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Iper ammortamento beni hi tech 2018: la normativa

Ai soli fini fiscali, viene riconosciuto, dalla Legge n. 232/2016, un bonus ammortamenti del 140% (super ammortamento) o del 250% (iper ammortamento, valido per i beni digitali e hi tech). Tutte le informazioni utili per fruire delle agevolazioni legate all’acquisti di beni strumentali nel 2017.

La Legge n. 208/2015 ha introdotto il bonus fiscale legato all’acquisto di beni strumentali nuovi, che prevede la maggiorazione figurativa del 40% da applicare al costo di acquisto del bene. La Legge n. 232/2016 a sua volta ha prorogato per il 2017 il super ammortamento del 140% e ha introdotto una nuova agevolazione, l’iper ammortamento del 250% legato all’acquisto di beni tecnologici o hi-tech.

In questo contributo andremo ad analizzare le informazioni utili per poter fruire di questi due particolari bonus fiscali legati all’acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese.

Beni agevolati

L’agevolazione si applica all’acquisto di beni materiali, strumentali e nuovi.

Per strumentale si intende un bene destinato ad essere utilizzato all’interno del processo produttivo, per nuovo invece si intende un bene che non è mai stato utilizzato da altri soggetti e che quindi viene acquistato direttamente dal produttore o dal rivenditore o, al limite, da soggetti diversi che però non hanno mai impiegato quei beni nell’ambito della loro attività.

Nel caso di beni complessi non è però necessario che tutte le parti impiegate per la loro produzione siano nuove, l’importante è che vi sia prevalenza dei componenti nuovi rispetto a quelli usati.

Il momento da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione del bonus (super ammortamento e iper ammortamento) è l’entrata in funzione del bene: la data di consegna o spedizione del bene è quella che permette di decidere se il bene è agevolato oppure no, l’entrata in funzione determina invece il momento in cui il bonus si applica.

Sarà dal primo periodo di ammortamento, infatti, che le relative quote potranno essere maggiorate. Per individuare la data di effettuazione dell’investimento valgono i criteri generali indicati nel DPR n. 917/86, in base al quale si fa riferimento alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà (Circolare n. 23/E/2016, Agenzia delle Entrate).

Calcolo di super e iper ammortamento

La norma prevede che il costo di acquisizione dei beni agevolati venga maggiorato del 40%: si tratta di un aumento figurativo che vale solo ai fini fiscali.

Più precisamente, tale maggiorazione vale solo ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini Irap. L’aumento del 40% si applica con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Nel caso più lineare, maggiorare il costo del 40% o aumentare del 40% la quota di ammortamento annuo porta allo stesso identico risultato.

Ad esempio, se un bene costa 100 e l’aliquota di ammortamento è del 10% è evidente che le due procedure sono identiche: a) se maggioriamo il costo applichiamo il 10% a 140 cioè 14 b) se maggioriamo del 40% l’ammortamento che è 10 arriviamo allo stesso identico risultato cioè 14.

Le stesse considerazioni fin qui fatte per il calcolo del super ammortamento del 140% possono trovare applicazione anche per l’iper ammortamento del 250%.

Casi in cui il costo maggiorato non rileva

Il riferimento esclusivo alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria fa intuire che la maggiorazione del 40% non esplica alcun effetto ai fini della quantificazione di canoni di locazione ordinaria; di canoni di noleggio; delle plusvalenze o delle minusvalenze in caso di cessione del bene.

La maggiorazione del costo non rileva neanche nella determinazione del calcolo del plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e non rileva per la determinazione dei valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Lo stesso non rileva nemmeno ai fini delle società di comodo.

Riflessi civilistici e fiscali

I due bonus (super e iper ammortamento) non influenzano i valori che vengono imputati al conto economico al quale affluisce solo l’ammortamento determinato con le regole civilistiche: il bonus quindi viene espresso mediante una specifica variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Per il calcolo dell’acconto Irpef/Ires è necessario rideterminare il reddito senza considerare la maggiorazione del 40% dell’ammortamento/canoni leasing.

