Le spese per l’acquisto di carburante per autotrazione sono deducibili per imprese e professionisti se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, debito o prepagate, ovvero mezzi tracciabili (vedasi l’art. 164 co. 1-bis del TUIR), con obbligo di emissione della fattura elettronica. L’Iva è detraibile nelle stesse percentuali previste per l’acquisto del mezzo utilizzato.


Le regole legate alla deduzione delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti, da parte di imprenditori e professionisti, sono legate alla Legge n. 205/2017 la quale ha previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e/o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Infatti, è in vigore l’obbligo di certificare il corrispettivo relativo alle cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di clienti che effettuano acquisti nell’esercizio di impresa, arte e professione. A corredo di questa disposizione è previsto l’obbligo di effettuare il pagamento del corrispettivo per le cessioni di carburanti e lubrificanti mediante mezzi di pagamento diversi dal contante, individuati con provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203. Questo al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva nonché ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito. Successivamente, la Circolare n. 8/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha commentato le menzionate novità in tema di fatturazione e di pagamento relative alle cessioni/acquisti di carburanti. Di seguito, quindi, andiamo ad analizzare i criteri di deducibilità del costo sostenuto e la detraibilità dell’Iva connessi agli acquisti di carburante per imprese e professionisti.

Deducibilità delle spese sostenute per acquisto di carburante

I costi sostenuti per l’acquisto di carburante (da autotrazione) da parte di imprenditori e professionisti sono deducibili se effettuati utilizzando strumenti di pagamento tracciabili: carte di credito, debito o prepagate, secondo quanto previsto dall’art. 164, co. 1-bis del TUIR. Deve essere precisato che questa disciplina riguarda, non solo i veicoli stradali, anche anche le imbarcazioni da diporto e gli aeromobili.

La tracciabilità del costo sostenuto

Per ottenere la tracciabilità del costo sostenuto il provv. Agenzia delle Entrate 73203/2018, prevede che si possano considerare idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni (e, dunque, a garantire la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi sostenuti) i seguenti mezzi di pagamento:

  • Gli assegni, bancari e postali, circolari e non;
  • I vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21.12.33 n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14.3.2001 n. 144;
  • I mezzi di pagamento elettroniciex articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005 n. 82. Tra cui:
    • L’addebito diretto;
    • Il bonifico bancario o postale;
    • Il bollettino postale;
    • Le carte di debito, di credito, prepagate;
    • Altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2018 ha, altresì, riconosciuto la validità di servizi come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario.

IMPORTANTE:
Per imprese e professionisti l’acquisto in contanti non consente la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva

Ai fini della deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette il pagamento con mezzi tracciabili è richiesto:

  • A prescindere dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo;
  • A prescindere dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore ecc.).

Resta fermo il rispetto degli ulteriori requisiti, fissati dal DPR n. 917/86, che consentono la deducibilità dei costi e degli altri componenti negativi di redditi, tra i quali l’inerenza, la competenza e la congruità del costo sostenuto.

L’utilizzo delle carte aziendali da parte dei dipendenti

Sono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Si tratta ad esempio del rifornimento di carburante di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto.

Rientrano nella disciplina dei buoni monouso i buoni carburante emessi da una compagnia petrolifera (anche sotto forma di carte, ricaricabili o meno ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario di recarsi presso impianti stradali di distribuzione gestiti dalla medesima compagnia ai fini del rifornimento di carburante, con applicazione della medesima aliquota Iva.

Utilizzo di contratti di netting

Il “netting” è una procedura consistente nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite carte aziendali, e fatturati al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente.

Secondo le motivazioni al Provv. 73203/2018, rappresenta una forma di pagamento idonea ai fini in esame l’utilizzo delle carte sulla base dei contratti di “netting“. Questo, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente. Cliente che utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera. Nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra menzionati.

