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IVA di gruppo per i soggetti esteri che non esercitano attività in Italia

Applicazione dell'IVA di gruppo anche per società estere identificate direttamente in Italia, con rappresentante fiscale o con stabile organizzazione in Italia.

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La procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo può trovare applicazione anche per i soggetti esteri che non esercitano attività nel territorio dello Stato? A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate. Vediamo cos’è la liquidazione dell’IVA di gruppo e quando trova applicazione.

L’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicabilità della procedura dell’IVA di gruppo, di cui all’art. 73 co. 3 del DPR n. 633 del 1972 e dalle disposizioni applicative contenute nel DM del 13 dicembre 1979. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia che non effettua alcuna operazione, attiva e passiva, nel territorio dello Stato.

IVA di gruppo per i soggetti esteri che non esercitano attività in Italia
IVA di gruppo per i soggetti esteri che non esercitano attività in Italia

L‘IVA di gruppo consente di compensare, nell’ambito del gruppo aziendale, i crediti ed i debiti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che lo costituiscono.

In questo contributo vediamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’IVA di gruppo su società che non effettuano operazioni attive, il cui unico obiettivo è liquidare l’IVA di gruppo.

Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate: Interpello n. 536 del 2019

Nell’Interpello n. 536 del 2019, l’istante è una società di capitali di diritto francese identificata ai fini IVA in Italia, ai sensi dell’art. 35-ter, DPR n 633/1972.

Nelle annualità precedenti, la società ha scelto di effettuare la liquidazione dell’IVA di gruppo, in qualità di controllante detenendo partecipazioni, dirette e indirette di controllo superiori al 50%, delle società controllate residenti in Italia.

Durante una riorganizzazione del gruppo, alcune attività svolte dalla società controllante, sono state trasferite ad una società controllata di diritto irlandese identificata ai fini IVA in Italia, il cui capitale sociale è posseduto interamente dalla controllante.

Dal 1° gennaio 2019, la società controllante non effettua più operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA in Italia.

La domanda rivolta all’Agenzia delle Entrate, concerne la possibilità di conservare la Partita Iva italiana, in qualità di soggetto identificato direttamente, continuando a svolgere il ruolo di controllante ai fini delle liquidazioni IVA di gruppo e facendo confluire nella procedura le risultanze a saldo zero delle proprie liquidazioni IVA.

La possibilità di compensazione delle posizioni debitorie e creditorie previste dall’IVA di gruppo

L’applicazione dell’IVA di gruppo consente alla società di un gruppo, in presenza di determinati presupposti, di effettuare la liquidazione periodica dell’IVA in modo unitario, mediante la compensazione dei debiti e dei crediti risultanti, delle società partecipanti.

In pratica, le dichiarazioni annuali delle società controllate possono essere presentate dalla controllante ed i versamenti dell’IVA possono essere effettuati sempre da quest’ultima società.

Le società controllate, trasferiscono ogni mese o trimestre, le proprie risultanze alla controllante entro il termine stabilito per la liquidazione dell’imposta. La controllante, a sua volta, esegue la liquidazione periodica del gruppo, compensando i debiti IVA di alcune società con i crediti IVA di altre società.

Le risultanze delle liquidazioni periodiche dei partecipanti alla procedura dell’IVA di gruppo, devono essere riportate in un registro riassuntivo.

Le società controllate hanno la facoltà e non l’obbligo di applicare l’IVA di gruppo, tuttavia se essa decide di aderire alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, perde la disponibilità del proprio saldo attivo dovendo trasferire l’intero credito alla società controllante.

L’art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 prevede che l’eccedenza di credito delle dichiarazioni IVA della controllante o della controllata può essere compensata, in tutto o in parte, con le somme dovute dalle altre società partecipanti all’IVA di gruppo, prestando le garanzie di cui all’art. 38-bis del DPR n. 633/1972.

Resta esclusa la compensazione, di cui all’art. 17 del DLgs n. 241/1997, dei debiti e crediti emergenti dalla liquidazione delle singole società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo e trasferiti dalle medesime alla società controllante. Tuttavia, consente a quest’ultima di effettuare la compensazione tra i debiti e i crediti risultanti dal prospetto riepilogativo annuale della dichiarazione del gruppo presentata dalla medesima controllante.

Compensazione anche su crediti IVA anteriori all’applicazione dell’IVA di gruppo

L’art. 1, co. 63 della Legge n 244/2007, modificando il co. 3, art. 73 del DPR n. 633/1972, ha precluso alle società partecipanti per la prima volta, alla liquidazione periodica dell’IVA di gruppo, di farvi confluire crediti IVA del periodo d’imposta precedente.

La Risoluzione n. 4/2008 ha chiarito che l’applicazione della procedura dell’IVA di gruppo, permette di:

“evitare che soggetti stabilmente vincolati da controlli azionari possano soffrire i pregiudizi finanziari che si verificherebbero ove – versando taluni di questi soggetti in posizione debitoria e altri in posizione creditoria agli effetti dell’Iva – ciascuno di essi operasse isolatamente ai fini del versamento del tributo. La procedura, pertanto, consente ai soggetti in posizione debitoria di non versare l’imposta fino a concorrenza delle eccedenze di credito dei soggetti del gruppo che si trovino in posizione creditoria e ai soggetti in posizione creditoria di ottenere, con un meccanismo di compensazione, un rimborso «iper-accelerato» fino a concorrenza delle eccedenze debitorie dei soggetti del gruppo in posizione debitoria”

Risoluzione n. 4/2008

I crediti detraibili relativi al periodo d’imposta precedente a quello di adesione all’IVA di gruppo, restano, quindi, definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si sono formati e ad essi verranno applicati i criteri ordinari di cui all’art. 30 del DPR n. 633/1972.

