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Interventi di recupero del patrimonio edilizio

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Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e quella urbanistica.

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-ter TUIR, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare, e nella misura del 50% per le spese effettuate dal 26.6.2012 al 31.12.2020.

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio

Chi può beneficiare dell’agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio?

Possono beneficiare di questa agevolazione:

  • I soggetti IRPEF, residenti ed anche non residenti in Italia;
  • Soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
  • Soci di cooperative a proprietà indivisa;
  • Società di persone;
  • Imprese familiari;
  • Imprenditori individuali.

Possesso e detenzione dell’immobile

I soggetti indicati sopra, devono essere:

  • Possessori dell’immobile residenziale in Italia, oggetto dell’intervento di recupero edilizio ed in relazione al quale, hanno sostenuto le relative spese, sulla base:
    • Piena proprietà;
    • Nuda proprietà;
    • Altri diritti reali, come l’uso, l’usufrutto, l’abitazione ed il diritto reale di superficie;
  • Detenzione dell’immobile;
  • Essere familiare convivente con il possessore dell’immobile;
  • Essere il futuro acquirente dell’immobile.

Tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolabili

Gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione fiscale dal 36% al 50% sono indicati dall’art. 16-bis. co.1 TUIR.

Gli interventi, sono di:

  • manutenzioni ordinarie, soltanto sulle parti comuni dei condomini;
  • manutenzioni straordinarie;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia

Le spese agevolate possono essere cosi elencate:

  • Progettazione di lavori ed altre prestazioni rese da professionisti, richieste dall’intervento;
  • Acquisto di materiali e prestazioni d’opera;
  • Perizie, sopralluoghi e relazioni di conformità;
  • Oneri di urbanizzazione ed altre spese direttamente correlate alla realizzazione del recupero edilizio;
  • Spese per riqualificazione energetica che non possono fruire della ulteriore detrazione del 65%;
  • IVA, bolli ed altri tributi afferenti le prestazioni sopra elencate.

E’ inoltre prevista, la possibilità che norme che estendano il beneficio ad altre tipologie di lavori, soprattutto se finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico, alla adozione di misure antisismiche, alla eliminazione di barriere architettoniche, ad interventi di prevenzione di illeciti, parcheggi. 

Interventi di recupero edilizio

Possono beneficiare dell’agevolazione, gli interventi:

  • Di cui alle lett. a-b-c-d dell’art. 3 DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni dell’edificio residenziale. Si tratta di spese sostenute per gli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di:
    • Manutenzione ordinaria;
    • Manutenzione straordinaria;
    • Restauro e risanamento conservativo;
    • Ristrutturazione edilizia;
  • Di cui alle lett. b-c-d dell’art. 3 DPR 380/2001 effettuati sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, sulle loro pertinenze. Sono le spese sostenute per gli interventi effettuai sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze di:
    • Manutenzione straordinaria;
    • Restauro e risanamento conservativo;
    • Ristrutturazione edilizia.

Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.

La detrazione può essere beneficiata da ciascun condomino sulla base della quota millesimale.

I medesimi interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze, come garage, soffitte, ecc., non danno diritto a nessuna agevolazione.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinarie, le opere e le modifiche, per:

  • Rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
  • Realizzare ed integrare servizi igenico-sanitari e tecnologici.

Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti a conservare l’organismo verso un insieme di opere volte al consolidamento, ripristino e rinnovamento degli elementi dell’edificio.

A titolo esemplificativo:

  • Gli interventi mirati all’eliminazione delle situazioni di degrado;
  • Apertura di finestre per esigenze di aereazione;
  • Adeguamento altezza dei locali.

Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare un organismo edilizio.

A titolo esemplificativo:

  • La costruzione di servizi igenici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
  • Trasformazione dei locali accessori;
  • Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile persistente;
  • Interventi di ampliamento delle superfici.
  • Modifica della facciata;
  • Apertura di nuove porte e finestre.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio: eliminazione delle barriere architettoniche

La detrazione IRPEF spetta per le spese sostenute dai contribuenti, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi che sono finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni altro mezzo di tecnologia, adatto a favorire la mobilità interna e esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.

Come richiedere la detrazione fiscale?

Il contribuente deve essere in regola con i permessi tecnici e amministrativi per l’esecuzione dei lavori ed i pagamenti devono essere stati effettuati con le spese con bonifici bancari o postali.

Nel pagamento a mezzo bonifico dovranno essere evidenziati i seguenti dati:

  • Causale del versamento, con la seguente dicitura: detrazione ex art. 16 bis, D.P.R. 917/1986;
  • Codice fiscale (cioè il codice fiscale di chi paga);
  • Codice fiscale o la partita IVA di chi esegue i lavori. 

A quanto ammonta la detrazione?

La detrazione è stata aumentata al 50% per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2020. 

L’importo verrà detratto in 10 anni, con quote costanti nell’anno in cui la spesa è sostenuta e nei 9 anni successivi.

L’importo massimo agevolabile è di 96.000 europer ogni singolo immobile, a prescindere dal numero dei beneficiari, cioè di coloro che fruiscono della detrazione.

Le spese, sono detraibili nella misura del 50%, per l’acquisto di mobili (compresi i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e i forni di classe A) nella misura del 50% delle spese sostenute, calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per ogni unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

E’ stato chiarito che deve trattarsi di acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi

Per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici, oltre che con bonifico, è consentito il pagamento con carta di credito o di debito.

Le spese devono essere documentate conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

La detrazione, compete agli stessi soggetti che fruiscono del bonus sui lavori di recupero edilizio, ed è ripartita sulla medesima durata di 10 anni.

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