L’imprenditore può trasferire la propria azienda non soltanto mediante un ordinario
contratto di cessione, con atto inter vivos, ma anche con successione mortis causa. Infatti, l’imprenditore, può disporre un legato, avente ad oggetto la proprietà o l’usufrutto, dell’azienda o di un ramo di azienda.

Con il termine legato si intende una disposizione testamentaria a titolo particolare in virtù della quale il testatore lega ad un soggetto uno o più beni determinati.

La definizione dell’istituto si desume dall’art. 588 c.c. il quale stabilisce che:

le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario”.

Il legato rappresenta permette al de cuius di disporre del proprio patrimonio mediante singole attribuzioni in favore di uno o più soggetti determinati.

Nel nostro ordinamento non sussiste una disciplina per la successione mortis causa, a differenza che nella cessione con atto tra vivi art. 2556 ss. c.c.

Il vuoto normativo presente nel nostro ordinamento, comporta alcune problematiche, nel caso è di trasferimento dell’azienda mediante, una disposizione a titolo particolare, es. il legato.

Legato di azienda: la disciplina

In mancanza di una disciplina, sussiste la necessità di applicare in via analogica le regole sulla cessione di azienda art. 2556 c.c. e coordinarle, eventualmente, con le regole sul legato, art. 649 ss. c.c.), sopratutto per quanto riguarda il subentro del legatario nei beni, nei crediti e debiti dell’azienda.

Il legato di azienda comprende tutti i beni che il de cuius aveva destinato all’esercizio dell’impresa.

Divieto di concorrenza

Una tra le principali questioni, riguarda l’applicabilità o meno delle norme in materia di cessione di azienda per atto inter vivos.

In particolare, la domanda è se in caso di legato di azienda, trovi applicazione il divieto di concorrenza per gli eredi dell’imprenditore defunto di cui agli art. 2557 c.c.

Ci sono tre orientamenti diversi, sull’argomento.

Secondo un primo orientamento, l’art. 2557 c.c. trova applicazione in casi di legato di azienda, un secondo orientamento, ha sostenuto che, in caso di legato di azienda, il divieto di concorrenza non trovi applicazione.

Questo secondo orientamento, giustifica questa scelta, in quanto, non ci sarebbero i presupposti che giustifichino l’esistenza del divieto in caso di cessione per atto tra vivi.

Il terzo orientamento, sostiene che il divieto di concorrenza, sussiste solo a carico degli eredi, che, avendo collaborato alla gestione dell’azienda, hanno le conoscenze adeguate e le capacità effettive per sottrarre clientela all’azienda.

I contratti

Per quanto riguarda, la questione, se il legatario subentra o meno nei contratti stipulati dal de cuius, e non eseguiti al momento della successione.

La risposta è positiva, potendo trovare applicazione in via analogica, la disciplina della cessione di azienda ed, in particolare, l’art. 2558 c.c., il quale stabilisce che:

“L’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
.

Pertanto, il trasferimento si realizza, automaticamente e riguarda tutti quelli in corso al momento della successione. Il tutto, a prescindere dalla conoscenza che il legatario abbia dell’esistenza e del contenuto dei contratti.

Il legatario, subentra, in tutti i contratti in corso al momento dell’apertura della successione. Questo, indipendentemente dalla conoscenza degli stessi, salvo eventuale previsione difforme testamentaria.

Crediti

Per quanto riguarda i crediti aziendali, occorre escludere l’applicazione analogica dell’art. 2559 c.c. che presuppone l’iscrizione dell’atto di acquisto nel registro imprese,

Tale interpretazione non è tuttavia, uniforme, in quanto, alcuni autori, sostengono che il trasferimento dei crediti si realizzi anche senza il bisogno dell’iscrizione nel registro delle imprese, ed affermano, l’applicabilità dell’art. 2559 c.c. Questo, nella parte in cui prevede la liberazione dei debitori in caso di pagamento agli eredi, non avendo avuto conoscenza del testamento e del legato.

In mancanza, di una disciplina espressa, è opportuno che il testatore formuli il contenuto del legato in modo tale da disciplinare espressamente la sorte dei crediti aziendali.

