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Legato di azienda per il passaggio generazionale

Fisco NazionaleLegato di azienda per il passaggio generazionale

L'imprenditore può trasferire la propria azienda non soltanto mediante un ordinario contratto di cessione, con atto inter vivos, ma anche con successione mortis causa. Infatti, l'imprenditore, può disporre un legato, avente ad oggetto la proprietà o l'usufrutto, dell'azienda o di un ramo di azienda.

Il legato di azienda rappresenta uno strumento estremamente efficace per il passaggio generazionale di un’impresa ai figli, specialmente per chi vuole garantire continuità gestionale e preservare l’integrità del patrimonio aziendale. Questo strumento giuridico offre numerosi vantaggi, soprattutto dal punto di vista fiscale e organizzativo, e può rispondere a esigenze specifiche della famiglia e dell’impresa, evitando problematiche comuni legate alla successione ereditaria.

Che cos’è il legato di azienda?

Il legato di azienda è una disposizione testamentaria attraverso cui il titolare di un’impresa può trasferire l’azienda, o una sua parte, a uno o più eredi specifici, senza dover passare attraverso la divisione ereditaria complessiva. In pratica, si crea una sorta di “corsia preferenziale” per il trasferimento dell’impresa a determinati soggetti, solitamente i figli, garantendo loro la continuità della gestione aziendale. Questa tecnica è molto utile quando si desidera che uno specifico figlio prosegua la gestione dell’impresa, mentre agli altri eredi vengono assegnati altri beni del patrimonio familiare.

La definizione dell’istituto si desume dall’art. 588 c.c. il quale stabilisce che:

le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario”.

Il legato rappresenta permette al de cuius di disporre del proprio patrimonio mediante singole attribuzioni in favore di uno o più soggetti determinati. Nel nostro ordinamento non sussiste una disciplina per la successione mortis causa, a differenza che nella cessione con atto tra vivi art. 2556 ss. c.c.

La disciplina

In mancanza di una disciplina, sussiste la necessità di applicare in via analogica le regole sulla cessione di azienda art. 2556 c.c. e coordinarle, eventualmente, con le regole sul legato, art. 649 ss. c.c.), soprattutto per quanto riguarda il subentro del legatario nei beni, nei crediti e debiti dell’azienda. Il legato di azienda comprende tutti i beni che il de cuius aveva destinato all’esercizio dell’impresa.

Divieto di concorrenza

Una tra le principali questioni, riguarda l’applicabilità o meno delle norme in materia di cessione di azienda per atto inter vivos. In particolare, la domanda è se in caso di legato di azienda, trovi applicazione il divieto di concorrenza per gli eredi dell’imprenditore defunto di cui agli art. 2557 c.c.

Ci sono tre orientamenti diversi, sull’argomento. Secondo un primo orientamento, l’art. 2557 c.c. trova applicazione in casi di legato di azienda, un secondo orientamento, ha sostenuto che, in caso di legato di azienda, il divieto di concorrenza non trovi applicazione. Questo secondo orientamento, giustifica questa scelta, in quanto, non ci sarebbero i presupposti che giustifichino l’esistenza del divieto in caso di cessione per atto tra vivi. Il terzo orientamento, sostiene che il divieto di concorrenza, sussiste solo a carico degli eredi, che, avendo collaborato alla gestione dell’azienda, hanno le conoscenze adeguate e le capacità effettive per sottrarre clientela all’azienda.

I contratti

Per quanto riguarda, la questione, se il legatario subentra o meno nei contratti stipulati dal de cuius, e non eseguiti al momento della successione. La risposta è positiva, potendo trovare applicazione in via analogica, la disciplina della cessione di azienda ed, in particolare, l’art. 2558 c.c., il quale stabilisce che:

“L’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
.

Pertanto, il trasferimento si realizza, automaticamente e riguarda tutti quelli in corso al momento della successione. Il tutto, a prescindere dalla conoscenza che il legatario abbia dell’esistenza e del contenuto dei contratti.

Il legatario, subentra, in tutti i contratti in corso al momento dell’apertura della successione. Questo, indipendentemente dalla conoscenza degli stessi, salvo eventuale previsione difforme testamentaria.

