Sei espatriato in Belgio? Non ti sei ancora iscritto all’AIRE? Hai trovato lavoro a Bruxelles e vuoi sapere se sei tenuto a pagare imposte anche in Italia? In questo articolo scoprirai in quali casi, svolgendo un lavoro all’estero, sei tenuto a dichiarare i redditi percepiti anche in Italia (il tuo Stato di residenza fiscale). Ti fornirò tutti gli strumenti utili per capire quando sei tenuto a pagare imposte in Italia e come potrai evitare la doppia imposizione del reddito estero.
Se stai leggendo questo articolo, molto probabilmente, sei espatriato all’estero, in Belgio. Probabilmente non eri a conoscenza del fatto che il tuo trasferimento all’estero avesse risvolti anche fiscali. Per questo non hai curato come fare un corretto trasferimento di residenza fiscale. Se non ti sei iscritto all’AIRE, la peggiore conseguenza che ne deriva è l’obbligo di dichiarare anche in Italia i redditi esteri percepiti. Questo, infatti, come ti indicherò di seguito, è quanto prevede il Testo unico delle imposte sui redditi.
La conseguenza principale di un non corretto trasferimento fiscale all’estero è, infatti, l’obbligo di continuare a dichiarare in Italia i redditi esteri percepiti. Si tratta di un problema che se non affrontato per tempo può portare ad incorrere in comportamenti in conflitto rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Per questo motivo, quando ci si accinge a trascorrere un periodo all’estero per lavoro, la cosa migliore è sempre quella di pianificare anche gli aspetti fiscali.
In questo articolo, considerati i numerosi quesiti che mi arrivano in merito alla tassazione in Italia di redditi esteri, ho deciso di fornirti tutte le informazioni utili per capire come dichiarare i redditi da lavoro dipendente prestati all’estero. Scoprirai anche se e come potrai beneficiare di un credito di imposta, indispensabile, per evitare la doppia imposizione giuridica del reddito estero.
Indice degli Argomenti
Lavoro a Bruxelles: Il Quesito Del Nostro Lettore
Voglio partire da un caso concreto, realmente arrivatomi, di un lettore che espatriato in Belgio, ha svolto attività di lavoro a Bruxelles, come dipendente di una fondazione internazionale. Questo il suo quesito arrivatoci via email: “Lavoro a Bruxelles da oltre 6 mesi attraverso un contratto di lavoro dipendente che una fondazione belga mi ha proposto. Il contratto ha durata di due anni e potrebbe essere prolungato. Mi effettuano ogni mese trattenute in busta paga. Fino ad ora non mi sono mai preoccupato dell’Aire e non mi sono iscritto. Quello che mi chiedo è se sono tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e a pagare le tasse in Italia? Dovrei iscrivermi all’Aire? Come iscritto all’Aire dovrei presentare la dichiarazione dei redditi in Italia o sarei tenuto a pagare le tasse solo in Belgio?”
Sono molti gli italiani, soprattutto studenti in stage, o lavoratori che hanno trovato contratti di lavoro dipendente in Belgio e che si chiedono, ogni anno, se sono tenuti a pagare le imposte anche in Italia.
Non è raro il caso in cui i lavoratori italiani domiciliati all’estero, ma ancora residenti in Italia, ignorino di dover pagare le imposte sul reddito anche in Italia. Per questo voglio fornire una risposta chiara sull’argomento.
Le imposte in Belgio
Per prima cosa, è importante capire come funziona la tassazione in Belgio per i soggetti che ivi rimangono per lavoro per un periodo di oltre sei mesi. In Belgio, infatti, gli stranieri che risiedono nel territorio belga per meno di sei mesi all’anno non sono considerati residenti. Tutti gli altri, invece, sono soggetti tenuti al pagamento di imposte in Belgio, o perché da sono stata percepite (Stato della Fonte), o perché il Belgio è divenuta la propria residenza fiscale (a seguito di iscrizione AIRE o qui residenza tramite le Convenzioni internazionali).