Termini dei bonus

La Legge n. 232/2016 ha prorogato e portato novità ai bonus legati all’acquisto di beni strumentali nuovi, prevedendo che:

Super ammortamento

Viene prorogata la possibilità, a favore di imprese o lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017, di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%, con possibilità ulteriore di incentivare anche gli investimenti perfezionati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la fine del 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall’agevolazione le auto aziendali (veicoli a deducibilità limitata, ex art. 164, comma 1, lett. b) del DPR n. 917/86) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (ex lettera b-bis). Sono agevolabili solo le auto strumentali all’attività d’impresa. Restano confermate le esclusioni per i beni con coefficiente ordinario di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, nonché alcuni beni utilizzati nei settori regolamentati.

Iper ammortamento

A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale ricompresi nell’allegato A del modello “Industria 4.0” entro il 31 dicembre 2017 il costo di acquisizione è incrementato (iper ammortamento) del 150% o del 40% se investono in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B.

Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: si deve trattare quindi di macchinari “intelligenti” in grado di dialogare tra loro in base a determinate tecnologie abilitanti secondo il modello “Industria 4.0“.

Per tali beni, pertanto, se acquistati nel periodo agevolabile, sarà possibile ammortizzare un importo pari al 250% del costo di acquisto o di produzione.

Per i soli soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, inoltre, è consentita una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni – indicati nell’allegato B – che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti dell’allegato A.

Beni con perizia

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero per i beni di costo superiore a €. 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • Possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli allegati A/B;
  • E’ interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La relazione illustrativa chiarisce che la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione.

Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione dei prodotti, oltre che le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi i sistemi meccatronici di riconoscimento dei pezzi.

Fruizione di super e iper ammortamento

Rimangono inalterate le modalità di fruizione del beneficio: la maggiorazione del 40%, così come quella del 150%, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, e che pertanto deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 a partire dall’esercizio di entrata in funzione (o interconnessione) del bene, ridotti a metà per il primo esercizio.

Tale agevolazione sembrerebbe al momento esclusa per i beni in leasing.

Soggetti interessati

Sono interessati all’agevolazione legata all’acquisto di beni strumentali nuovi, le seguenti categorie di soggetti:

  • Soggetti Ires;
  • Società di persone e ditte individuali;
  • Lavoratori autonomi (compresi i soggetti minimi ed esclusi i forfetari);
  • Enti non commerciali.

Settori interessati all’iper ammortamento

Questa agevolazione fa parte del pacchetto inserito all’interno della Legge n. 232/2016 che prevede anche altre importanti agevolazioni per la c.d. “Industria 4.0” (credito d’imposta alla ricerca e sviluppo, nuovi fondi venture capital per le start up in co-matching, nuovo programma di acceleratori d’impresa, detassazione sui capital gain etc).

Il nuovo iper ammortamento permette agli imprenditori di beneficiare di un bonus ammortamento al 250% della spesa effettuata. Ciò significa che le spese inerenti il settore dell’industria 4.0, ovvero, i settori altamente innovativi, saranno ammortizzabili negli anni per un importo pari al 250% del loro valore. In questo modo un bene acquistato ad esempio a €. 1.000 potrà essere ammortizzato per un importo di €. 2.500. I settori interessati sono, nello specifico:

  • Meccatronica;
  • Robotica;
  • Big data;
  • Sicurezza informatica;
  • Nanotecnologie;
  • Sviluppo di materiali intelligenti;
  • Stampa 3D;
  • Internet.

I beni interessati sono:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logia 4.0.