Crediti

Per quanto riguarda i crediti aziendali, occorre escludere l’applicazione analogica dell’art. 2559 c.c. che presuppone l’iscrizione dell’atto di acquisto nel registro imprese,

Tale interpretazione non è tuttavia, uniforme, in quanto, alcuni autori, sostengono che il trasferimento dei crediti si realizzi anche senza il bisogno dell’iscrizione nel registro delle imprese, ed affermano, l’applicabilità dell’art. 2559 c.c. Questo, nella parte in cui prevede la liberazione dei debitori in caso di pagamento agli eredi, non avendo avuto conoscenza del testamento e del legato.

In mancanza, di una disciplina espressa, è opportuno che il testatore formuli il contenuto del legato in modo tale da disciplinare espressamente la sorte dei crediti aziendali.

Debiti

La questione più discussa e dibattuta riguarda la sorte dei debiti aziendali, non è pacifica, infatti, l’applicabilità dell’art. 2560 c.c.

Nel legato di azienda, per determinare se e in quale misura, il legatario risponde dei debiti aziendali, occorre ricercare e delimitare il campo di applicazione dell’:

  • Art. 2560, co. 2, c.c., il quale, per le cessioni di azienda con atto inter vivos, dispone che: “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito“. Al secondo comma, dispone che: “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”;
  • Art. 671 c.c., dispone che: “Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata”;

La questione interpretativa è stata oggetto di intenso dibattito, che ha comportato diverse interpretazioni.

Una prima opinione, sostiene che i terzi creditori possono pretendere dal legatario il pagamento di soli debiti risultanti dai libri obbligatori ed entro il valore dell’azienda.

I debiti nei rapporti interni tra legatario e coeredi

Tuttavia, con la precisazione che, nei rapporti interni fra legatario e coeredi, le passività rimangono a carico di questi ultimi. In questo modo il legatario, che effettua il pagamento di uno o più debiti aziendali, ha la possibilità di rivalersi sugli eredi. Questa interpretazione discende da una concezione minoritaria della natura giuridica
dell’azienda, intesa come insieme di soli beni materiali ed immateriali, priva dunque di rapporti giuridici.

Un ulteriore linea di pensiero, sostiene che, l’art. 2560, co. 2, c.c. non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, la norma ha lo scopo di proteggere i creditori sociali dall’eventualità che il cessionario dell’azienda abbia una solidità patrimoniale inferiore rispetto a
quella del cedente.

Un’ulteriore linea interpretativa, nel legato di azienda, il legatario risponde di tutti i debiti aziendali anche se non risultanti dalle scritture contabili e senza diritto di rivalsa contro gli eredi.

Subentro nei debiti: posizione della Corte di Cassazione

Il subentro del legatario nei debiti aziendali è stato oggetto di una pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione n. 1720/2016. Secondo la soluzione, prospettata dalla Suprema Corte, il legatario è tenuto a far fronte ai debiti aziendali, nei limiti del valore della stessa (intra vires).

Secondo la Suprema Corte, mentre l’erede risponde illimitatamente dei debiti ereditari, qualora non abbia scelto di usufruire del beneficio di inventario, il legatario succede solo nei rapporti attivi non dovendo sopportare l’onere del pagamento dei pesi ereditari oltre il valore della cosa legata.

Non vi sono problemi qualora il testatore abbia già disposto in ordine alla sorte dei debiti aziendali distribuendoli tra eredi e legatari per testamento, viceversa sorgono dubbi quando abbia lasciato scoperte le loro sorti.

I vantaggi fiscali del legato di azienda

Uno degli aspetti più interessanti del legato di azienda riguarda il profilo fiscale. Questo strumento permette di usufruire di agevolazioni fiscali significative, tra cui l’esenzione dall’imposta di successione, a condizione che l’azienda venga mantenuta e gestita dagli eredi per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Questo rappresenta un vantaggio notevole rispetto alla divisione ereditaria tradizionale, che spesso può portare a conseguenze onerose in termini di tasse e complicazioni legali.

Inoltre, il legato consente di ridurre l’impatto della frammentazione del patrimonio. Grazie al legato di azienda, infatti, è possibile evitare che l’impresa venga frazionata tra più eredi, il che potrebbe compromettere la sua operatività. Con un adeguato piano di successione e l’utilizzo di questo strumento, si riesce a mantenere l’impresa nella sua integrità e, quindi, a garantire una continuità della gestione.

Approfondimenti utili:

Personalizzazione e flessibilità del passaggio generazionale

Il legato di azienda consente una significativa flessibilità nella pianificazione del passaggio generazionale. Immaginiamo una situazione in cui un imprenditore abbia più figli, ma solo uno di loro sia attivamente coinvolto nella gestione dell’azienda. Attraverso il legato, è possibile destinare l’azienda al figlio coinvolto nella gestione, assicurando al tempo stesso che gli altri figli ricevano un equo trattamento mediante altri beni. Questo permette di evitare potenziali conflitti familiari e assicura che l’azienda resti nelle mani di chi ha le competenze e la passione per farla crescere.