Le persone fisiche in Belgio sono soggette al pagamento dell’IPP (imposta sul reddito delle persone fisiche). Sono redditi imponibili ai fini di questa imposta, le seguenti categorie:
- Redditi da lavoro (dipendente o autonomo);
- Reddito immobiliare (affitti, locazioni, rendita catastale);
- Reddito proveniente da investimenti (interessi, dividendi);
- Redditi provenienti da redditi occasionali, plusvalenze ricevute, etc.
A seconda del reddito percepito in Belgio i lavoratori dipendenti devono pagare le imposte sul reddito proporzionali, in questa misura:
- Fino a €. 11.070 annui – aliquota del 25%;
- Da €. 11 071 a €. 12 720 annui – aliquota del 30%;
- Da €. 12 721 a €. 21 190 annui – aliquota del 40%;
- Dai €. 21 191 a €. 38 830 annui – aliquota del 45%;
- Oltre i €. 37 830 annui – aliquota del 50%.
L’anno fiscale belga ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. La fine dell’anno coincide con la compilazione della dichiarazione dei redditi. Dichiarazione che avverrà in francese per gli abitanti della Vallonia e di Bruxelles – più comuni limitrofi – e in fiammingo per le Fiandre. Il documento viene spedito dalla autorità competenti per posta ma chi non lo ricevesse in tempo utile potrà recarsi presso gli uffici del comune per richiederlo. Infine, per informazioni è possibile chiamare l’SPF (Service Publique Finance) allo 0257 257 57 (numero locale) disponibile dalle 8 alle 17.
L’importanza Dell’identificazione Della Residenza Fiscale Del Lavoratore
Il concetto fondamentale per stabilire ove un soggetto sia tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti è quello di “residenza fiscale“. Si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 (TUIR). È in base a questa definizione, infatti, che trova applicazione la potestà impositiva, a livello fiscale, di ogni Nazione. Sulla base dell’art. 2 del TUIR un soggetto si considera fiscalmente residente in Italia se verifica almeno uno dei seguenti requisiti (per la maggior parte del periodo di imposta):
- È iscritto all’anagrafe della popolazione residente (ANPR);
- Ha il proprio domicilio (ai sensi dell’articolo 43 del codice civile in Italia);
- Ha la propria residenza (ai sensi dell’articolo 43 del codice civile in Italia).
Il mantenimento della residenza fiscale in Italia, come nel caso del nostro lettore, che nonostante sia all’estero da oltre 183 giorni nell’anno, non si è mai iscritto all’AIRE, comporta necessariamente l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia anche sui redditi prodotti all’estero.
Questo, infatti, è quanto prevede il principio della World Wide Taxation, previsto dall’articolo 3 del TUIR. Questo principio è uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il nostro sistema fiscale, ma anche quello di molti dei sistemi fiscali dei Paesi europei.
Il concetto è molto semplice. Un soggetto è tenuto a pagare le imposte (ovunque esse siano prodotte e/o percepite), in un unico Stato, quello di residenza. Questo, salvo poi ottenere un credito di imposta per le eventuali altre imposte già pagate nei Paesi ove i redditi sono stati percepiti (tassazione nello Stato della fonte).
Riassumendo, quindi, un lavoratore Italiano che svolge la sua attività lavorativa e ha la sua vita all’estero, ha ugualmente l’obbligo del versamento delle imposte sul reddito anche in Italia. Questo, avviene in concomitanza della verifica di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Essere residente in Italia, per almeno 183 giorni all’anno (la maggior parte dell’anno solare).
- Essere iscritto nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia (quindi, non essere iscritto all’AIRE).
- Avere eletto nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio o la propria residenza, ai sensi dell’articolo 43 del codice civile.
Per approfondire: AIRE: “Anagrafe degli Italiani residenti all’estero“.
Tra queste fattispecie vi è una presunzione assoluta. Un soggetto iscritto all’anagrafe di un comune italiano per almeno 183 giorni (anche non consecutivi), in un anno, è considerato fiscalmente residente in Italia. Questo, indipendentemente dalla prova della sua presenza nel territorio del nostro Paese.
Nella fattispecie del nostro lettore, non essendosi mai cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, per questa presunzione assoluta, è considerato comunque residente fiscalmente in Italia, anche se dovesse fornire prove certe e non confutabili della sua residenza estera. Questo aspetto è fondamentale e dovrebbe essere chiaro a quanti di voi stanno per andare a lavorare all’estero o progettano di andarci.
