Tra i regimi speciali di determinazione del reddito fiscale vi è sicuramente quello che riguarda le società agricole. Questo regime introdotto dalla Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007“), è stato poi abrogato nel corso del 2013, per poi essere ripristinato dall’articolo 1 comma 36 della Legge n. 14/13 (“Legge di stabilità 2014“).
Il regime in esame prevede che sia le società di persone, società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole possano optare per la determinazione del reddito su base catastale. La stessa facoltà viene concessa anche alle società di persone e le società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, le quali possono optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente del 25%.
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Il regime agevolato per la tassazione delle società agricole
Le modalità applicative del regime agevolato per le società agricole sono state dettate dal D.M. n. 213/07. Il regime agevolato per la determinazione del reddito secondo il criterio catastale si applica a società di persone (quindi SNC, SAS), SRL, e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricole. Di fatto, per poter optare per il regime agevolato le società devono possedere i requisiti richiesti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, ovvero i seguenti:
- Hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);
- Contengono la dicitura “società agricola” nella ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali).
Il requisito dell’esclusività deve trovare riscontro nell’attività in concreto svolta. Pertanto, non costituiscono società agricole quelle che, a prescindere dall’oggetto sociale, esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, o le attività di cui all’articolo 55 comma 2, lettera a) e b) del DPR n. 917/86, ovvero attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile, attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
Non possono avvalersi del regime agevolato le SPA e le SAPA. Deve essere evidenziato che, allo stesso modo, non risultano interessati dal regime agevolato:
- Le società agricole costituite in forma di società semplice;
- Gli imprenditori individuali;
- Gli enti non commerciali.
Questo, in quanto, in capo a tali soggetti:
- Il reddito agrario indicato in catasto esprime già ordinariamente (a regime) il reddito relativo alle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, per la componente delle stesse che resta compresa nei limiti ivi stabiliti;
- Ai sensi dell’art. 55 co. 1 del TUIR, il reddito d’impresa si configura soltanto in relazione all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 co. 2 e 3 in misura eccedente i limiti ivi statuiti.
Il requisito IAP
Oltre a rispettare i requisiti sopra riportati, è necessario conseguire la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), che:
- Nelle società di persone deve essere posseduta da almeno uno dei soci;
- Nelle società in accomandita deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario (colui con potere di gestione e amministrazione);
- Nelle società di capitali deve essere posseduta da almeno un amministratore;
- Nelle società cooperative deve essere posseduta da almeno 1/5 dei soci.
Possono ottenere l’attribuzione della qualifica IAP tutti coloro che al contempo:
- Siano in possesso di conoscenze e competenze professionali (almeno uno dei seguenti requisiti: laurea triennale in agraria o equipollenti, diploma di istituto tecnico agrario, laurea magistrale in agraria o equipollenti, diplomi rilasciati da enti di formazione certificati come ad esempio Confagricoltura e Coldiretti, esercizio continuativo per almeno un triennio di attività agricola);
- Dedichino all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
- Ricavino dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
I requisiti di tempo e ricavi sono ridotti al 25% nel caso in cui la società agricola sia avviata in zone montane o svantaggiate.
Criterio catastale
L’opzione per il regime agevolato previsto dalla Legge n. 296/06 consente di determinare il reddito delle attività agricole di cui all’articolo 32 del DPR n. 917/86, in misura pari al reddito agrario (criterio catastale), anziché secondo gli ordinari criteri di determinazione del reddito d’impresa (in via analitica).
Il regime in esame è stato introdotto per incentivare il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli individuali, attraverso il mantenimento in capo alle società che rivestono la qualifica di “società agricole” di un particolare sistema di determinazione del reddito, che costituisce il regime naturale di tassazione solo per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali (Circolare n. 50/E/2010 dell’ Agenzia delle Entrate).
Attività che consentono di mantenere il regime agevolato
La possibilità di utilizzare il criterio di determinazione catastale del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette è dettato dal rispetto del requisito dell’esclusività dell’attività svolta. In pratica, queste società possono svolgere esclusivamente le attività dettate dall’articolo 2135 del codice civile.
Sul punto, l’articolo 36, comma 8 del D.L. n. 179/12, ha fornito alcune precisazioni in merito. In particolare è previsto che:
- Non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’2135 del codice civile, sempre ché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata;
- Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi;
- Resta fermo l’assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del DPR n. 917/86.
L’opzione da comunicare in dichiarazione IVA
Il regime d’imposizione su base catastale rappresenta un regime opzionale. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal DPR n. 442/97. In particolare, la determinazione del reddito secondo le regole catastali, si attua mediante opzione da comunicare nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Così, ad esempio, nel caso in cui una società agricola ha adeguato il proprio statuto e svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dal 1° gennaio dell’anno “n” deve comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA “n+1“.
I requisiti richiesti per esercitare l’opzione devono essere posseduti fin dall’inizio del periodo d’imposta. Una volta effettuata l’opzione, il contribuente è vincolato alla concreta applicazione del regime scelto almeno per un triennio. Trascorso tale periodo minimo, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Con la Risoluzione n. 28/E/18 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione in dichiarazione IVA ha carattere esclusivamente formale e che l’opzione e la revoca del regime agevolato si deve desumere dal comportamento concludente del contribuente.