Il presupposto soggettivo per l’applicazione della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo

Fino al 2016, la liquidazione dell’IVA di gruppo poteva trovare applicazione soltanto per le società di capitali, sia in veste di controllante sia di controllate.

In particolare, secondo il previgente art. 2, co. 1 del D.M. 13 dicembre 1979, erano considerate società controllate soltanto le Spa, Sapa e Srl le cui azioni o quote fossero possedute per oltre il 50% del loro capitale, fin dall’inizio dell’anno solare precedente, dalla controllante o da un’altra società controllata dall’ente o società controllante.

Dal 2017, a seguito della modifica operata dall’art. 1, co. 1, lett. d) del D.M. 13 febbraio 2017, si considerano controllate le Spa, Sapa, Srl, Snc e Sas (sia società di capitali, sia società di persone), le cui azioni o quote sono possedute per oltre il 50% del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata dall’ente o società controllante

La percentuale di controllo, anche dopo le modifiche, è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

La preclusione per le società non residenti

In base all’orientamento originario, per l’Agenzia delle Entrate, le società residenti all’estero non potevano applicare la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

Con la Risoluzione n. 347/E/2002, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto che la preclusione:

“per il soggetto non residente, anche se costituito in forma societaria, non è legata tanto a difficoltà di ordine pratico relative all’espletamento materiale degli obblighi tributari, bensì alla mancanza di un presupposto giuridico soggettivo previsto dalla fattispecie normativa”.


L’Agenzia delle Entrate, nello spiegare il campo applicativo dell’art. 2 del DM 13 dicembre 1979, aveva sottolineato come il medesimo prevedeva che le società controllate, costituite esclusivamente in forma di società di capitali, potessero assumere la veste di controllanti di altre società, lasciando intendere che dovessero essere società di capitali.

Risultava, inoltre evidente che nella predetta definizione non potesse rientrare un soggetto non residente, anche sotto forma di società, anche se avesse nominato un proprio rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

La preclusione prevista per le società non residenti operanti nel territorio dello Stato, era derogata nel caso in cui la società non residente partecipasse alla catena di controllo in posizione intermedia.

Tale circostanza era giustificata dal fatto che la presenza nella catena di controllo di un gruppo di una società estera non operante nel territorio dello Stato è irrilevante ai fini dell’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e liquidazione.

Società non residenti: deroghe previste dalla Risoluzione n. 22 del 2005

La discriminazione a favore dei gruppi costituiti esclusivamente da società residenti, prevista dalla Risoluzione n. 347/E/2002, è stata superata dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Effettuando un’interpretazione evolutiva della procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo, ha esteso l’applicazione alle società residenti in altri Stati comunitari.

La Risoluzione n. 22/E/2005 ha chiarito che l’applicazione della liquidazione dell’IVA di gruppo deve estendersi a tutte le società di capitali, comprese a quelle residenti in altri Stati comunitari, che assumono forme giuridiche equipollenti alle società di capitali di diritto italiano. Le società non residenti, dovranno inoltre possedere, gli altri requisiti richiesti, come il requisito temporale sul possesso delle azioni o quote.

E’ inoltre richiesto che i soggetti societari non residenti si siano identificati ai fini IVA in Italia. Tale condizione sussiste in presenza di una stabile organizzazione ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante l’identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter DPR n 633/1972.

Le società residenti in Paesi extra-UE

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 24/2019, ha richiamato le indicazioni fornite nella risoluzione n. 22/E/2005, secondo cui la procedura dell’IVA di gruppo trova applicazione, a determinate condizioni, anche per le società residenti in altri Stati comunitari, semprechè identificate ai fini IVA in Italia.

Nel principio di diritto n. 24/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, questa interpretazione è necessaria:

“al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’’va di gruppo con il diritto comunitario”

Ha precisato, inoltre che, la medesima tutela non si estende ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, non potendo quindi, applicare la procedura della liquidazione dell’IVA di gruppo.

Controllante estera che non effettua operazioni in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 536/2019, ha chiarito alcuni aspetti sull’applicabilità dell’IVA di gruppo nel caso di un soggetto non residente identificato ai fini Iva in Italia che non effettua alcuna operazione nel territorio dello Stato.

Con l’Interpello n. 536/2019, l‘Agenzia delle Entrate ha disposto che il soggetto non residente, con posizione IVA in Italia può rivestire il ruolo di controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo, anche se non svolge direttamente alcuna attività rilevante ai fini IVA nel territorio italiano.

A favore di questa conclusione, viene osservato: che l’art. 35-ter del DPR n. 633/1972, in caso di identificazione diretta, dispone che la stessa può avvenire anche al solo fine di “esercitare i diritti in materia di Iva direttamente”, quali, quelli connessi alla procedura dell’IVA di gruppo.

Dall’altro, le istruzioni relative alla compilazione del modello ANR/3 per l’identificazione diretta chiariscono che la casella 3, di cessazione attività, deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente, ovvero “che abbia cessato l’esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento”.

Iva di gruppo per i soggetti esteri che non esercitano attività in Italia: conclusioni

Come abbiamo visto, L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all‘Interpello n. 536/2019, ha risposto positivamente, in merito all’applicabilità della liquidazione dell’IVA di gruppo, nel caso di un soggetto non residente identificato ai fini Iva in Italia che non effettua alcuna operazione, attiva e passiva, nel territorio dello Stato.

La liquidazione IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 e siano identificati ai fini IVA in Italia, sussistente nel caso di stabile organizzazione, con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

Sostanzialmente, ogni qualvolta vi sono i presupposti e la posizione IVA aperta in Italia è possibile valutare l’applicazione dell’IVA di gruppo per usufruire della possibilità di liquidare in modo compensativo posizioni a debito e a credito all’interno di un gruppo di imprese.

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