IVA ridotta al 5% sugli oggetti d’arte dal 1° luglio: gli effetti

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Dal 1° luglio 2025 l'aliquota IVA ridotta al 5% si applica a tutte le cessioni di opere d'arte, antiquariato e oggetti da collezione, ma con importanti limitazioni per il regime del margine che cambiano le strategie operative di gallerie e mercanti.

Il mercato dell'arte ha finalmente ricevuto l'impulso fiscale tanto atteso. Dal 1° luglio 2025, con l'entrata in vigore del D.L. 30 giugno 2025 n. 95 (decreto Omnibus) convertito dalla Legge n. 118/25, l'aliquota IVA sugli oggetti d'arte, antiquariato e da collezione si riduce al 5% per tutte le cessioni, superando il precedente sistema frammentato che penalizzava gallerie e mercanti rispetto agli autori.
La novità normativa, che trova immediata applicazione senza periodo transitorio, rappresenta un'importante opportunità per rilanciare la competitività del settore artistico italiano a livello internazionale. Tuttavia, la riforma introduce una precisa alternativa operativa: si può beneficiare dell'aliquota ridotta al 5% oppure applicare il regime del margine, ma non entrambi contemporaneamente.
Questa scelta strategica avrà impatti significativi sulla pianificazione fiscale di gallerie, antiquari e mercanti d'arte, richiedendo un'attenta valutazione caso per caso.
Il nuovo quadro normativo: dall'aliquota del 10% al 5%
L'articolo 9 del D.L. n. 95/2025 ha completamente riformato il regime IVA delle cessioni artistiche attraverso tre interventi normativi coordinati:
Abrogazione del regime precedente: è stato eliminato il n. 127-septiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72 e l'art. 39 del D.L. n. 41/95, che limitavano l'aliquota del 10% alle sole importazioni o cessioni dirette degli autori, eredi e legatari.
Introduzione dell'aliquota uniforme del 5%: il nuovo n. 1-nonies) della Tabella A, parte II-bis del DPR n. 633/72 estende l'aliquota ridotta a tutte le cessioni di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione, indipendentemente dal soggetto cedente.
Estensione agli acquisti intracomunitari: l'aliquota del 5% si applica anche agli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D.L. n. 331/93.
Nessuna modifica di tipo soggettivo interessa invece le importazioni di oggetti d’arte, antiquariato o collezione, poiché anche la disposizione precedente era riferita ai beni da chiunque ceduti e da chiunque importati. Varia solo l’entità dell’aliquota, la quale si riduce, come già descritto, dal 10% al 5%.
La riforma recepisce i principi della delega fiscale (L. 111/2023, art. 7 lett. e) e trova fondamento nella Direttiva UE 2022/542, che ha modificato l'Allegato III della Direttiva 2006/112/CE, inserendo al n. 26 la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle cessioni artistiche.
Ambito oggettivo: quali beni beneficiano dell'aliquota ridotta
L'ambito oggettivo dell'agevolazione rimane invariato e continua a fare riferimento alla Tabella allegata al D.L. n. 41/95, lettere a), b) e c), che definisce nel dettaglio:

Oggetti d'arte (lett. a): quadri, co...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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