Dispositivi elettronici e per smartphone/tablet

È permesso l’acquisto attraverso card, applicazioni per smartphone tablet o dispositivi elettronici vari, i quali permettano l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo sul conto corrente o carta di credito del soggetto passivo cessionario ovvero attingendo da una provvista mantenuta da quest’ultimo presso l’operazione e periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Le percentuali di deducibilità del costo del carburante

Le spese sostenute per il carburante da autotrazione sono deducibili dal reddito tenendo in considerazione i limiti di deducibilità per i veicoli, previsti dall’art. 164 del TUIR. Pertanto, è possibile riepilogare le seguenti percentuali di deducibilità dal reddito (di impresa o professionale) del costo sostenuto per l’acquisto del carburante in relazione alla tipologia di veicolo utilizzato.

TIPOLOGIA DI VEICOLO UTILIZZATODEDUCIBILITA’ DEL COSTO CARBURANTE
Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa100%
Veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi)100%
Autocarri100% (requisito inerenza)
Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli aziendali e di professionisti20%
Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli di agenti e rappresentanti80%
Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli in uso promiscuo a dipendenti70%

Acquisto di carburante all’estero

Ai fini della deducibilità dei costi relativi al rifornimento di carburante all’estero valgono le stesse disposizioni ordinarie, essendo irrilevante il luogo in cui viene effettuato il rifornimento. Gli art. 109 e 164 del TUIR disciplinano la deducibilità dei costi, senza prevedere alcun vincolo di territorialità. Questo significa che il costo relativo al carburante acquistato all’estero risulta deducibile ai fini delle imposte dirette, a prescindere dal luogo in cui avviene il rifornimento, a condizione che sia relativo ad un veicolo utilizzano nell’attività di impresa o professionale.

La documentazione utile alla deducibilità del costo

L’obbligo di emissione della fattura elettronica per il sostenimento delle spese connesse all’acquisto di carburante da autotrazione ha, di fatto, portato all’abrogazione della scheda carburante. Sotto il profilo documentale, quindi, la fattura elettronica che viene emessa dal distributore di carburante rappresenta documento idoneo per la deducibilità del costo (e come vedremo anche per la detraibilità dell’Iva). Sul punto può essere opportuno riepilogare quanto indicato nella Circolare n. 8/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale gli elementi obbligatori previsti per la scheda carburante (targa, modello, etc) “non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio per la tracciabilità della spesa (…) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità“.


Detraibilità Iva delle spese sostenute per acquisto di carburante

L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto nonché veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui risulta detraibile l’imposta assolta per l’acquisto o l’importazione dei predetti mezzi. Questo è quanto prevede l’art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR n. 633/72.

Fattura elettronica per le cessioni di carburante 

Gli elementi da indicare obbligatoriamente nelle fatture elettroniche aventi ad oggetto cessioni di carburante sono quelli ordinariamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/72. Ovvero dall’art. 21-bis del DPR 633/72 nel caso di fattura “semplificata“. Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento agli acquisti di carburante, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.). Elementi invece obbligatori nella c.d. “scheda carburante“. Nelle motivazioni del Provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018, viene chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. È, inoltre, specificato che qualora si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento.

IMPORTANTE:
Deve essere evidenziato che per i distributori al dettaglio è possibile usufruire della possibilità di essere esonerati dagli obblighi di certificazione (ex art. 2, co. 1, lett. b) del DPR n. 696/96), ma esclusivamente per le cessioni di carburanti svolte nei confronti di soggetti che operano da privati (fuori dall’esercizio di impresa arte o professione abituale).

Emissione di fattura differita

Per le operazioni connesse all’acquisto di carburante è ammessa la possibilità di emissione di fattura differita ex articolo 21, comma 4 lett. a) del DPR n. 633/72. La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo anche per le cessioni di carburanti, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti analoghi a quelli del documenti di cui DPR n. 472/96. In particolare, in caso di emissione di fattura differita devono essere riportati ex articolo 1, comma 3, del DPR n. 472/96:

  • La data della cessione;
  • Le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto;
  • La natura, la quantità e la qualità dei beni ceduti.

Secondo la Circolare n. 8/2018, al fine di riepilogare le consegne avvenute nel mese precedente, potranno essere utilizzati  – nella fattura differita – anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

Limiti di detraibilità dell’Iva

TIPOLOGIA PERCENTUALE DETRAIBILITA’ IVA
Veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, salvo i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (R.M. 20.2.2008 n. 6), anche in caso di agenti e rappresentati100%
Natanti da diporto che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa100%
Aeromobili che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, strumentali all’attività100%
Veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione40%

In tutte le fattispecie non presenti nella tabella precedente la detraibilità dell’Iva non è ammessa.