Nel caso, in relazione all’anno “n”, la SRL agricola aveva pagato le imposte in applicazione del regime catastale e aveva presentato il modello Redditi “n+1” in conformità a tale scelta. L’opzione rimane quindi valida seppur non sia stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA “n+1“. In questo scenario, tuttavia, la violazione legata all’omessa comunicazione dell’opzione, sconta l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro ai sensi dell’art. 11, co. 1, del D.Lgs. n. 471/97.
Laddove vengano meno, in capo ai soggetti optanti, i requisiti prescritti dalla norma, l’opzione perde efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data in cui si verifica l’evento che ha causato la perdita di efficacia.
I criteri per la determinazione del reddito
Per la determinazione del reddito delle società agricole, su base catastale, l’articolo del D.M. n. 213/07 prevede che:
- Le attività agricole di cui all’articolo 32 del DPR n. 917/86, esercitate entro i limiti ivi previsti, concorrono a formare il reddito d’impresa in misura pari al reddito agrario (criterio catastale);
- Le altre attività, vale a dire sia quelle non agricole, sia quelle agricole di cui all’articolo 32 del DPR n. 917/86 che eccedono i limiti ivi statuiti, concorrono a formare il reddito d’impresa in base ai criteri ordinari (metodo analitico o a “costi e ricavi“).
Per approfondire: “Cos’è il reddito agrario? Ecco come viene tassato“.
Il reddito delle società agricole determinato (a seguito dell’opzione per il regime agevolato) in base al criterio catastale è considerato comunque reddito d’impresa. Esso, pertanto, non muta categoria di appartenenza e l’opzione non configura un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Le società che scelgono di optare per il regime fiscale agevolato devono mantenere inalterate le modalità di tenuta della contabilità (ordinaria o semplificata) originariamente adottate. In costanza di opzione, i valori fiscali da attribuire agli elementi dell’attivo e del passivo:
- Devono continuare ad essere determinati applicando le vigenti regole di determinazione del reddito d’impresa, anche se il reddito imponibile è determinato con le regole previste dall’articolo 32 del DPR n. 917/86;
- Devono essere evidenziati nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
La disposizione in parola mira ad assicurare la continuità dei valori fiscali delle attività e delle passività delle società che hanno optato per il regime in esame. In caso di perdita di efficacia o revoca dell’opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto di cui sopra.
Plusvalenze e minusvalenze dei beni strumentali
Le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni mobili strumentali alla produzione del reddito d’impresa acquisiti nel corso di periodi di imposta per i quali è efficace l’opzione non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi di imposta.
Le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni mobili strumentali alla produzione del reddito d’impresa acquisiti in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione:
- Concorrono alla formazione del reddito (negli esercizi di vigenza dell’opzione) in via ordinaria, secondo quanto previsto dal DPR n. 917/86;
- Si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione. In tal caso, infatti, le quote di ammortamento non dedotte in costanza di opzione non riducono il costo fiscalmente riconosciuto del bene strumentale.
Riporto delle perdite
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del D.M. n. 213/07, resta ferma l’applicazione dell’articolo 84 del DPR n. 917/86 alle perdite formatesi in periodi precedenti a quello in cui viene esercitata l’opzione per la tassazione con il criterio catastale. In altri termini, la società può portare le perdite pregresse in abbattimento del reddito determinato catastalmente.
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate, sopra indicata, l’articolo 84 del DPR n. 917/86 è applicabile anche alle eventuali perdite che si dovessero generare in vigenza di opzione. La mera determinazione catastale del reddito non dovrebbe generare, in linea di principio, periodi d’imposta in perdita. Tuttavia, il riporto di componenti negativi relativi alle attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione, la cui deduzione è stata rinviata agli esercizi successivi in applicazione di disposizioni fiscali, può dar luogo ad una perdita d’esercizio.
Conclusioni
La determinazione del reddito basata sul regime catastale per le società agricole in Italia rappresenta una peculiarità del sistema fiscale italiano, pensata per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri burocratici per le imprese agricole.
Questo sistema, basato su valori catastali piuttosto che su ricavi e costi effettivi, può offrire vantaggi in termini di prevedibilità e semplificazione. Tuttavia, non è adatto a tutte le società e richiede una valutazione accurata prima di essere adottato. La scelta del regime fiscale più appropriato dovrebbe sempre essere basata su una valutazione dettagliata delle specifiche circostanze dell’impresa e, idealmente, con il supporto di un esperto in materia fiscale.
Domande frequenti
È un sistema che permette alle società di determinare il loro reddito imponibile sulla base dei valori catastali dei terreni e degli edifici rurali che possiedono o conducono, anziché sulla base dei ricavi e dei costi effettivi.
No, solo determinate tipologie di società che soddisfano specifici requisiti possono optare per questo regime di determinazione catastale del reddito.
Offre una maggiore prevedibilità del reddito imponibile, riduce gli oneri burocratici e semplifica gli adempimenti fiscali.
Il reddito viene determinato sulla base dei valori catastali dei terreni e degli edifici rurali posseduti o condotti dalla società, secondo il valore del reddito agrario.
No, una volta scelto il regime catastale, vi è una durata minima triennale e non può essere cambiato liberamente ogni anno.
Normativa
Articolo 1, commi 1093 – 1095 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – pdf
Prassi
Circolare n. 50 del 1/10/2010 – pdf – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296