Con il contratto di locazione finanziaria (leasing), l'impresa si procura la disponibilità dell'automezzo, obbligandosi a pagare alla società di leasing, un canone periodico per tutto il periodo di durata del contratto. Questa modalità, alternativa all'acquisto dell'auto è sfruttata dalle imprese e dai professionisti, in quanto consente di avere da una parte la disponibilità del veicolo necessario all'attività, finanziandone il costo nel tempo e avendo la possibilità di acquisto del mezzo al termine del contratto.
Abbiamo già affrontato il tema legato alla convenienza del leasing rispetto all'acquisto. Nel caso ti rimando all'articolo dedicato per approfondimenti: "Deducibilità auto aziendale: confronto tra acquisto leasing e noleggio". Vediamo, di seguito, la normativa fiscale legata al leasing auto, e le possibilità di convenienza di questo tipo di operazione alternativa all'acquisto del veicolo.
Leasing auto: definizione
L'acquisto in leasing di un autoveicolo rappresenta una valida alternativa all'acquisto. Il leasing finanziario può essere definito, ai sensi dell'OIC 1 come "un contratto di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio software, licenze, etc), acquistati o fatti costruire dal locatore su indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto)".
Il leasing finanziario è, quindi, un contratto atipico, che comporta il trasferimento, in capo al locatario (od utilizzatore), della maggior parte dei rischi e benefici inerenti al contratto. Questo è quanto differenzia il contratto di leasing, rispetto ad un normale contratto di locazione di un veicolo.
Leasing auto: disciplina Iva
Dal un punto di vista dell'Imposta sul Valore Aggiunto, canoni di leasing rappresentano il corrispettivo pattuito per la prestazione di un servizio, ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 e pertanto, sono soggetti ad Iva. L'aliquota da utilizzare è quella propria del bene oggetto del contratto, quindi, in questo caso, per l'acquisizione di un autoveicolo, l'aliquota Iva da utilizzare è quella del 22%.
L'articolo 19-bis 1), comma 1, lettera c), del DPR n. 633/72 prevede che, a decorrere dal 28 giugno 2007, l'Iva relativa ai canoni di leasing sostenuti per l'acquisizione di un veicolo non utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, è detraibile nella misura del 40%. Pertanto, l'impresa che corrisponde canoni di leasing su un veicolo con limitazioni fiscali, può beneficiare della detraibilità del 40% dell'Iva esposta in fattura. L'Iva indetraibile costituirà un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Leasing auto: deduzione per le imposte dirette
La disciplina che riguarda la deducibilità dei canoni di leasing per le imprese è regolata dall'art. 102 co. 7 del TUIR. Per la quota interessi, tuttavia, valgono le regole tipiche degli interess...
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