In base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR n. 917/86, i soggetti residenti in Italia che producono redditi all’estero sono tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questo non soltanto sui redditi prodotti in Italia, ma anche sui redditi prodotti all’estero, anche se questi ultimi hanno già scontato le imposte nel Paese estero in cui il reddito è stato prodotto. Per questo motivo il nostro lettore è tenuto ogni anno a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e dichiarare i redditi esteri.
La Tassazione Dei Redditi Da Lavoro Dipendente Percepiti All’estero
Se il lavoratore ha residenza fiscale in Italia e svolge attività lavorativa (come dipendente) all’estero, l’art. 23 del TUIR prevede che tale reddito debba essere imponibile anche in Italia. In questo caso, viene a crearsi una fattispecie di doppia imposizione giuridica del reddito. Questo, in quanto la prestazione è resa all’estero, ed ivi tassata, ma il soggetto mantiene la residenza fiscale italiana (ed ai sensi dell’art. 3 del TUIR anche in Italia).
Accanto a questa regola generale vi sono due disposizioni derogatorie che riguardano:
- L’applicazione delle retribuzioni convenzionali: la prestazione di lavoro deve essere svolta all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, e deve essere svolta all’estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi;
- I lavoratori frontalieri: Il lavoro dipendente deve essere svolto in zone di frontiera o in altri Stati limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, e il lavoratore deve recarsi quotidianamente all’estero per lo svolgimento della prestazione.
Qualora non possano trovare applicazione queste due disposizioni si applica il regime ordinario sopra indicato.
Convenzioni Contro Le Doppie Imposizioni
Le disposizioni nazionali devono essere coordinate anche con le disposizioni presenti nelle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia. In particolare, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero è disciplinato dal modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni all’art. 15, secondo il quale:
- In linea generale, il reddito di lavoro dipendente è tassato nello Stato dove l’attività viene svolta, oltre che, in base ai principi generali, nello Stato di residenza del lavoratore;
- È però prevista la tassazione nel solo Stato di residenza del lavoratore se questo soggiorna nell’altro Stato per un periodo che non oltrepassa i 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi e, contemporaneamente, le retribuzioni sono pagate da (o per conto di) un datore di lavoro non residente nello Stato dove viene svolta l’attività (e non sono pagate da una stabile organizzazione di cui il datore di lavoro dispone nello Stato in cui viene svolta l’attività).
Secondo l’Agenzia delle Entrate deve seguire questi criteri anche la tassazione del TFR (Risoluzione n. 341/08, Risposte ad interpello n. 343/E/2020, e n. 460/E/2020).
Le Retribuzioni Convenzionali
Accanto alla regola generale legata alla tassazione ordinaria in Italia del reddito da lavoro dipendente prestato all’estero da parte di soggetto residente abbiamo detto che vi è una disciplina derogatoria legata alle retribuzioni convenzionali. Si tratta della disciplina dettata dall’art. 51, co. 8, del TUIR, secondo il quale:
“il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale”
Si tratta di una norma agevolativa che consente di vedersi tassare non il reddito estero da lavoro dipendente effettivamente percepito ma, piuttosto, un reddito figurativo (solitamente più favorevole) previsto dalle tabelle ministeriali delle retribuzioni convenzionali. Questa disciplina, tuttavia, non è applicabile in tutti i casi. Infatti, prima di tutto occorre verificare che il settore economico in cui viene svolta l’attività da parte del lavoratore dipendente sia previsto nel Decreto ministeriale che determina le retribuzioni convenzionali. Si tratta di un Decreto che viene puntualmente pubblicato e aggiornato ogni anno. Inoltre, è necessario il rispetto di ulteriori specifici requisiti legati all’attività del lavoratore:
- Il lavoratore dipendente deve mantenere residenza fiscale in Italia;
- Svolgimento di lavoro dipendente all’estero in via continuativa che opera in uno dei settori di attività individuati nel nel decreto ministeriale sulle retribuzioni convenzionali;
- Il lavoro sia oggetto esclusivo del rapporto;
- Soggiorno all’estero per un periodo superiore a 183 giorni anche non consecutivi.
