Dati di bilancio poco chiari, esposizione dei dati contabili non corretti, mancato rispetto dei termini per il deposito del bilancio prima della convocazione dell’assemblea dei soci. Sono le principali condizioni che possono legittimare la richiesta di invalidità della delibera di approvazione del bilancio.
Il bilancio d’esercizio è il principale strumento contabile a disposizione delle imprese. Con il bilancio è possibile offrire ai soci e ai terzi, alla fine di ciascun esercizio sociale, una informazione chiara veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
La funzione del bilancio d’esercizio è soprattutto quella informativa verso stakeholder interni ed esterni. Esso, infatti, costituisce soprattutto per i soci di minoranza il solo strumento di informazione contabile sull’andamento societario. Per questo motivo, in ambito societario, il bilancio è presupposto per l’adozione di una serie di deliberazioni assembleari. Si tratta di delibere che ruotano attorno all’approvazione dell’utile o delle perdite da esso risultanti. Si pensi alla distribuzione dell’utile d’esercizio o al riporto a nuovo delle perdite. Detto questo andiamo ad analizzare, di seguito, come è possibile intervenire qualora si prefiguri una ipotesi di invalidità della delibera di approvazione del bilancio. In particolare le ipotesi di nullità e annullabilità della delibera da parte dei soci.
L’importanza del bilancio d’esercizio ed i vizi
Il bilancio d’esercizio risente di un processo di formazione formato da una serie di atti ordinati e legati tra loro. In particolare, nel processo di formazione del bilancio intervengono tre organi societari:
- L’organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio;
- Il collegio sindacale che deve riferire all’assemblea sul bilancio;
- L’assemblea dei soci, chiamata ad approvare il progetto di bilancio.
Questi tre organi, con portata diversa, influiscono fortemente sulla formazione della delibera di approvazione del bilancio. Di fatto, quindi, quando vi sono dei vizi legati alla procedura di approvazione del bilancio, è necessario andare a contestare la relativa delibera di approvazione. In questo senso assumono rilevanza le fattispecie di nullità ed annullabilità delle delibere assembleari, di cui agli art. 2377 e 2379 del codice civile.
Le delibere assembleari di approvazione del bilancio rappresentano uno dei momenti più delicati della vita di una società. È di fondamentale importanza in questi casi rispettare sia la forma sia la sostanza dell’iter formativo della delibera. Tra cui ricordiamo:
- La convocazione dell’assemblea, ed
- Il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti.
Una volta approvato il bilancio, l’invalidità della delibera può essere causata da:
- Irregolarità nei documenti che lo compongono, oppure da
- Irregolarità nel procedimento di formazione o dalla delibera assembleare di approvazione.
Per fare valere tale irregolarità lo strumento da utilizzare è quello dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio. Attraverso questa azione i soci possono chiedere la nullità o l’annullamento.
Invalidità della delibera: cause di nullità e annullabilità
Le delibere assembleari possono essere invalide in quanto viziate dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare. Oppure nel caso in cui il loro contenuto non è conforme alla legge. Occorre distinguere due tipi di invalidità delle delibere assembleari:
- L’annullabilità, che costituisce il principio generale del sistema sanzionatorio, di cui all’art. 2377 c.c. nel caso di non conformità alla legge o all’atto costitutivo;
- La nullità, di cui all’art. 2379 c.c., che riguarda i casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto.
Per ciascuna di queste due cause è dettata un’autonoma disciplina per i soggetti legittimati a far valere il vizio, per i termini entro cui farli valere e per gli effetti dell’invalidità. Quindi, è a queste due categorie debbono essere ricondotte, senza eccezioni, tutti i possibili vizi delle deliberazioni assembleari.
Tra le cause più frequenti che possono causare l’invalidità del bilancio d’esercizio riguardano i suo contenuti, oppure il procedimento di formazione. Come ad esempio nel caso di omesso deposito del bilancio nella sede sociale. In tutti questi casi l’azione che può essere esercitata è l’annullabilità della delibera. Volendo creare una criterio generale possiamo dire che i vizi di procedimento, che riguardino la delibera nel suo complesso o il singolo voto, danno sempre vita all’annullabilità della delibera. Mentre la nullità riguarda i vizi relativi al contenuto della delibera.
Mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede
Il bilancio della società con le copie dell’ultimo bilancio e quello delle controllate deve essere depositato presso la sede sociale, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci. Questo deve avvenire nei 15 giorni che precedono l’assemblea, in modo che i soci possano prenderne visione. Questo è quanto prevede l’art. 2429, co. 3 del c.c.