Acquisti di carburante all’estero con Iva indetraibile

Gli acquisti di carburante effettuati all’estero, in stati membri UE o stati extra-UE non essendo operazioni territorialmente rilevanti in Italia (ex art. 7-bis del DPR n. 633/72) non sono detraibili. Di fatto, quindi, gli operatori nazionali non hanno possibilità di detrarsi l’eventuale Iva assolta per questa tipologia di acquisti.

Documentazione utile per la detraibilità Iva

Per l’ottenimento della detrazione Iva sull’acquisto di carburanti e lubrificanti, anche per le imposte indirette è necessario provare l’effettuazione del pagamento con mezzi tracciabili (vedasi quanto detto sopra per la deducibilità del costo). Anche in questo caso, come detto, l’acquisto deve essere documentato attraverso l’emissione della fattura elettronica (art. 22 co. 3 del DPR n. 633/72).


Acquisti di carburante da autotrazione: considerazioni pratiche

Per ricevere le fatture elettroniche gli acquirenti (soggetti passivi Iva) potranno scegliere tra due strade:

  • Comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al gestore. Il quale la dovrà inserire nell’elemento “PecDestinatario” della fattura elettronica che trasmetterà al Sdi (il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA);
  • Procedere all’identificazione, diretta o tramite soggetti intermediari presso l’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del cosiddetto “Codice Destinatario” a 7 caratteri. una procedura tecnica piuttosto complessa, che può essere posta in essere solo dalle software house o da provider intermediari. Il codice, comunicato al gestore, verrà inserito nell’elemento “Codice Destinatario” della fattura elettronica, al posto della PEC.

Nella fattura elettronica dovranno essere indicate dal gestore le seguenti informazioni:

  • La natura del carburante;
  • La qualità del carburante;
  • Infine, la quantità del carburante.

Registrazione contabile delle fatture per carburante

Fattura immediata

Ipotizziamo l’acquisto di carburante per autotrazione per l’importo di 244 euro (di cui 44 di Iva), ipotizzando la detraibilità dell’Iva al 40% (e la deducibilità del costo del 20%). Di seguito la registrazione contabile della fattura immediata emessa dal distributore.

CONTODAREAVERE
CARBURANTI E LUBRIFICANTI DEDUCIBILI40,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDEDUCIBILI160,00
IVA ACQUISTI DETRAIBILE17,60
IVA ACQUISTI INDETRAIBILE26,40
FORNITORE “ALFA”244,00

Pagamento della fattura al fornitore

CONTODAREAVERE
FORNITORE “ALFA”244,00
BANCA C/C244,00

Fattura differita

Ipotizziamo in questo caso l’emissione di una fattura riepilogativa mensile da parte del distributore di carburante. La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento dei rifornimenti. Supponiamo che l’importo complessivo dei rifornimenti da fatturare sia pari a 488 euro (di cui 88 euro di Iva), con due rifornimenti per 244 euro ciascuno.

Al momento di effettuazione di ciascuno dei rifornimento deve essere registrato l’anticipo in contabilità.

CONTODAREAVERE
ANTICIPI A FORNITORI PER CARBURANTI244,00
BANCA C/C244,00

La registrazione deve essere ripetuta per ciascun acquisto. Successivamente, viene emessa la fattura differita da parte del distributore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dei rifornimenti. La fattura deve essere registrata in contabilità andando a chiudere il conto acceso per gli anticipi effettuati a fronte del pagamento dei rifornimenti.

CONTODAREAVERE
CARBURANTI E LUBRIFICANTI DEDUCIBILI800,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDEDUCIBILI320,00
IVA ACQUISTI DETRAIBILE35,20
IVA ACQUISTI INDETRAIBILE52,80
ANTICIPI A FORNITORI PER CARBURANTI488,00

2 COMMENTI

  1. I soggetti passivi IVA, come aziende, professionisti e lavoratori autonomi possono portare in deduzione i costi sostenuti per il rifornimento di carburante, ma rispettando determinati limiti previsti dalla legge.

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