottostanti indicazioni:

  • Codice ente/codice comune: indicare il codice catastale del Comune in cui è situato l’immobile. In caso di più comuni diversi devono essere compilati più righi del modello F24;
  • Casella “Ravv”: la casella deve essere barrata se si effettua il ravvedimento operoso. In questo caso, come anticipato, le sanzioni amministrative e gli interessi devono essere versati nello stesso codice tributo relativo all’imposta;
  • Casella “acconto”/”saldo”: casella da barrare a seconda che il versamento si riferisca all’acconto o al saldo IMU;
  • Casella “anno di riferimento”: indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • Codice tributo: indicare il codice tributo che individua il versamento dell’IMU per la categoria prevista.

Termini di accertamento dell’IMU

La notifica degli avvisi di accertamento IMU deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 co. 161 della Legge n. 296/06). In relazione a questo aspetto (in base alla Legge n. 160/19) per i tributi locali e le entrate di natura patrimoniale, gli avvisi di accertamento emessi sono degli “accertamenti esecutivi“. Questo significa che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste (nei 60 giorni previsti), potrà avvenire immediatamente l’avvio di azioni esecutive volte al recupero coattivo del credito.

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2 COMMENTI

  1. Buongiorno.
    Ho ricevuto una richiesta di accertamento relativo ad alcuni anni per la tassa Imu dal comune. I documenti vanno conservati per 5 anni? Possono richiedere un pagamento relativo all’anno 2016?
    Per gli anni successivi invece avendo ricevuto ora notifica posso pagare con ravvedimento operoso oppure non è possibile essendo in corso un accertamento?
    Grazie

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