Il mancato deposito presso la sede sociale del bilancio costituisce una causa di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio.
Vizi legati alla convocazione dell’assemblea
L’assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale (art. 2364, co. 2 c.c.). Questo in ordine all’approvazione del bilancio dell’esercizio. Tale termine può essere derogato qualora l’atto costitutivo preveda un termine maggiore, comunque non superiore ai sei mesi, quando particolari esigenze lo determinano. E’ il caso, ad esempio, dell’attesa dei bilanci delle società partecipate per la capogruppo, etc.
La convocazione dei soci è un requisito indispensabile per riconoscere la collegialità dell’assemblea, in mancanza del quale si determina l’impossibilità di costituzione dell’organo deliberativo. In questo senso la mancata convocazione dei soci è ritenuta causa di annullamento della delibera, costituendo un vizio che riguarda l’inosservanza di norme che tutelano l’interesse dei singoli soci al regolare svolgimento dell’attività interna della società, e non già dell’interesse generale. Tuttavia, l’omessa convocazione anche di un solo socio è da ritenersi ipotesi di nullità della delibera assembleare (che non rappresenta più un atto collegale, in quanto non tutti i soci sono stati convocati).
Per quanto riguarda la mancata osservazione dei termini statutari o legali di convocazione dell’assemblea, deve considerarsi annullabile la successiva deliberazione, se tempestivamente impugnata da un soggetto legittimato ex lege a proporla, ai sensi dell’art. 2377 c.c. Le stesse soluzioni riguardano il caso di svolgimento dell’assemblea in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione regolarmente comunicato ai sensi dell’art. 2366 c.c.
Il falso in bilancio
In relazione al contenuto, il bilancio può dirsi irregolare se redatto in violazione ai principi generali di chiarezza, verità e correttezza in modo tale da non rappresentare la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. In questi casi si parla di “falso in bilancio”, il che determina automaticamente la nullità della delibera ad esso relativa.
La nullità della delibera deriva dal fatto che l’assemblea ha deliberato su un oggetto illecito. Cioè sul bilancio redatto in contrasto con norme imperative e inderogabili di interesse generale. Nei casi di nullità, la l’azione giudiziale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo da rispettare.
Invalidità della delibera di bilancio: soggetti danneggiati
Nei casi in cui si prefigura la fattispecie del falso in bilancio la società, al fine di tutelare il proprio patrimonio sociale, potrà agire nei confronti degli amministratori e dei sindaci responsabili del falso in bilancio. Soggetti che saranno chiamati ad utilizzare la diligenza del mandatario nell’espletamento dei loro incarichi. In questi casi è possibile sfruttare la disciplina offerta dall’articolo 2393 e ss del Codice civile, che disciplina l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Tale possibilità può essere esercitata anche direttamente in sede di approvazione del bilancio d’esercizio. Tuttavia, questo a condizione che i fatti siano di competenza dell’esercizio in corso di approvazione.
I soci che possono risultare danneggiati dalla non veridicità del bilancio non sono unicamente quelli della società a cui il bilancio si riferisce. Tuttavia, anche quelli della eventuale società controllante, che influenza le scelte gestionali e di investimento della controllata.
L’interesse ad agire in capo al socio si ravvisa quando esso ravvisi la mancanza di una rappresentazione chiara e precisa della situazione patrimoniale della società e dell’andamento economico dell’esercizio. Questo indipendentemente dai riflessi immediati sull’utile e sulla partecipazione.
Azioni nei confronti degli amministratori
Il diritto societario profila due ipotesi nelle quali i soci possono agire nei confronti degli amministratori, anche per il caso di non corretto bilancio: l’azione della minoranza e l’azione individuale.
La prima è stata prevista al fine di rendere più pregnante il controllo da parte dei soci, mentre la seconda può essere fatta valere soltanto nel caso in cui la condotta degli amministratori abbia danneggiato direttamente il patrimonio di uno dei soci. In questi casi, entro il termine di decadenza di 5 anni, il socio può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito. Oltre al socio, la mala condotta degli amministratori può danneggiare anche i terzi, il che può verificarsi in varie ipotesi. Si pensi al classico caso nel quale il terzo è indotto ad acquistare azioni della società influenzato da una situazione contabile non veritiera. Tuttavia, in questo caso è onere del terzo dimostrare il nesso di causale tra la violazione commessa dagli amministratori e il danno patrimoniale subito. Tutti questi aspetti devono essere tenuti in considerazione da tutti i soci chiamati a pronunciarsi sull’approvazione del bilancio di esercizio per tutelare al meglio i propri diritti e il proprio patrimonio.