Debiti

La questione più discussa e dibattuta riguarda la sorte dei debiti aziendali, non è pacifica, infatti, l’applicabilità dell’art. 2560 c.c.

Nel legato di azienda, per determinare se e in quale misura, il legatario risponde dei debiti aziendali, occorre ricercare e delimitare il campo di applicazione dell’:

  • Art. 2560, co. 2, c.c., il quale, per le cessioni di azienda con atto inter vivos, dispone che: “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito“. Al secondo comma, dispone che: “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”;
  • Art. 671 c.c., dispone che: “Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”;

La questione interpretativa è stata oggetto di intenso dibattito, che ha comportato diverse interpretazioni.

Una prima opinione, sostiene che i terzi creditori possono pretendere dal legatario il pagamento di soli debiti risultanti dai libri obbligatori ed entro il valore dell’azienda.

I debiti nei rapporti interni tra legatario e coeredi

Tuttavia, con la precisazione che, nei rapporti interni fra legatario e coeredi, le passività rimangono a carico di questi ultimi. In questo modo il legatario, che effettua il pagamento di uno o più debiti aziendali, ha la possibilità di rivalersi sugli eredi.

Questa interpretazione discende da una concezione minoritaria della natura giuridica
dell’azienda, intesa come insieme di soli beni materiali ed immateriali, priva dunque di rapporti giuridici.

Un ulteriore linea di pensiero, sostiene che, l’art. 2560, co. 2, c.c. non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, la norma ha lo scopo di proteggere i creditori sociali dall’eventualità che il cessionario dell’azienda abbia una solidità patrimoniale inferiore rispetto a
quella del cedente.

Un’ulteriore linea interpretativa, nel legato di azienda, il legatario risponde di tutti i debiti aziendali anche se non risultanti dalle scritture contabili e senza diritto di rivalsa contro gli eredi.

Soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione

Il subentro del legatario nei debiti aziendali è stato oggetto di una pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione n. 1720/2016.

Secondo la soluzione, prospettata dalla Suprema Corte, il legatario è tenuto a far fronte ai debiti aziendali, nei limiti del valore della stessa (intra vires).

Secondo la Suprema Corte, mentre l’erede risponde illimitatamente dei debiti ereditari, qualora non abbia scelto di usufruire del beneficio di inventario, il legatario succede solo nei rapporti attivi non dovendo sopportare l’onere del pagamento dei pesi ereditari oltre il valore della cosa legata.

Non vi sono problemi qualora il testatore abbia già disposto in ordine alla sorte dei debiti aziendali distribuendoli tra eredi e legatari per testamento, viceversa sorgono dubbi quando abbia lasciato scoperte le loro sorti.

Il legato di usufrutto

Nel caso in cui, il legato abbia ad oggetto la costituzione oppure il trasferimento, dell’usufrutto di azienda, trova applicazione l’art. 2561 c.c.

Non occorre una specifica disposizione testamentaria, affinchè, l’usufruttuario possa legittimamente utilizzare la ditta, essendo un dovere per lui che trova il suo fondamento nell’obbligo di rispettare la destinazione economica dell’azienda.

Comunque, nel caso di legato costitutivo di usufrutto, in cui, il nudo proprietario e l’usufruttuario sono aventi causa rispetto al testatore, quest’ultimo può disporre che la ditta non si trasferisca con l’azienda.

Il legato di azienda: conclusioni e consulenza

Il passaggio generazionale d’azienda attraverso il legato non è così comune nella prassi quotidiana. Infatti, solitamente, l’imprenditore sceglie metodi alternativi per il passaggio generazionale d’impresa, come ad esempio la costituzione di newco a partecipazione degli eredi, oppure la costituzione di trust o altri strumenti utili al trasferimento agli eredi della propria azienda. Al legato, quindi, viene lasciato un ruolo marginale che, tuttavia, deve essere attentamente analizzato, soprattutto in relazione alle responsabilità in capo agli eredi per quanto riguarda i debiti dell’azienda ricevuta in legato.

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