Il reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Attraverso questo meccanismo il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest'ultimo soggetto (cedente o prestatore) è tenuto a:
Emettere fattura senza addebitare l’imposta e
Indicare la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/72).
Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio è tenuto ad:
Integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell’aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta;
Registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse, che nel registro degli acquisti.
Quando un soggetto non effettua correttamente un'operazione soggetta a reverse charge, può incorrere in sanzioni.
Le sanzioni sul reverse charge sono disciplinate dai commi 9-bis e seguenti (9-bis.1, 9-bis.2, 9-bis.3), dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97. Le sanzioni per operazioni soggette a reverse charge si possono distinguere a seconda delle varie fattispecie possibili di violazione. Di seguito, fornirò con maggiore dettaglio un quadro chiaro e sintetico del funzionamento del sistema sanzionatorio in materia di reverse charge. L'obiettivo è quello di individuare le fattispecie in cui, attraverso un comportamento proattivo, diretto a correggere eventuali errori, si possa evitare di incorrere, comunque, nell'applicazione di sanzioni.
Che cos'è il reverse charge?
Il reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest'ultimo soggetto (cedente o prestatore) è tenuto emettere fattura senza addebitare l'imposta e ad indicare la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/72).
Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta. La tipologia delle operazioni soggette ad inversione contabile è numerosa e può capitare (anzi capita spesso) che vi sia confusione nell'applicazione del meccanismo di applicazione del reverse charge, applicandolo in casi in cui l’operazione andrebbe assoggettata ordinariamente ad IVA, e viceversa, con implic...
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login
Quali sono le sanzioni imputabili ad un contribuente forfettario che ha ricevuto una fattura in reverse charge da fornitore europeo dimenticandosi di integrare e versare l’IVA?
Si rientra nella casistica delle sanzioni per operazioni soggette a reverse charge con iva indetraibile.