Le prestazioni professionali rese a clienti privati residenti fuori dall'Unione Europea godono di un regime speciale di esclusione IVA. Secondo l'articolo 7-septies, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72, determinate tipologie di servizi professionali non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è una persona fisica non soggetto passivo IVA domiciliata e residente fuori dalla Comunità . Questa disposizione rappresenta una deroga al principio generale di territorialità dell'IVA dei servizi generici (art. 7-ter), con importanti implicazioni pratiche per avvocati, commercialisti e altri professionisti.
Il quadro normativo di riferimento
Il citato articolo 7-septies, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72 prevede che:
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità : [...] c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili
Questa disposizione recepisce quanto previsto a livello comunitario dall'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, che elenca le prestazioni "fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe". La formulazione comunitaria, sebbene leggermente diversa da quella nazionale, fornisce un importante riferimento interpretativo per determinare l'ambito di applicazione dell'esclusione IVA.
Definizione di "prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale"
Per comprendere quali attività rientrino nella deroga prevista dall'articolo 7-septies, è fondamentale definire il concetto di "prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale". L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito con diverse risoluzioni:
La Risoluzione n. 422280/E/1981 specifica che "per consulenze tecniche o legali devono intendersi tutte quelle attività professionali che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri. Trattasi, quindi, di prestazioni per le quali è preminente non la rilevanza obiettiva di una determinata realtà , come avviene nelle perizie, bensì la valutazione soggettiva del consulente".
La Risoluzione n. 59/E/2008 ha ulteriormente ampliato questa definizione, chiarendo che "nel concetto di consulenza tecnica e legale deve comprendersi non solo l'attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio".
Secondo la Risoluzione n. 178/E/2008, ciò che caratterizza la "consulenza" è lo svolgimento di un'attività consistente in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri in cui sia preminente la valutazione personale del soggetto che la effettua ed il profilo intellettuale della prestazione.
Il criterio distintivo, quindi, appare essere la ...
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