Il 30 giugno è prevista la scadenza delle settimane di cassa integrazione ordinaria con causale covid, pertanto, a partire dal 1 luglio 2021, i datori di lavoro dovranno fare ricorso agli ammortizzatori del D.Lgs. n. 148/2015 per ridurre o sospendere l’attività produttiva.

Dal 1 luglio 2021 sarà ammesso il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria o alla Cassa integrazione straordinaria, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni bis, agevolata con l’esonero dal pagamento del contributo addizionale, pari al 9%, al 12% ed al 15% sulla retribuzione che sarebbe dovuta al singolo lavoratore per le ore integrate, la cui entità è correlata alla fruizione, nel tempo, di ammortizzatori entro il quinquennio mobile, fino al 31 dicembre 2021 e a condizione che non vengano effettuati licenziamenti individuali e collettivi.


Cassa integrazione: cosa succederà dal 1 luglio?

A partire dal 1 luglio 2021, i datori di lavoro dovranno accedere agli ammortizzatori del D.Lgs. n. 148/2015, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, per ridurre o sospendere l’attività lavorativa. La durata massima è:

  • 52 settimane nel biennio mobile per la Cassa integrazione ordinaria;
  • 24 mesi nel quinquennio mobile per la Cassa integrazione straordinaria.

Il divieto di licenziamento sia individuale, sia per motivi economici sia il licenziamento collettivo è previsto fino al 31 dicembre 2021, in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Dal 1 luglio 2021 sarà ammesso il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria o alla Cassa integrazione straordinaria, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni bis, agevolata con l’esonero dal pagamento del contributo addizionale, pari al 9%, al 12% ed al 15% sulla retribuzione che sarebbe dovuta al singolo lavoratore per le ore integrate, la cui entità è correlata alla fruizione, nel tempo, di ammortizzatori entro il quinquennio mobile, fino al 31 dicembre 2021 e a condizione che non vengano effettuati licenziamenti individuali e collettivi.

Inoltre, le imprese potranno ricorrere anche alla nuova Cassa integrazione straordinaria in deroga

  • 26 settimane, fino al 31 dicembre 2021, per le sole aziende che hanno subito un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’accesso alla cassa integrazione in deroga è condizionato all’impegno a non ridurre i livelli occupazionali, è necessario stipulare accordi collettivi aziendali che dovranno limitare la riduzione dell’orario di lavoro all’80%, il quale, nel periodo di integrazione salariale non potrà superare il 90%.

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