Qualora non trovi concreta applicazione una delle condizioni esposte non potrà trovare applicazione l’applicazione delle retribuzioni convenzionali per la tassazione del reddito. In questo caso il reddito deve essere dichiarato prendendo a riferimento la retribuzione effettivamente percepita (secondo il principio di “cassa“).
Come evitare la doppia imposizione
Come abbiamo visto, il lavoro a Bruxelles, può comportare il pagamento delle imposte in Italia. Questo è quanto è dovuto, almeno secondo quanto indicato nel messaggio che abbiamo preso ad esempio. Il nostro lettore, infatti, si trova a dover pagare le imposte sia in Belgio che in Italia, a fronte di uno stesso reddito percepito, formando quella che viene definita come doppia imposizione giuridica.
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione,conseguente al pagamento delle imposte nel paese di residenza del dichiarante oltre che nel paese di produzione del reddito (Stato della fonte), sia la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Belgio (del 19/12/1984, ratificata dalla Legge n. 148/1989), sia il DPR n. 917/86, prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione, per cui la stessa imposta non può essere applicata più volte.
In particolare sia l’art. 24 della Convenzione che l’art. 165 del TUIR prevedono la possibilità che le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero siano ammesse in detrazione dall’imposta netta, scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo, fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo.
Pagamento Delle Imposte A Titolo Definitivo
A prima vista può sembrare complicato, ma in pratica l’articolo 165 del TUIR prevede che il nostro lettore, cittadino Italiano, che sostanzialmente svolge la sua vita all’estero ma continua ad essere iscritto all’anagrafe comunale della popolazione residente abbia l’obbligo di contribuire alle imposte sul reddito in Italia. Nella sua dichiarazione dei redditi italiana, avrà diritto ad un abbattimento dell’Irpef (l’imposta sui redditi) pari all’ammontare delle imposte pagate a Bruxelles a titolo definitivo (non devono essere presi in considerazione gli acconti). Questo credito, comunque, non potrà mai superare la quota di Irpef relativa al reddito estero.
Ad esempio, se per il lavoro a Bruxelles si è percepito un reddito pari a 1.000 euro la tassazione in Belgio è pari al 20% ed in Italia pari al 23% il nostro lettore verserà all’Amministrazione finanziaria belga il 20% del reddito e all’Amministrazione finanziaria Italiana la sola differenza del 3%. In questo modo è correttamente applicato il principio di divieto di doppia imposizione di uno stesso reddito, previsto dall’articolo 165 del TUIR.
Lavoro a Bruxelles E Tassazione Dei Redditi: Conclusioni
Cosa possiamo imparare dall’esperienza del nostro lettore?
Prima di tutto è bene ribadire che in questi casi è fondamentale consultare un Commercialista esperto in fiscalità internazionale, quando si intende trasferirsi all’estero per periodi maggiori di 6 mesi, sia per studio che per lavoro, in modo da pianificare correttamente gli adempimenti fiscali conseguenti.
Non potendo tuttavia generalizzare in quanto ogni situazione personale ha le sue peculiarità, quello che posso dirvi è che se un cittadino Italiano svolge la sua vita (personale e/o lavorativa) all’estero, per evitare il pagamento delle imposte sul reddito anche in Italia dovrebbe trasferire la propria residenza fiscale all’estero, iscrivendosi all’AIRE.
La questione però non si risolve così semplicemente, è necessario che il contribuente che intende trasferirsi all’estero sposti con se il c.d. “centro degli interessi vitali“, intendendo con tale locuzione sia i suoi principali interessi familiari e lavorativi.
Un soggetto che vuole trasferirsi all’estero lasciando la sua famiglia in Italia o i suoi principali interessi economici in Italia sarà sicuramente soggetto a controlli ed accertamenti, per questo è bene pianificare con cura ed in anticipo questi aspetti legati alla normativa fiscale.
Questo, anche se potrà sembrarvi poco conveniente, vi consentirà di risparmiarvi in futuro un possibile lungo e costoso contenzioso fiscale con l’Amministrazione finanziaria.