Caratteristiche dei beni agevolabili

Sono ammissibili i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. La legge n. 232/2016 elenca i macchinari ammissibili in funzione delle attività che devono svolgere:

  • Macchine utensili per asportazione;
  • Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (per esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni) elettroerosione, processi elettrochimici;
  • Macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
  • Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
  • Macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
  • Macchine utensili per il confezionamento e l’imballaggio;
  • Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita, robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  • Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
  • Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
  • Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione la pesatura e la cernita automatica dei pezzi;
  • Dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati;
  • Agv e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi.

Beni immateriali (software)

I soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, potranno beneficiare anche di un ammortamento potenziato al 140% per i beni immateriali strumentali, ossia i software funzionali a favorire una transizione verso i processi tecnologici secondo il modello “Industria 4.0“.

La possibilità di procedere ad un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40% vige nello stesso periodo per cui è valido il super ammortamento e prevede gli stessi adempimenti tecnici.

Momento di realizzazione dell’investimento

Per determinare la data di realizzazione dell’investimento per il super ammortamento (articolo 109, commi 1 e 2 del DPR n. 917/86), le regole principali prevedono:

  • Beni mobili: data di consegna/spedizione oppure se diversa e successiva, data di effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale;
  • Leasing: vale la data di consegna del bene a meno che non sia prevista la clausola di prova perché in questo ultimo caso fa fede la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo della macchina da parte dello stesso locatario;
  • Appalto a terzi: le spese si considerano sostenute dal committente alla data di ultimazione della prestazione o nel caso di collaudo dall’esito positivo di questo.
  • Stato di avanzamento lavori: le spese di considerano sostenute alla data in cui l’opera viene accettata dal committente.

Altro aspetto a cui fare molta attenzione è che la fruizione dell’agevolazione non scatta con la realizzazione dell’investimento ma è possibile a partire dalla data in cui si verifica l’entrata in funzione del bene: questo potrebbe coincidere con la realizzazione oppure no.

Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.

8 COMMENTI

  1. Buongiorno Federico,
    Grazie per aver condiviso queste informazioni. Trovo molto interessante queste agevolazioni per dare impulso a nuovi investimenti.
    Lavoro per un’impresa IT e mi piacerebbe sapere se anche i prodotti Hardware possono essere inclusi in questo piano di iper ammortamenti.
    Grazie mille
    Fabio

  2. Salve Fabio, purtroppo l’agevolazione riguarda solo i beni materiali, i software non sono compresi.

  3. Buongiorno Federico,
    La ns. azienda, che si occupa di produzione di sistemi elettronici di controllo temperatura/umidità, sta valutando di introdurre in produzione nuovi sistemi innovativi (sistemi iperconvergenti) che sostituiranno i precedenti sistemi IT (server e storage) questo con l’obiettivo di implementare sistemi con grande scalabilità e orientati al cloud a servizio degli ambienti di produzione e per ricerca e sviluppo.
    Queste soluzioni rientrerebbero nei beni materiali di cui all’allegato B?

  4. L’allegato B è un elenco dettaglio, in cui non rientrano soluzioni che riguardano lo sviluppo di processi o prodotti, ma l’acquisto di beni.

  5. Buona sera
    siamo un’azienda che produce macchinari per etichette: ribobinatori, tavoli di controlli, taglianime e macchine da stampa flexo, vorrei sapere per aiutare anche i miei clienti se la ns.produzione può rientrare nell’iperammortamento, grazie.
    Francesca

  6. Dovete verificarlo in base a quanto previsto dall’elenco inserito nella Legge n. 232/2016.

  7. Buongiorno,
    l’aggiornamento e trasformazione di una macchina di confezionamento elettromeccanica con upgrade di

    adeguamento alla normativa di sicurezza CE
    gestione e automazione tramite PLC e PC
    teleassitenza (da remoto)

    può rientrare , per la parte nuova , nei criteri del super o iper ammortamento?

    Saluti

  8. Il bonus è legato all’acquisto di beni strumentali nuovi, e non anche all’aggiornamento di quelli già esistenti.

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