Un esempio concreto potrebbe essere quello di un’azienda manifatturiera di famiglia in cui il figlio maggiore, Mario, lavora da anni e ha sviluppato una forte competenza nella gestione delle operazioni. Attraverso il legato, l’imprenditore può lasciare l’azienda a Mario, assicurando al contempo che altri figli, ad esempio Anna e Luca, ricevano immobili o investimenti finanziari di pari valore. In questo modo, si tutela la stabilità dell’azienda e si garantisce equità tra gli eredi.

Un altro esempio è quello di una piccola catena di negozi alimentari gestita dalla famiglia Rossi. Il titolare, il signor Rossi, desiderava che sua figlia Giulia, che era già responsabile di tutte le attività operative e aveva una visione chiara per il futuro del business, prendesse in mano l’azienda. Per fare questo, ha deciso di utilizzare il legato di azienda, destinando a Giulia l’intera attività commerciale, mentre al fratello Andrea sono stati destinati degli immobili di proprietà di famiglia. Questo ha permesso di evitare frizioni tra i fratelli e garantire la continuità del business senza interruzioni, poiché Giulia era già coinvolta nella gestione e conosceva bene le dinamiche aziendali.

Continuità dell’impresa e tutela dell’occupazione

Un altro aspetto di grande rilevanza del legato di azienda riguarda la tutela della continuità aziendale, non solo dal punto di vista patrimoniale, ma anche operativo e occupazionale. Il passaggio generazionale, soprattutto se non pianificato correttamente, può mettere a rischio la stessa sopravvivenza dell’impresa, con conseguenze negative anche per i dipendenti. Attraverso il legato, invece, si evita che l’azienda venga divisa o che sorgano dispute tra gli eredi, assicurando così la continuità dell’attività e la stabilità dell’occupazione.

Abbiamo avuto modo di assistere numerosi clienti in situazioni simili, dove il passaggio generazionale rischiava di diventare problematico per la mancanza di una strategia precisa. In molti casi, il legato di azienda si è rivelato lo strumento ideale per garantire il mantenimento della competitività e della stabilità aziendale, permettendo all’erede designato di continuare a gestire il business senza interruzioni o complicazioni legali.

Un esempio specifico che posso condividere riguarda una piccola impresa del settore edilizio. Il fondatore, il signor Bianchi, aveva due figli: Carlo, già impegnato nella gestione dei cantieri, e Marco, che aveva invece scelto un percorso professionale diverso. Il signor Bianchi ha disposto un legato che trasferiva l’azienda a Carlo, mentre a Marco sono stati assegnati altri asset familiari. Questo ha consentito all’azienda di proseguire senza scossoni, con Carlo che aveva già le competenze e la motivazione necessarie per continuare l’attività. Inoltre, i dipendenti dell’impresa hanno potuto contare su una transizione tranquilla, senza timori per il proprio futuro lavorativo.

Il legato di usufrutto

Nel caso in cui, il legato abbia ad oggetto la costituzione oppure il trasferimento, dell’usufrutto di azienda, trova applicazione l’art. 2561 c.c.

Non occorre una specifica disposizione testamentaria, affinchè, l’usufruttuario possa legittimamente utilizzare la ditta, essendo un dovere per lui che trova il suo fondamento nell’obbligo di rispettare la destinazione economica dell’azienda.

Comunque, nel caso di legato costitutivo di usufrutto, in cui, il nudo proprietario e l’usufruttuario sono aventi causa rispetto al testatore, quest’ultimo può disporre che la ditta non si trasferisca con l’azienda.

Conclusioni e consulenza online

Il passaggio generazionale d’azienda attraverso il legato non è così comune nella prassi quotidiana. Infatti, solitamente, l’imprenditore sceglie metodi alternativi per il passaggio generazionale d’impresa, come ad esempio la costituzione di newco a partecipazione degli eredi, oppure la costituzione di trust o altri strumenti utili al trasferimento agli eredi della propria azienda. Al legato, quindi, viene lasciato un ruolo marginale che, tuttavia, deve essere attentamente analizzato, soprattutto in relazione alle responsabilità in capo agli eredi per quanto riguarda i debiti dell’azienda ricevuta in legato.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.

Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

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