Se Tutto Questo Non Dovesse Bastare?
Anche tu ti sei trasferito all’estero e vuoi saperne di più sulla tua posizione fiscale?
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Buongiorno,
ho un figlio che ha lavorato all’estero l’anno scorso e precisamente in Belgio.
periodo di lavoro dal 13 aprile 2017 al 10 dicembre 2017 – lavoro dipendente
professione pizzaiolo . dai documenti in mio possesso vedo che le imposte sono state pagate in Belgio.
qui in Italia era socio-lavoratore in una pizzeria, e ha deciso nell’anno 2017 di uscire dalla società percependo la sua quota di socio.
Il mio problema è
Come fare la dichiarazione dei due redditi?
Grazie
Bisogna partire prima di tutto dalla residenza fiscale di suo figlio, e da li capire cosa e come deve dichiare evitando la doppia imposizione del reddito estero percepito. Se vuole siamo a disposizione per una consulenza in merito, o nel caso, qualora volesse affidare a noi la dichiarazione dei redditi di suo figlio.
Buongiorno,
sono uno studente universitario che stà svolgendo un tirocinio retribuito extracurriculare di 5 mesi in Belgio con una retribuzione lorda di circa 10000 euro. In italia non avrò nessun reddito addizionale. Come mi devo comportare con la dichiarazione dei redditi?
Grazie
Il reddito percepito deve essere dichiarato in Italia al netto del credito di imposta cui può beneficiare. Per maggiori info sono a disposizione in privato per una consulenza.
Buongiorno,
Avrei una domanda: mi sono trasferito in Belgio l’anno scorso (Ottobre 2019) per uno stage di 3 mesi finanziato da una borsa Erasmus. Successivamente la società per cui lavoravo mi ha proposto un contratto di stage di 6 mesi (CIP), da gennaio a luglio 2020. Mi sono di conseguenza iscritto nel comune di Saint Josse ten noode (regione di Bruxelles). La stessa mi ha poi proposto un rinnovo del contratto di stage di 6 mesi a luglio 2020, con scadenza gennaio 2021. A novembre comincerò un contratto di tirocinio con un’azienda italiana, quindi ho rescisso il mio contratto di stage a settembre 2020 e ho cancellato l’iscrizione dal comune belga. Non ho potuto iscrivermi all’AIRE perché non avevo un contratto che me lo permettesse.
Devo pagare le tasse interamente in Italia? C’è il rischio che io incorra nella cd. doppia imposizione fiscale?
Ringrazio in anticipo!
Per l’analisi di situazioni personali che richiedono maggiore analisi, come nel suo caso, se vuole ci contatti in privato per una consulenza. La aiuteremo.
Salve avrei una domanda riguardo al reddito imponibile.
In Belgio ci sono detrazioni sullo stipendio lordo che fanno diminuire il reddito imponibile (non presenti in modo equivalente in Italia).
Le tasse in Italia devono essere calcolate sul reddito lordo di partenza o su quello residuo alla fine delle varie detrazioni (che è quello su cui vengono effettivamente applicate le aliquote belga)?
L’imponibile italiano è quello che si determina applicando al reddito le regole fiscali italiane.
Buongiorno, la mi azienda mi ha offerto un trasferimento presso la nostra branch in Belgio. Avrei quindi un contratto direttamente con la branch belga. La mia famiglia resterà in Italia ed io Intendo però, sfruttando anche lo Smart working, tornare tutte le settimane e mantenere la mia vita privata qui in Italia. Ho anche una casa di proprietà dove sono residente. Rischio di perdere le agevolazioni imu prima casa? Cosa devo fare dal punto di vista delle tasse? La HR belga mi ha detto che pagherò le tasse direttamente in Belgio. In Italia cosa devo fare?
Sicuramente vi sono obblighi fiscali anche in Italia. Se vuole ci può contattare in privato a [email protected] per una consulenza per chiarire i suoi dubbi sulla tassazione a cui sarà sottoposta e gli aspetti connessi alle imposte sui redditi ed al monitoraggio fiscale (su cui prestare attenzione).